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30 gennaio 2017

AREE EDIFICABILI, PRG E COMUNICAZIONE DI EDIFICABILITA'

L’edificabilità dell’area è questione che ha tenuta sempre viva l’attenzione sia nelle Commissioni tributarie che negli uffici tributi degli enti locali. Da sempre contribuenti e servizi tributi hanno dibattuto su avvisi di accertamento per la maggior imposta dovuta ai fini ICI/ IMU per terreni divenuti edificabili in base al Piano regolatore adottato dal Comune, ma non ancora approvato dalla Regione e nei casi in cui mancava l'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Tanto che, negli anni passati, come a tutt'oggi nonostante la giurisprudenza sia pacifica nel merito, fiumi di contribuenti si recavano in Commissione Tributaria, evidenziando che il loro terreno - seppur qualificato come edificabile dal PRG - di fatto ed in concreto su quest'ultimo non era possibile mettere neppure un "mattone", in mancata dell'approvazione del piano regolatore da parte della Regione oppure in mancanza di strumenti attuativi, con l'assurdo di dover pagare una maggiore imposta su un terreno solo potenzialmente edificabile. Gli orientamenti giurisprudenziali formatesi inizialmente in materia erano tutt'altro che uniformi fintantoché, a porre fine alla diatriba, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006. A tale principio fa rinvio la stessa Corte nel luglio del 2016 quando con ordinanza n. 14676, nel rigettare il ricorso proposto da un contribuente, afferma espressamente come non si possa "rimettere in discussione il principio, espresso dalle Sezioni Unite con la nota sentenza 30 novembre 2006, n. 25506, secondo cui l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione di esso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi, principio di seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte..., in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma d'interpretazione autentica dell'art. 2 lett. b) del digs. 504/1992, rappresentata dall'art. 36, comma 2 del d.l. n. 223/2006, come convertito nella legge a 248/2006".

La disciplina delle aree fabbricabili ai fini dell'Imu ovviamente non diverge da quella applicabile ai fini dell'Ici, ciò non toglie tuttavia che le complessità non mancano, sia con riferimento all'esatta individuazione della nozione, sia con riguardo al valore da dichiarare, ai fini del pagamento del saldo. La normativa dell'Imu non contiene una espressa definizione di area edificabile, nell'articolo 13, del Dl 201/2011, tuttavia, vi è un esplicito richiamo alle definizioni recate, in ambito Ici, nell'articolo 2, del Dlgs 504/92. In proposito, deve essere ricordato che l'articolo 36, Dl 223/2006, ha fornito una interpretazione autentica della nozione di area edificabile valevole per tutte le imposte, Ici compresa.
Ne deriva che tale interpretazione autentica mantiene validità anche in vigenza del nuovo tributo comunale.
In virtù della disposizione appena richiamata si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali. Indiscussa dunque rileva l’effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, al contrario è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

Ciò non significa ovviamente che le reali prospettive di edificazione siano del tutto ininfluenti. Esse esplicheranno effetti infatti sotto il profilo della misurazione del valore del suolo. Così, per esempio, è evidente che un suolo ricadente in un Piano regolatore generale per il quale le prospettive di costruzione sono lontane nel tempo avrà un valore di molto inferiore rispetto a quello attribuibile ad un suolo per il quale è stata già rilasciata l'autorizzazione a costruire. Nell'Imu resta inoltre applicabile la previsione di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs 504/92, a mente della quale se un fabbricato è oggetto di lavori di ristrutturazione straordinaria come pure in caso di lavori di edificazione in corso, si tassa l'area di sedime dei lavori sempre e comunque come area edificabile, anche in deroga alle regole ordinarie.

Certo è che come per l’ICI anche ai fini dell'IMU vale la regola secondo cui l'imposta si applica sul valore di mercato dell'area al primo gennaio di ciascun anno. Questo criterio opera anche nell'ipotesi in cui un terreno agricolo diventa edificabile in corso d'anno.

