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20 gennaio 2017

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017

A circa un mese dalla scadenza del saldo dell’imposta municipale unica gli uffici tributi dei comuni si trovano di fronte alle numerose richieste dei contribuenti relative alla possibilità di adempiere alle obbligazioni tributarie autonomamente e senza rischi si sanzioni vertiginose scaturite dagli atti di accertamento con i quali gli uffici potrebbero procedere.
Per tale motivo, troviamo di grande attualità riproporre quella che è la disciplina del “ravvedimento operoso” con tutte le novità che l’arrivo del nuovo anno sono state apportate a tale istituto.
A tal ragione, ricordiamo che si definisce ravvedimento operoso l’istituto con il quale il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale usufruendo di sanzioni minori, art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997. Dunque è noto come il ravvedimento possa essere un’importante opportunità a favore dei contribuenti.

Già nel 2016 con il decreto legislativo 158/2015 avevano preso avvio importanti novità rispetto alla classica disciplina, aggiungendo ad esempio la possibilità del ravvedimento lungo e nuove sanzioni, avevamo pertanto descritto la neonata disciplina nell’articolo.
Le novità previste dal D.lgsl. 158/2015 sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 ma, in virtù del principio del favor rei, la decorrenza è stata anticipata anche alle violazioni commesse nel precedente periodo di imposta.

La prima novità che interesserà i contribuenti che usufruiranno della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso nel 2017 sarà il nuovo tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio, dovrà essere calcolato nella misura dello 0,1%, quindi per tutte le sanzioni applicate con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017 il calcolo dovrà essere effettuato sulla base della nuova disposizione.
Ricordiamo che il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa, Inoltre in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche delle quattro tipologie di ravvedimento:
-           Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
-      Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
-      Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
-      Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Quindi per la scadenza dell'acconto, 16 Giugno, è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell'anno successivo mentre per il saldo, 16 Dicembre, è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.
Esiste anche un’ulteriore tipologia di ravvedimento, quello cosiddetto lunghissimo, effettuabile fino a due e cinque anni ma è una disciplina attuabile solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.
 
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