L’Imu, Imposta municipale propria, è stata istituita con
Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel
corso del tempo, è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Decreto istitutivo dell’ICI),
ivi comprese le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e le pertinenze della stessa. Dal D.Lgs. 23/2011 all’articolo 9 si evince l’applicazione
dell'imposta municipale propria, l'imposta è dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Ancora, i soggetti passivi devono
effettuare il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
Dal 2014 l'Imu è stata integrata nella IUC
(Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
rimanendo fino ad oggi sostanzialmente invariata. Ricordiamo che, l'importo della rata può variare in base
alle aliquote deliberate dal Comune, difatti, nell’esercizio della propria
autonomia regolamentare, i comuni valutano se procedere all’approvazione di un
unico regolamento recante la disciplina dei tre tributi che compongono la IUC -
IMU, TASI e TARI - o, invece, all’adozione di atti distinti per ciascuno di
tali tributi. Analogamente, in ordine alla determinazione della misura del
prelievo, gli enti locali possono optare per l’approvazione di un'unica
delibera di fissazione delle aliquote dell’IMU e della TASI e delle tariffe
della TARI oppure di atti distinti. Successivamente i comuni trasmettono al
Dipartimento delle finanze mediante il Portale del federalismo fiscale tali
atti, si ricorda che per l’IMU e la TASI la pubblicazione sul presente sito
costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e
del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote.
In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno
di riferimento se trasmessi entro il 14 ottobre e pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno
medesimo nel Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano
applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non
devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione
del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28
ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da
parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione
di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
Novità rilevante è scattata nel 2014, sono esenti dall'IMU
le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,
A/7. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’imposta municipale
propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche
per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."
Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili.
Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)
Appare evidente dunque che l’Ufficio nell’attività di
accertamento è sottoposto a numerosi casi limiti da dover esaminare per la
concessione delle agevolazioni e delle esenzioni pertinenti. Come appare ancor
più evidente che le condizioni devono essere rispettate a condizione di
esclusione. Per tale aspetto sottolineiamo come la residenza anagrafica non può
essere sostituita da alcuna condizione differente. La concezione di prima casa
dunque non coincide con quella di abitazione principale. Errore questo sempre più
frequente tra i contribuenti e uno tra i motivi principali dei ricorsi prodotti
dagli stessi.
Difatti erroneamente si crede che l’acquisto della prima casa con
l’assoluzione del pagamento dell’imposta di registro identifichi
contestualmente l’adozione dell’abitazione principale e corollariamente l’esenzione
Imu. Nulla di più sbagliato come ampiamente descritto. Dunque rimane corretto e
legittimo l’avviso di accertamento per omesso versamento relativo al mancato
pagamento dell’Imu sull'immobile, seppur acquistato come prima casa, non
prontamente registrato anagraficamente come residenza abituale.