Allo scopo di facilitare il compito dei contribuenti, come più volte si è detto, i comuni possono deliberare i valori di riferimento delle aree. I Comuni possono, in primo luogo, deliberare valori che, se accettati dal contribuente, proteggono da futuri accertamenti. In tale eventualità, occorre una delibera consiliare. Resta tuttavia inteso che se il contribuente ha motivo per ritenere eccessivi i valori comunali, egli potrà discostarsene. Inoltre, i Comuni possono deliberare valori meramente orientativi dell'attività di accertamento degli uffici (Cassazione, sentenza 13105/2012). In questa eventualità, è sufficiente una delibera giunta. In tal caso, i contribuenti che intendono adeguarsi ai valori di orientamento non sono garantiti dalla delibera comunale.
Gli uffici tributari possono infatti rettificare i pagamenti eseguiti sulla base di criteri diversi da quelli deliberati, a condizione che motivino le ragioni della rettifica.


Tocchiamo per ultimo un altro tema “caldo”, il Comune è tenuto a dare notizia agli interessati con lettera raccomandata quando attribuisce la qualifica di edificabilità a un suolo. In caso di omissione del comune, si ritiene che al contribuente che non abbia adeguato i versamenti al maggior valore del suolo non potranno essere comminate sanzioni (circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle Finanze).

25 gennaio 2017

IL RITORNO ALLA RIBALTA DELL'INGIUNZIONE FISCALE

Come abbiamo più volte ricordato, il primo febbraio è il termine entro il quale gli enti locali si troveranno ad adottare o meno la definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, la quale si applica a tutti i ruoli messi in riscossione, inizialmente dal concessionario Equitalia, allargato poi con l’aggiunta dell’articolo 6 ter alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Cerchiamo dunque di trattare nello specifico quella che è la definizione dell’ingiunzione fiscale. Questa modalità di pagamento si farà sempre più spazio nello scenario della riscossione diretta, diverrà protagonista scavalcando lo strumento principale fino ad oggi utilizzato per la riscossione: la cartella di pagamento.

Difatti, con l’addio ad Equitalia l’Italia darà il ben servito alla cartella di pagamento, strumento di cui la sola Equitalia poteva servirsi per la riscossione avendone il monopolio. L’ingiunzione di pagamento, per anni costretta alla messa in ombra avrà la sua rivincita.
Andiamo dunque nello specifico, l’ingiunzione di pagamento, per la quale gli enti possono condonare le sanzioni, è disciplinata dal regio decreto 639/1910. Si tratta di uno strumento istituito per il recupero delle entrate patrimoniali. L’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, però, ne ha esteso l’ambito di applicazione a tutte le entrate locali, tributarie ed extratributarie. Dal 1° gennaio 1998 l’ingiunzione può essere utilizzata dalle amministrazioni territoriali, nonché dai concessionari iscritti all’albo ministeriale di cui all’articolo 53 del citato decreto 446, nella qualità di affidatari del servizio. Il ricorso all’ingiunzione, alternativo alla riscossione tramite ruolo, consente anche al concessionario privato di utilizzare le procedure esecutive disciplinate dal dpr 602/1973 (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento mobiliare e immobiliare, presso terzi) qualora il debitore non provveda al pagamento. 

L’ingiunzione è un atto che può esser emanato dopo l’espletamento delle fasi di accertamento o liquidazione delle somme dovute all’ente impositore e presuppone un titolo esecutivo. Il procedimento di coazione consiste in un ordine di pagamento con cui l’ente impositore intima di pagare, entro un preciso arco di tempo, l’importo richiesto pena gli atti esecutivi. 
Ovviamente se la somma da recuperare è un tributo il contribuente può impugnare l’atto entro 60 giorni dinnanzi agli organi di giustizia ordinaria in relazione alla somma intimata. Qualora si tratti di un’entrata avente natura diversa il termine per ricorrere è 30 giorni. 
L’ingiunzione deve necessariamente contenere l’indicazione del petitum, ovvero della cosa richiesta, così da mettere a conoscenza il contribuente di ciò che gli si intima  e della causa pretendi, ovvero una precisa individuazione di ciò che si intende recuperare e delle ragioni poste a base della pretesa.


