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28 aprile 2017

L'IMU E I CASI DI ESENZIONE

L’Imu, Imposta municipale propria, è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo, è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Decreto istitutivo dell’ICI), ivi comprese le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. Dal D.Lgs. 23/2011 all’articolo 9 si evince l’applicazione dell'imposta municipale propria, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Ancora, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
Dal 2014 l'Imu è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino ad oggi sostanzialmente invariata. Ricordiamo che, l'importo della rata può variare in base alle aliquote deliberate dal Comune, difatti, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i comuni valutano se procedere all’approvazione di un unico regolamento recante la disciplina dei tre tributi che compongono la IUC - IMU, TASI e TARI - o, invece, all’adozione di atti distinti per ciascuno di tali tributi. Analogamente, in ordine alla determinazione della misura del prelievo, gli enti locali possono optare per l’approvazione di un'unica delibera di fissazione delle aliquote dell’IMU e della TASI e delle tariffe della TARI oppure di atti distinti. Successivamente i comuni trasmettono al Dipartimento delle finanze mediante il Portale del federalismo fiscale tali atti, si ricorda che per l’IMU e la TASI la pubblicazione sul presente sito costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote. 
In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se trasmessi entro il 14 ottobre e pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo nel Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).

Novità rilevante è scattata nel 2014, sono esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili.
Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Appare evidente dunque che l’Ufficio nell’attività di accertamento è sottoposto a numerosi casi limiti da dover esaminare per la concessione delle agevolazioni e delle esenzioni pertinenti. Come appare ancor più evidente che le condizioni devono essere rispettate a condizione di esclusione. Per tale aspetto sottolineiamo come la residenza anagrafica non può essere sostituita da alcuna condizione differente. La concezione di prima casa dunque non coincide con quella di abitazione principale. Errore questo sempre più frequente tra i contribuenti e uno tra i motivi principali dei ricorsi prodotti dagli stessi. 
Difatti erroneamente si crede che l’acquisto della prima casa con l’assoluzione del pagamento dell’imposta di registro identifichi contestualmente l’adozione dell’abitazione principale e corollariamente l’esenzione Imu. Nulla di più sbagliato come ampiamente descritto. Dunque rimane corretto e legittimo l’avviso di accertamento per omesso versamento relativo al mancato pagamento dell’Imu sull'immobile, seppur acquistato come prima casa, non prontamente registrato anagraficamente come residenza abituale.

24 aprile 2017

IL RECLAMO MEDIAZIONE E LA QUESTIONE DELLA COSTITUZIONALITA'

L’istituto giuridico del reclamo/mediazione ha senza dubbio finalità apprezzabili, ma ha sicuramente presentato una serie di ambiguità – cui il Legislatore ha solo in parte posto rimedio – che non sono passate inosservate ai giuristi di ogni specie e hanno creato non poche controversie in dottrina soprattutto a causa della sua natura ambivalente ed ibrida. A detta di questi, appare ambivalente, perché, il reclamo comporta a carico dell’Ufficio accertatore, un “riesame” dell’atto emesso, per appurarne la effettiva legittimità e il fondamento. La mediazione, a sua volta, si pone l’obiettivo di «comporre» (consensualmente) la controversia. Risulta invero ibrida, perché, il reclamo è una sorta di “ricorso amministrativo” preventivo che, in caso di mancato accoglimento o di impossibilità di concretizzare una mediazione si trasforma in ricorso giurisdizionale, al quale si applicano – con qualche eccezione – le disposizioni del D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario, benché si collochi in una fase antecedente e sia diretto ad evitarlo.

Dunque è evidente come l’istituto abbia suscitato, sin dalla sua introduzione, dubbi e perplessità, tant’è che anche diverse Commissioni tributarie provinciali hanno sollevato svariate questioni di legittimità costituzionale. A ciò però in data 11 Gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha posto rimedio.

