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2 gennaio 2017

DECRETO LEGGE 193/2016: ANCORA NOVITA'

Torniamo ad esaminare l’articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 in virtù  del Decreto Legge 244 del 30 dicembre 2016 (proroga e definizione dei termini), con il quale abbiamo già detto reca importanti novità in tema di riscossione delle entrate comunali. L’articolo prevede che il versamento spontaneo di tutte le entrate comunali, anche non tributarie, debba essere effettuato “direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore”, o mediante modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Come esaminato nel precedente articolo, fanno eccezione l’Imu e la Tasi che continuano ad essere versate, sempre in deroga al richiamato art. 52, esclusivamente tramite F24 o bollettino postale unico omologo al modello F24, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Dobbiamo senza alcun dubbio mirare verso un’analisi della disposizione che non può prescindere dalla sua ratio che va certamente individuata nella volontà di minimizzare i rischi connessi al maneggio di denaro pubblico da parte di soggetti terzi, benché titolati da appositi contratti, come nel caso dei concessionari di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, anche in conseguenza dei rilevanti episodi di distrazione di denaro pubblico registrati dalle cronache degli ultimi anni. Inoltre con il riferimento al conto di tesoreria si evince che il principio cardine sia anche di carattere operativo, in quanto l’ente deve sempre essere in grado di mantenere il necessario controllo sulle operazioni e sulle informazioni ad esse collegate.
Va però sottolineato come l’auspicabile periodo di adeguamento, da avviare nell’immediato, è stato fissato a sei mesi, in cui si avrà la possibilità di adeguamento ai nuovi sistemi normativi per gli obblighi di versamento diretto sul conto di tesoreria dell’ente per le entrate da riscossione spontanea raccolte dai concessionari. 
Pertanto, l’entrata in vigore della norma è sospesa fino al 1° luglio, data in cui assisteremo all’avvio della nuova “Agenzia delle entrate-Riscossione”.

Ovviamente il tema è dei più caldi e siamo pronti ad immaginari possibili cambi di scenari nei prossimi giorni, che non escludiamo potrebbero portare di nuovo alla ribalta le discussioni della riforma della riscossione locale.
Circa la modifica contrattuale nulla sembrerebbe inficiare per ciò che concerne il profilo contrattuale, non dando luogo così ad alcun tipo di rinegoziazione del contratto.
 Sotto questo profilo, in realtà, la modifica in questione comporta maggiori oneri a carico del Comune, relativi all’apertura dei conti correnti postali dedicati e modesti adeguamenti organizzativi per i soggetti affidatari dei servizi.
Concludendo non possiamo non portare alla vostra attenzione il fatto che la nuova disposizione non estende gli obblighi di versamento diretto alle entrate la cui gestione e riscossione sia affidata a società in house. Difatti, in simili fattispecie, gli enti locali esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, così i versamenti effettuati a tali società equivalgono a versamenti effettuati direttamente ai Comuni, e quindi soddisfano pienamente la ratio dell’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.

Così come proposto dalla nota Ifel del 22/12/2016 “Obbligo versamenti diretti delle entrate comunali (dl n. 193 del 2016)” si richiama il recentissimo pronunciamento da parte della Corte di Giustizia europea dell’8 dicembre 2016 (Quarta sezione) nel quale sono stati ribaditi i requisiti necessari caratterizzanti le citate società: lo svolgimento di un’“attività prevalente” per gli enti affidatari e l’esercizio, da parte di questi ultimi, di un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri uffici, da considerarsi dirimenti per assimilare le società in questione ad uffici interni degli enti.
 
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