Queste indicazioni costituiscono requisiti indispensabili dell’atto.

L’articolo 7 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente, dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. Va necessariamente indicato il titolo che legittima la notifica dell’ingiunzione.


Sarà dunque semplice il ritorno alle origini seguendo queste semplici regole. 

20 gennaio 2017

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017

A circa un mese dalla scadenza del saldo dell’imposta municipale unica gli uffici tributi dei comuni si trovano di fronte alle numerose richieste dei contribuenti relative alla possibilità di adempiere alle obbligazioni tributarie autonomamente e senza rischi si sanzioni vertiginose scaturite dagli atti di accertamento con i quali gli uffici potrebbero procedere.
Per tale motivo, troviamo di grande attualità riproporre quella che è la disciplina del “ravvedimento operoso” con tutte le novità che l’arrivo del nuovo anno sono state apportate a tale istituto.
A tal ragione, ricordiamo che si definisce ravvedimento operoso l’istituto con il quale il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale usufruendo di sanzioni minori, art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997. Dunque è noto come il ravvedimento possa essere un’importante opportunità a favore dei contribuenti.

Già nel 2016 con il decreto legislativo 158/2015 avevano preso avvio importanti novità rispetto alla classica disciplina, aggiungendo ad esempio la possibilità del ravvedimento lungo e nuove sanzioni, avevamo pertanto descritto la neonata disciplina nell’articolo.
Le novità previste dal D.lgsl. 158/2015 sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 ma, in virtù del principio del favor rei, la decorrenza è stata anticipata anche alle violazioni commesse nel precedente periodo di imposta.

La prima novità che interesserà i contribuenti che usufruiranno della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso nel 2017 sarà il nuovo tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio, dovrà essere calcolato nella misura dello 0,1%, quindi per tutte le sanzioni applicate con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017 il calcolo dovrà essere effettuato sulla base della nuova disposizione.
Ricordiamo che il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa, Inoltre in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche delle quattro tipologie di ravvedimento:
-           Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
-      Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
-      Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
-      Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Quindi per la scadenza dell'acconto, 16 Giugno, è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell'anno successivo mentre per il saldo, 16 Dicembre, è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.
Esiste anche un’ulteriore tipologia di ravvedimento, quello cosiddetto lunghissimo, effettuabile fino a due e cinque anni ma è una disciplina attuabile solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

9 gennaio 2017

LA NOTIFICA DIRETTA MEZZO PEC, MODALITA' E NORMATIVE


Come già introdotto dall’articolo notifiche a mezzo posta elettronica certificata: il decreto fiscale e la rivoluzione digitale, a decorrere dal 1 luglio 2017 anche gli enti locali potranno notificare i propri atti direttamente a mezzo della posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, come di recente modificato dall'articolo 7-quater, comma 6, del Dl 193/2016.

Vero è che il combinato disposto degli articoli 48, comma 2, Dlgs 82/2005 e 149-bis del codice di procedura civile legittima gli enti locali alla notifica a mezzo pec già da alcuni anni. La disposizione codicistica, però, richiede l'intervento dell'agente notificatore, quindi la presenza del messo notificatore/comunale, il quale è tenuto a certificare l'eseguita notifica mediante la redazione della relata in base all'articolo 148, comma 1 Cpc, sottoscritta con firma digitale. Al contrario ai sensi dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, in deroga all'articolo 149-bis Cpc e alle modalità previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta, si stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, dunque, senza l'intermediazione dell'agente notificatore a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi pec (Ini-Pec) con le modalità previste dal regolamento previsto dal Dpr 11 febbraio 2005 n. 68.
Prevedendo nei casi in cui la casella di posta elettronica abbia raggiunto il limite massimo di capienza, che l’ufficio notificante debba effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Adempiuto a detto obbligo senza successo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e successiva pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. L’ente deve inoltre dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