Pertanto circa la questione della legittimità costituzionale delle norme sul processo tributario nella parte che stabiliscono che chi voglia proporre ricorso, deve prima presentare un reclamo, e nella parte che non prevedono che la mediazione sia svolta da una persona terza. L’ordinanza, ampiamente motivata, depositata in data 15 febbraio 2017 ha sostenuto, tra l’altro, che la scelta del legislatore “è frutto di un corretto esercizio della discrezionalità legislativa” e che “il reclamo e la mediazione tributaria” “favoriscono la definizione delle controversie (…) nella fase pregiudiziale introdotta con il reclamo”, “assicurando un meno dispendioso soddisfacimento” e “riducendo il numero dei processi”. Viene così a chiudersi l’infondata questione circa la costituzionalità di tale istituto. Arginando così definitivamente una controversia che rischiava di creare non pochi disagi ai contribuenti che hanno già beneficiato di tale istituto e agli stessi tecnici che ne hanno fatto già uno strumento operativo.
Per tali ragioni riportiamo alla mente quelle che sono le caratteristiche proprie di tale strumento.

L’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 ha introdotto, per le controversie di valore fino a euro 20.000, relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati dall’1.4.2012, la mediazione tributaria. Sino al 31.12.2015, in forza di tale previsione, l’eventuale proposizione del ricorso doveva essere preceduta dalla presentazione dell’istanza di reclamo, a pena di improcedibilità del successiva instaurazione del giudizio tributario. Dall’1.1.2016, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 9, D.Lgs. 24.9.2015, n. 156, che hanno modificato l’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992, è previsto che il ricorso produca gli effetti di un reclamo; è altresì previsto che il ricorso non sia procedibile fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro cui deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione (con la rideterminazione dell’importo della pretesa). Se l’Ufficio non accetta la proposta del contribuente, deve formulare una sua proposta di mediazione. L’aspetto di maggior rilevanza concerne il fatto che il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.


L’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 prevede, in sintesi, quanto segue:

sulle controversie il cui valore non supera € 20.000 il contribuente può proporre ricorso con effetti di reclamo, che può contenere anche una proposta di mediazione; non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile;

- fino al termine di 90 giorni dalla data di notifica, il ricorso non è procedibile; scaduto tale termine, inizia a decorrere il termine per la costituzione in giudizio;

- il reclamo e la proposta di mediazione sono esaminate dall’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Monopoli mediante strutture diverse e autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti;

- nel caso in cui l’Ufficio non accolga il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente, dovrà formulare, a sua volta, una propria proposta che tenga conto dell’incertezza delle questioni controverse, della sostenibilità della pretesa e dell’economicità dell’azione amministrativa;

- se le controversie hanno ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute o della prima rata entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti; se le controversie hanno ad oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate somme dovute, termini e modalità di pagamento;

- le sanzioni amministrative si applicano in misura pari al 35% del minimo previsto dalla legge;

- la riscossione e il pagamento delle somme dovute sono sospesi sino alla scadenza del termine di chiusura della procedura.

