Torniamo ad esaminare l’articolo 2-bis del decreto legge n.
193 del 2016 in virtù del Decreto Legge 244 del 30 dicembre 2016 (proroga e definizione dei termini), con il quale abbiamo già detto reca importanti novità in tema di
riscossione delle entrate comunali. L’articolo prevede che il versamento
spontaneo di tutte le entrate comunali, anche non tributarie, debba essere
effettuato “direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore”,
o mediante modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici
resi disponibili dagli enti impositori. Come esaminato nel precedente articolo,
fanno eccezione l’Imu e la Tasi che continuano ad essere versate, sempre in
deroga al richiamato art. 52, esclusivamente tramite F24 o bollettino postale
unico omologo al modello F24, valido indistintamente per tutti i comuni del
territorio nazionale.
Dobbiamo senza alcun dubbio mirare verso un’analisi della disposizione che non
può prescindere dalla sua ratio che va certamente individuata nella volontà di minimizzare i rischi connessi al
maneggio di denaro pubblico da parte di soggetti terzi, benché titolati
da appositi contratti, come nel caso dei concessionari di cui all’art. 53 del
d.lgs. n. 446 del 1997, anche in conseguenza dei rilevanti episodi di
distrazione di denaro pubblico registrati dalle cronache degli ultimi anni.
Inoltre con il riferimento al conto di tesoreria si evince che il principio
cardine sia anche di carattere operativo, in quanto l’ente deve sempre essere
in grado di mantenere il necessario controllo sulle operazioni e sulle informazioni
ad esse collegate.
Va però sottolineato come l’auspicabile periodo di adeguamento, da avviare
nell’immediato, è stato fissato a sei mesi, in cui si avrà la possibilità di
adeguamento ai nuovi sistemi normativi per gli obblighi di versamento diretto
sul conto di tesoreria dell’ente per le entrate da riscossione spontanea
raccolte dai concessionari.
Pertanto, l’entrata in vigore della norma è sospesa fino al 1° luglio, data in cui assisteremo all’avvio della
nuova “Agenzia delle entrate-Riscossione”.
Ovviamente il tema è dei più caldi e siamo pronti ad
immaginari possibili cambi di scenari nei prossimi giorni, che non escludiamo
potrebbero portare di nuovo alla ribalta le discussioni della riforma della
riscossione locale.
Circa la modifica contrattuale nulla sembrerebbe inficiare
per ciò che concerne il profilo contrattuale, non dando luogo così ad alcun
tipo di rinegoziazione del contratto.
Sotto questo profilo,
in realtà, la modifica in questione comporta maggiori oneri a carico del
Comune, relativi all’apertura dei conti correnti postali dedicati e modesti
adeguamenti organizzativi per i soggetti affidatari dei servizi.
Concludendo non possiamo non portare alla vostra attenzione
il fatto che la nuova disposizione non estende gli obblighi di versamento
diretto alle entrate la cui gestione e riscossione sia affidata a società in
house. Difatti, in simili fattispecie, gli
enti locali esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri
uffici e servizi, così i versamenti effettuati a tali società equivalgono a
versamenti effettuati direttamente ai Comuni, e quindi soddisfano pienamente la
ratio dell’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
Così come proposto dalla nota Ifel del 22/12/2016 “Obbligo
versamenti diretti delle entrate comunali (dl n. 193 del 2016)” si richiama il
recentissimo pronunciamento da parte della Corte di Giustizia europea dell’8
dicembre 2016 (Quarta sezione) nel quale sono stati ribaditi i requisiti
necessari caratterizzanti le citate società: lo svolgimento di un’“attività prevalente”
per gli enti affidatari e l’esercizio, da parte di questi ultimi, di un “controllo
analogo” a quello esercitato sui propri uffici, da considerarsi dirimenti per assimilare
le società in questione ad uffici interni degli enti.