Per tutti coloro che non sono obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'Ini-Pec, il nuovo articolo 60 del Dpr 600/10973 prevede che la notifica mezzo pec possa essere eseguita a coloro che ne facciano espressa richiesta, all'indirizzo pec di cui sono intestatari, ovvero a quello del difensore abilitato in base all'articolo 12, comma 3, del Dlgs 546/1992, del coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Nei casi esposti però l’eventualità della casella satura o non valida o non attiva si evade in maniera differente. In queste fattispecie, la notifica non si perfeziona e l'ente locale è tenuto a procedere alla notifica dell'atto in base agli articoli 137 e seguenti del Cpc, escludendo l’articolo 149 Cpc, quindi a mezzo della posta ordinaria con avviso di ricevimento.

Consideriamo perfezionata la notifica, relativamente al notificante, quando il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio. Differente è il momento di perfezionamento per il destinatario, il quale è identificato alla data di avvenuta consegna, data contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ente locale.

Relativamente alla problematica inerente la casella postale colma, o l’indirizzo non valido o non attivo, si parla di notifica eseguita nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.
In questo caso dunque si ragiona in termini di conoscenza legale e non effettiva dell’atto, differentemente da quanto accade per la notifica ordinaria mezzo posta con raccomandata a/r, nei casi in cui le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario non prevedono il perfezionamento per “compiuta giacenza”, con la conseguenza che la notifica mediante posta con avviso di ricevimento si perfezioni solo se si realizza la conoscenza effettiva dell'atto.

Con sentenza n. 15035 della Suprema Corte, si statuisce che sul piano probatorio, trattandosi di notifica diretta, senza l’intermediazione dell’agente notificatore si ritiene che il contenuto della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica anche costituendo prova dell’avvenuta consegna del messaggio consentono al destinatario che intenda contestarne il contenuto, di fornire la prova contraria senza necessità di proporre la querela di falso.
Possiamo desumere come la principale differenza tra la notifica pec diretta e la notifica pec in base all'articolo 149-bis Cpc attiene proprio al profilo probatorio, atteso che in quest'ultima, le attestazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata costituiscono piena prova dell'avvenuta notifica, ciò in ragione della speciale efficacia probatoria attribuita alla relata in base agli articoli 2699 e 2700 codice civile in quanto atto pubblico, emesso da un pubblico ufficiale.

4 gennaio 2017

ANNO NUOVO E NUOVI STRUMENTI: SEMPLICI E INNOVATIVI

Con l’inizio del nuovo anno, vogliamo tornare a parlare di un argomento a noi particolarmente caro. L’evasione tributaria, per meglio dire, la lotta all’evasione tributaria.
Il panorama attuale tra riforme e volontà di equità fiscale tra i cittadini rendono questo tema sempre di stretta attualità. Soprattutto questo nuovo fermento dello scenario normativo richiama i Comuni ad una più puntuale e efficiente logica gestionale che, cogliendo le opportunità di razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi ed organizzativi, soprattutto in chiave aggregativa, ponga quale obiettivo primario il controllo e l’interazione con il proprio territorio, la razionalizzazione dei sistemi di accertamento, in sintesi la realizzazione di un maggiore controllo fiscale efficiente ed efficace.
In tema di fiscalità locale, l’efficienza e l’organizzazione, nonché le giuste competenze con l’ausilio degli opportuni mezzi negli uffici volti all’accertamento erariale costituiscono un ambito denso di opportunità, non solo per gli effetti che un più incisivo contrasto all’evasione comporta in termini di maggiore equità fiscale, ma anche in considerazione della progressiva diminuzione dei trasferimenti che ha sollecitato i Comuni medesimi ad una più intensa ed efficace azione di recupero dei tributi.
Poter disporre di mezzi in grado di aiutare e migliorare l’attività quotidiana dell’ente, avendo ad esempio la possibilità di disporre di dati su mappe apre nuovi scenari alle Pubbliche Amministrazioni, consentendo di elaborare nuovi processi e beneficiare di nuovi strumenti per ridistribuire la così cara equità fiscale, per correggere gli errori e per dare il vero valore al patrimonio consistente nei numerosissimi dati a disposizione degli Uffici.
L’utilizzo di questi dati, meglio definiti come Big Data, consente di analizzare grandi volumi di dati da diverse fonti in tempo reale. 
I Big Data sono in grado di offrire pertanto reali vantaggi competitivi ed incrementare la conoscenza del singolo utente. I dati gestiti ed elaborati dagli uffici sono numerosi e spesso intraducibili per definizione e le amministrazioni necessitano di consultarli e soprattutto tradurli così da poter sfruttare al meglio la loro ricchezza.