13 aprile 2017

LE SEGNALAZIONI QUALIFICATE E LA PROCEDURA

Dal documento di economia e finanza approvato ieri, 11 aprile, dal Consiglio dei ministri con un giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti, si evince che parte delle risorse saranno dunque prelevate dalla lotta all’evasione fiscale e da altre azioni di recupero, senza che si arrivi ad un aumento del pressione fiscale. Volontà del Legislatore sembra essere un incremento dell’attività di controllo all’evasione tributaria, in linea con quanto già sostenuto negli anni passati. Questo ci offre il giusto assist per tornare su un argomento apparso qualche anno fa sulla scena finanziaria che merita il giusto approfondimento.
Nell’ottica di avvicinarsi sempre più a quell’equità fiscale tanto agognata dal legislatore il provvedimento 3 dicembre 2007, nel dare attuazione alle disposizioni del Dl 203/2005, stabiliva che i Comuni partecipassero all'attività di accertamento fiscale, nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi.
Le informazioni dei Comuni cui l'Agenzia delle Entrate attribuisce rilievo ai fini della determinazione di maggiori imponibili fiscali riguardano le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi "segnalazioni qualificate", con particolare riguardo all'economia sommersa e all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.
Gli ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate, individuati dal provvedimento, in fase di avvio della collaborazione amministrativa riguardano:
1.       commercio e professioni
2.       urbanistica e territorio
3.       proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
4.       residenze fittizie all'estero
5.       disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
In sostanza, gli enti locali, attraverso il loro coinvolgimento partecipato, possono realizzare l’ampliamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale trasmettendo all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza apposite “segnalazioni qualificate”, mediante l’utilizzo di canali telematici, costituite da informazioni – non solo anagrafiche, ma anche riguardanti atti e negozi sospetti – relative ai soggetti per i quali sono rilevati e segnalati fatti che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
Il raccordo informativo tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, esteso anche alla Guardia di finanza, in questi ultimi anni è stato notevolmente affinato. Le “segnalazioni qualificate” sono trasmesse all'Agenzia o alla Guardia di finanza tramite il sistema “Siatel v 2.0 – PuntoFisco” in modalità web. In presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso, possono essere trasmesse anche tramite supporto cartaceo.
Le segnalazioni inviate dai Comuni sono valutate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Per favorire una efficace interazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni i servizi in cooperazione informatica per l’accesso ai dati presenti in Anagrafe tributaria, mediante la stipula di appositi accordi denominati “Convenzioni di cooperazione informatica”, riguardanti i servizi di consultazione on line, i servizi di cooperazione applicativa e quelli di fornitura massiva.
Tramite la consultazione on line, i Comuni possono effettuare interrogazioni relative a informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria di tipo anagrafico, reddituale, di registro e riscossione.
Attraverso la cooperazione applicativa, invece, è possibile effettuare l'interazione tra componenti applicative dei Comuni con quelle dell'Agenzia, per l'interscambio automatico di informazioni secondo le modalità previste dal sistema pubblico di cooperazione.

In conclusione, per un’efficace contrasto all’evasione è innegabile l’importante ruolo affidato ai Comuni, anche se ad oggi solo il 7 per cento dei Comuni italiani dà il buon esempio nella lotta all’evasione fiscale. La modalità di trasmissione - esclusivamente in via telematica - consente di tracciare il flusso delle segnalazioni qualificate in funzione della rendicontazione della quota di compartecipazione al gettito. Ricordiamo che la quota, all’origine riconosciuta nella misura del 30% delle maggiori somme relative ai tributi erariali riscossi a titolo definitivo, è stata aumentata al 33% dall’articolo 1 del Dm 23 marzo 2011 e, successivamente, al 50% dall’articolo 2, comma 10, del Dlgs 23/2011, anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, per il triennio 2011/2014, al 100% dal Dl 138/2011. Infine la Legge 23/12/2014, n. 190 – ART. 1, c. 702 (legge di stabilità 2015) Fissa al 55% in via provvisoria per poi essere elevata di nuovo al 100% la quota dei compensi riconosciuta ai Comuni per la partecipazione all’accertamento fiscale per il triennio 2015/2017 dal Dl 192/2014. I Comuni avranno pertanto un guadagno non indifferente derivante dall'attività descritta sul quale poter fare affidamento in un periodo di spending reviews come quello attuale. Potranno inoltre verificare lo stato di lavorazione delle segnalazioni trasmesse e di conoscere l’esito delle stesse in tempo reale.

10 aprile 2017

PROROGA POSSIBILE PER L'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL PIANO TARI?

Avendo nei giorni scorsi parlato di ritardo dei Comuni nell’approvazione del piano Tari e le rispettive aliquote, ci preme, non solo sottolineare quello che nell’immediato l’ente si trova a dover affrontare, ovvero la ricezione delle lettere dei Prefetti, che invitano giunte e consigli a procedere in 20 giorni alla chiusura dei bilanci per non incappare nella procedura che porta al commissariamento, ma anche cosa, passata questa prima fase di assestamento si troverà di fronte.

Per approfondire questo tema è necessario rintracciare ed esaminare quella che è la normativa di riferimento. Partiamo con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 169, letteralmente, “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Anche la sola analisi di detta norma risulta immediatamente chiara e trasparente. In caso di mancata approvazione entro il termine perentorio stabilito dalle disposizioni statali, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno e non si apre nessun margine di manovra circa eventuali e possibili proroghe riferite all’approvazione del bilancio. Tanto risulta evidente quando, parlando di approvazione del medesimo non si specifica tale fattispecie, dunque si presuppone non rilevante ai fini delle aliquote in questione.

