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24 aprile 2017

IL RECLAMO MEDIAZIONE E LA QUESTIONE DELLA COSTITUZIONALITA'

L’istituto giuridico del reclamo/mediazione ha senza dubbio finalità apprezzabili, ma ha sicuramente presentato una serie di ambiguità – cui il Legislatore ha solo in parte posto rimedio – che non sono passate inosservate ai giuristi di ogni specie e hanno creato non poche controversie in dottrina soprattutto a causa della sua natura ambivalente ed ibrida. A detta di questi, appare ambivalente, perché, il reclamo comporta a carico dell’Ufficio accertatore, un “riesame” dell’atto emesso, per appurarne la effettiva legittimità e il fondamento. La mediazione, a sua volta, si pone l’obiettivo di «comporre» (consensualmente) la controversia. Risulta invero ibrida, perché, il reclamo è una sorta di “ricorso amministrativo” preventivo che, in caso di mancato accoglimento o di impossibilità di concretizzare una mediazione si trasforma in ricorso giurisdizionale, al quale si applicano – con qualche eccezione – le disposizioni del D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario, benché si collochi in una fase antecedente e sia diretto ad evitarlo.

Dunque è evidente come l’istituto abbia suscitato, sin dalla sua introduzione, dubbi e perplessità, tant’è che anche diverse Commissioni tributarie provinciali hanno sollevato svariate questioni di legittimità costituzionale. A ciò però in data 11 Gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha posto rimedio.

Pertanto circa la questione della legittimità costituzionale delle norme sul processo tributario nella parte che stabiliscono che chi voglia proporre ricorso, deve prima presentare un reclamo, e nella parte che non prevedono che la mediazione sia svolta da una persona terza. L’ordinanza, ampiamente motivata, depositata in data 15 febbraio 2017 ha sostenuto, tra l’altro, che la scelta del legislatore “è frutto di un corretto esercizio della discrezionalità legislativa” e che “il reclamo e la mediazione tributaria” “favoriscono la definizione delle controversie (…) nella fase pregiudiziale introdotta con il reclamo”, “assicurando un meno dispendioso soddisfacimento” e “riducendo il numero dei processi”. Viene così a chiudersi l’infondata questione circa la costituzionalità di tale istituto. Arginando così definitivamente una controversia che rischiava di creare non pochi disagi ai contribuenti che hanno già beneficiato di tale istituto e agli stessi tecnici che ne hanno fatto già uno strumento operativo.
Per tali ragioni riportiamo alla mente quelle che sono le caratteristiche proprie di tale strumento.

L’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 ha introdotto, per le controversie di valore fino a euro 20.000, relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati dall’1.4.2012, la mediazione tributaria. Sino al 31.12.2015, in forza di tale previsione, l’eventuale proposizione del ricorso doveva essere preceduta dalla presentazione dell’istanza di reclamo, a pena di improcedibilità del successiva instaurazione del giudizio tributario. Dall’1.1.2016, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 9, D.Lgs. 24.9.2015, n. 156, che hanno modificato l’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992, è previsto che il ricorso produca gli effetti di un reclamo; è altresì previsto che il ricorso non sia procedibile fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro cui deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione (con la rideterminazione dell’importo della pretesa). Se l’Ufficio non accetta la proposta del contribuente, deve formulare una sua proposta di mediazione. L’aspetto di maggior rilevanza concerne il fatto che il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.


L’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 prevede, in sintesi, quanto segue:

sulle controversie il cui valore non supera € 20.000 il contribuente può proporre ricorso con effetti di reclamo, che può contenere anche una proposta di mediazione; non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile;

- fino al termine di 90 giorni dalla data di notifica, il ricorso non è procedibile; scaduto tale termine, inizia a decorrere il termine per la costituzione in giudizio;

- il reclamo e la proposta di mediazione sono esaminate dall’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Monopoli mediante strutture diverse e autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti;

- nel caso in cui l’Ufficio non accolga il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente, dovrà formulare, a sua volta, una propria proposta che tenga conto dell’incertezza delle questioni controverse, della sostenibilità della pretesa e dell’economicità dell’azione amministrativa;

- se le controversie hanno ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute o della prima rata entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti; se le controversie hanno ad oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate somme dovute, termini e modalità di pagamento;

- le sanzioni amministrative si applicano in misura pari al 35% del minimo previsto dalla legge;

- la riscossione e il pagamento delle somme dovute sono sospesi sino alla scadenza del termine di chiusura della procedura.
 
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