Efficienza e efficacia è senz’altro il binomio con il quale si può racchiudere la magnificenza del software LoginPa. Preziosissimo alleato in questa dura battaglia. 

LoginPA è l’esatta sovrapposizione del catasto fabbricati e terreni con GOOGLE MAPS incrocio e analisi di tutte le informazioni con un semplice click, che rendono dunque gli uffici capaci di tradurre e visualizzare i mille mila dati in loro possesso in maniera chiara e specifica.

Concludendo vogliamo sottolineare come la lotta all’evasione tutta in genere a livello fiscale dovrebbe sempre partire dalla coscienza del singolo nella società.
Nonostante il dibattito sull’evasione fiscale sia da tempo al centro dell’attenzione, non esiste un dato ufficiale sull’entità del fenomeno, dobbiamo però tenere sempre alla mente che la costituzione italiana contiene due principi fondamentali in materia tributaria, che sono:
il principio di legalità dei tributi,
il principio della progressività del sistema tributario.
Il principio di legalità dei tributi è stabilito dall’articolo 23 della costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Il principio di legalità significa che l’istituzione di un’entrata tributaria, e la sua concreta applicazione, è consentita allo Stato solo in base alla legge, cioè in base ad un atto approvato dal parlamento.
Il principio di legalità si ricollega ad una caratteristica essenziale del moderno Stato di diritto, nel quale l’attività della pubblica amministrazione, ed in particolare l’attività impositiva deve essere esercitata secondo norme di carattere generale, approvate da organi rappresentativi della volontà popolare.
Il principio della progressività contestualmente è stabilito dall’articolo 53 della costituzione, in base al quale il sistema tributario deve essere “informato a criteri di progressività”. Un’imposta è progressiva quando aumenta in modo proporzionale rispetto all’incremento del reddito colpito, rispetto dunque all’aumento della ricchezza posseduta. Il principio della progressività costituisce un importante lo strumento di giustizia tributaria più potente equiparabile dunque all’art. 3 della Costituzione relativo all’uguaglianza dei cittadini.

E’ chiaro, infatti, che lo Stato, facendo pagare le imposte con criteri progressivi, e provvedendo con le entrate così riscosse a servizi di utilità generale, si adopera attivamente contro le disuguaglianze, e, in particolare, tende a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale“, che limitano, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.

3 gennaio 2017

LEGGE FINANZIARIA 2017: FOCUS SUI TRIBUTI LOCALI


Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità, la seconda sezione, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio entrambi i previgenti disegni di legge di stabilità e di bilancio, contengono le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2017.

Il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera il 28 novembre (A.C. 4127-bis-A), è stato  poi approvato definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016 (A.S. 2611), ed è stato pubblicato in G.U. il 21 dicembre 2016 (L. n. 232/2016).
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
Alla manovra, il cui valore ammonta a complessivi 27 miliardi di euro con un disavanzo per i conti pubblici che nel 2016 salirà al 2,3% sul PIL, è collegato il Decreto Fiscale (Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.

L’articolo 1, composto dai 638 commi, riporta le misure fiscali della legge di bilancio 2017, di seguito riportiamo il comma di maggiore interesse per gli enti locali:
Comma 42.  Proroga di un ulteriore anno delle disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l’esonero della TASI, ossia l’imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest’anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale
“All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,(Legge di stabilità 2016) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016”.