Sempre nello stesso ambito applicativo troviamo la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all’articolo 1, comma 683 statuisce “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.”

Dunque il legislatore rimarca la perentorietà del termine entro cui è necessario approvare tali tariffe, continuando a non occuparsi di possibili proroghe relative al termine dell’approvazione del bilancio, fattispecie tra l’altro questa non straordinaria ma quasi consuetudinaria.
Tanto che nell'ipotesi di delibera fuori termine, soccorre sempre il comma 169, in base al quale, continuano ad applicarsi le delibere adottate per l'anno precedente. Dunque si elimina il potere impositivo dell’atto anche se adottato da giusta delibera.

Inoltre, ai fini dell'efficacia delle delibere, occorre che le stesse siano pubblicate, ovvero inviate telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, affinchè avvenga la relativa pubblicazione entro il 28 ottobre successivo.
Perciò solo in presenza di delibere che abbiano rispettato pienamente questo iter di legge, il contribuente è tenuto ad applicare le relative aliquote in sede di pagamento del saldo.

Concludendo, necessaria è l’approvazione della determina consiliare entro e non oltre il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, non dovendo considerare per l’approvazione delle aliquote alcun tipo di proroga relativa al bilancio. Nell’eventualità venga concessa una dilazione dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, il termine per l’approvazione della delibera per le aliquote Tari rimane invariato. Non riveste carattere sinallagmatico dunque tale proroga, apporterà effetti per il bilancio e non per il piano Tari. Così se si procederà all'approvazione tardiva di dette aliquote, nella fase di invio e pubblicazione sarà il Mef a dichiarare l'illegittimità per inottemperanza dei termini e dunque l'Ente si troverà a dover utilizzare le tariffe approvate legittimamente l'anno passato.

Unica soluzione, a patto che il termine di approvazione del bilancio di previsione sia entro il 31 luglio, è approvare le aliquote anche successivamente, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del Dlgs n. 267/2000.
Tale facoltà, tuttavia, è esercitabile solo entro il termine per l'approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri a condizione che sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.

L'ANAC E IL CODICE APPALTI

Con l’entrata in vigore del nuovo codice appalti, DLgs 50/2016, relativamente dunque a tutte le procedure negoziali riguardanti le Pubbliche Amministrazioni, si demanda all’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori nell'ottica di perseguire gli obiettivi di:



•semplificazione
•standardizzazione delle procedure
•trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa
•apertura della concorrenza
•garanzia dell’affidabilità degli esecutori
•riduzione del contenzioso

L’Anac è chiamata pertanto ad emanare una serie di atti di indirizzo e linee guida e nel dettaglio l’art. 213 ha previsto l’emanazione di una notevole quantità di decreti ministeriali e di linee guida a suo carico, stabilendo anche una specifica tempistica. Nelle more dell’emanazione dei vari decreti, restano comunque in vigore tutta una serie di disposizioni previste dal vecchio Regolamento appalti.
Di seguito riportiamo l’elenco completo delle pubblicazioni in Gazzetta:

1.Linee guida n. 1: indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016
2.Linee guida n. 2: offerta economicamente più vantaggiosa. Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell’11 ottobre 2016
3.Linee guida n. 3: nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni. Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016
4.Linee guida n. 4: procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016
5.Linee guida n. 5: criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016
6.Linee guida n. 6: indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c). Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2 del 3 gennaio 2017
7.Linee guida n. 7: iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016. Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2017

Dunque risulta evidente come il Legislatore abbia investito detta autorità di un potere vincolante, necessario diventa pertanto l’uniformità a quanto espresso nelle linee guida per non incorrere in comportamenti elusivi.


Particolare attenzione viene espressa relativamente al sistema di acquisti in rete, portale del mercato elettronico. L’Anac detta principi inviolabili anche per tale disciplina, ai quali i responsabili dei procedimenti devono attenersi scrupolosamente. Ricordiamo brevemente quali sono i principi cardine sui quali si muove il mercato elettronico.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. 7-5-2012 n. 52, convertito in legge, con art. 1, comma 1 L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il Mercato Elettronico della P.A., MePA è un mercato digitale in cui le Pubbliche Amministrazioni acquistano i beni ed i servizi di cui necessitano da Fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Tutte le Amministrazioni hanno l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per le proprie procedure di acquisto sotto soglia comunitaria.
La normativa prevede che le Amministrazioni devono verificare la presenza sul MePA del bene o servizio che intendono acquistare; solo nel caso in cui il bene o il servizio non risulti disponibile o non sia negoziabile sul MePA, l'amministrazione potrà provvedere all'acquisto utilizzando procedure alternative e rivolgersi a fornitori non presenti sul MePA.  

5 aprile 2017

I COMUNI RITARDATARI E L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE: E' VERAMENTE TUTTA COLPA LORO?

Più di quattro mila sono le amministrazioni che hanno evaso il termine perentorio di adeguamento dei tempi di approvazione dei loro bilanci preventivi. La scadenza del 31 marzo, prorogata in extremis al 30 giugno solo per Province e Città metropolitane alle prese con le incertezze dei conti da affrontare nel decreto enti locali, ha colto impreparati più di della metà delle otto mila pubbliche amministrazioni, con il risultato di sospendere ad ampio raggio le procedure di assunzione e l'indebitamento per investimenti.

Nei Comuni che potremmo definire “ritardatari”, in questi giorni arriveranno le lettere dei Prefetti, che invitano giunte e consigli a procedere in 20 giorni alla chiusura dei bilanci per non incappare nella procedura che porta al commissariamento.


Il Viminale aveva intrapreso una monitorazione circa la condotta delle approvazioni dei bilanci, volendo mettere fine a quello che potremmo definire il cattivo uso delle proroghe. Hanno risposto a tale interrogazione 5.500 Comuni e solo 2.570 hanno spiegato di aver archiviato la questione approvando i preventivi sia in giunta sia in consiglio. Altri 1.392 sono in dirittura d'arrivo, con lo schema di bilancio approvato dall'esecutivo e ora all'esame dell'assemblea, mentre 1.438 hanno spiegato di essere ancora in alto mare. I Comuni italiani, però, sono oggi 7.981, ed è molto probabile che i quasi 2.500 enti che non hanno risposto al monitoraggio del ministero dell'Interno si trovino in larga maggioranza lontano dal traguardo. Un panorama complessivo, quindi, indicherebbe circa 4mila Comuni ancora senza bilancio, oltre ai quasi 1.400 che per ora hanno approvato solo lo schema in giunta.

La risposta del ministero al “ritardo” è lo stop all'indebitamento e alle assunzioni di personale, comprese le stabilizzazioni dei precari, ma non va persa di vista la questione strutturale degli investimenti: senza preventivi approvati la spesa in conto capitale non parte, e proprio per questa ragione il governo spinge a tagliare i tempi.

Visti i numeri però, non si può non rendersi conto di come il problema dell’approvazione e della quadratura dei bilanci sia effettivo, la condizione strutturale di incertezza che caratterizza la finanza locale, che ogni volta fatica a trovare i numeri definitivi di riferimento su cui costruire i bilanci sembra essere una caratteristica focale della disciplina.
Altro punto risulta essere il Fondo Tasi, in realtà, l'accelerata del 2017 è stata netta, con la pubblicazione in dei dati sul fondo di solidarietà comunale, diffusi dal ministero dell'Interno fra il 23 gennaio e il 6 febbraio proprio con l'obiettivo di aiutare i Comuni. Però se tutto questo corrisponde a verità, è anche vero che il Dpcm che ha distribuito la nuova versione del fondo Tasi è arrivato solo a marzo, per non parlare del provvedimento relativo alle intese regionali per distribuire fra gli enti gli spazi finanziari per gli investimenti del pareggio di bilancio. Caso questo, ancora più problematico, dal momento che a rallentare l'iter del decreto verso la «Gazzetta Ufficiale» non è stato il confronto politico, chiuso a inizio dicembre, ma l'iter burocratico tra Corte dei conti e Consiglio di Stato.

Sempre più chiaro sembra essere che il percorso verso la normalizzazione sia ancora lungo a venire, ancora più complesso se non quasi impossibile per quelle realtà territoriali strutturalmente più complicate, come potrebbero essere le regioni a statuto speciale. 
 
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