Pertanto si protrae per il 2017 il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi con legge dello Stato. Il blocco non è generalizzato, come abbiamo facilmente desunto dal comma in commento,  in quanto sono previste deroghe ed esclusioni, nel caso specifico relative alla tassa sui rifiuti.

Dunque si può affermare che con la legge di Bilancio 2017, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti - viene prorogata all'anno 2017 e viene confermata anche la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

2 gennaio 2017

DECRETO LEGGE 193/2016: ANCORA NOVITA'

Torniamo ad esaminare l’articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 in virtù  del Decreto Legge 244 del 30 dicembre 2016 (proroga e definizione dei termini), con il quale abbiamo già detto reca importanti novità in tema di riscossione delle entrate comunali. L’articolo prevede che il versamento spontaneo di tutte le entrate comunali, anche non tributarie, debba essere effettuato “direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore”, o mediante modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Come esaminato nel precedente articolo, fanno eccezione l’Imu e la Tasi che continuano ad essere versate, sempre in deroga al richiamato art. 52, esclusivamente tramite F24 o bollettino postale unico omologo al modello F24, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Dobbiamo senza alcun dubbio mirare verso un’analisi della disposizione che non può prescindere dalla sua ratio che va certamente individuata nella volontà di minimizzare i rischi connessi al maneggio di denaro pubblico da parte di soggetti terzi, benché titolati da appositi contratti, come nel caso dei concessionari di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, anche in conseguenza dei rilevanti episodi di distrazione di denaro pubblico registrati dalle cronache degli ultimi anni. Inoltre con il riferimento al conto di tesoreria si evince che il principio cardine sia anche di carattere operativo, in quanto l’ente deve sempre essere in grado di mantenere il necessario controllo sulle operazioni e sulle informazioni ad esse collegate.
Va però sottolineato come l’auspicabile periodo di adeguamento, da avviare nell’immediato, è stato fissato a sei mesi, in cui si avrà la possibilità di adeguamento ai nuovi sistemi normativi per gli obblighi di versamento diretto sul conto di tesoreria dell’ente per le entrate da riscossione spontanea raccolte dai concessionari. 
Pertanto, l’entrata in vigore della norma è sospesa fino al 1° luglio, data in cui assisteremo all’avvio della nuova “Agenzia delle entrate-Riscossione”.

Ovviamente il tema è dei più caldi e siamo pronti ad immaginari possibili cambi di scenari nei prossimi giorni, che non escludiamo potrebbero portare di nuovo alla ribalta le discussioni della riforma della riscossione locale.
Circa la modifica contrattuale nulla sembrerebbe inficiare per ciò che concerne il profilo contrattuale, non dando luogo così ad alcun tipo di rinegoziazione del contratto.
 Sotto questo profilo, in realtà, la modifica in questione comporta maggiori oneri a carico del Comune, relativi all’apertura dei conti correnti postali dedicati e modesti adeguamenti organizzativi per i soggetti affidatari dei servizi.
Concludendo non possiamo non portare alla vostra attenzione il fatto che la nuova disposizione non estende gli obblighi di versamento diretto alle entrate la cui gestione e riscossione sia affidata a società in house. Difatti, in simili fattispecie, gli enti locali esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, così i versamenti effettuati a tali società equivalgono a versamenti effettuati direttamente ai Comuni, e quindi soddisfano pienamente la ratio dell’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.

Così come proposto dalla nota Ifel del 22/12/2016 “Obbligo versamenti diretti delle entrate comunali (dl n. 193 del 2016)” si richiama il recentissimo pronunciamento da parte della Corte di Giustizia europea dell’8 dicembre 2016 (Quarta sezione) nel quale sono stati ribaditi i requisiti necessari caratterizzanti le citate società: lo svolgimento di un’“attività prevalente” per gli enti affidatari e l’esercizio, da parte di questi ultimi, di un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri uffici, da considerarsi dirimenti per assimilare le società in questione ad uffici interni degli enti.
 
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