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27 gennaio 2015

DOPO L'IMU E LA TASI, DIAMO IL BENVENUTO ALL'IMUS!

Finché non verrà emanato il regolamento governativo di attuazione della disciplina generale dell’imposta municipale secondaria (c.d. IMUS), i Comuni non possono istituire autonomamente l’IMUS con regolamento comunale. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), dunque, continuano ad applicarsi. 

Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle finanze con la risoluzionen. 1/DF del 12 gennaio 2015, in cui il Dipartimento delle Finanze risponde ad un quesito sull’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria.

L’istituzione dell’IMUS - La L. n. 147/2013, c.d. Legge di Stabilità 2014, aveva posticipato al 2015l’introduzione dell’“imposta municipale secondaria”, prevista dal D.Lgs. 23/2011, c.d. Decreto sul federalismo fiscale municipale. L’imposta municipale secondaria è stata, infatti, introdotta inizialmente a partire dal 2014, e successivamente posticipata al 2015 (in base alla legge di stabilità 2014), al fine di assicurare il riordino e la semplificazione del regime vigente in materia di imposizione sull’occupazione di spazi pubblici. In particolare, l’IMU secondaria sostituisce la TOSAP (tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche), il COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

Disposizioni attuative - L’imposta verrà introdotta con delibera del consiglio comunale. L’imposta è disciplinata, infatti, con regolamento, d’intesa con la Conferenza Stato -città e autonomie locali.

Gli enti locali, tuttavia, potranno introdurre l’imposta municipale secondaria, c.d. IMUS, solo dopo che verrà emanato il regolamento governativo previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, che ne detterà la disciplina generale; la mancata emanazione di tale regolamento, quindi, non determina la conseguente abolizione dei tributi e dei canoni in vigore attualmente e che la nuova imposta è destinata a rimpiazzare (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP e relativo canone COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ICPDPA, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari CIMP).

In assenza di disposizioni normative nazionali, i soli contenuti del D.Lgs. n. 23/20114 (dell’art. 11, comma 2, del decreto) non sono sufficienti a consentire all’ente locale l’esercizio della propria potestà regolamentare, in quanto mancherebbero alcune disposizioni normative fondamentali per la compiuta disciplina dell’IMU.

Presupposto dell’imposta - Costituisce presupposto del tributo, l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.

È soggetto passivo il soggetto che ne effettua, appunto, l’occupazione. Se l’occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il messaggio pubblicitario.

L’imposta è determinata in base:

- alla durata dell’occupazione;
- all'entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o linear;
- alla fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione ed alla classe demografica del Comune.

I Comuni con proprio regolamento, possono disporre esenzioni e agevolazioni, e ulteriori modalità applicative al fine di consentire una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontali.

DICHIARAZIONI TASI

"COMUNI LIBERI SULLA SCELTA DEI BOLLETTINI"

Nel 2015 debutta la dichiarazione Tasi, ma a differenza degli enti non commerciali, per i quali esiste un modello ministeriale di dichiarazione, per tutti gli altri contribuenti è il Comune a doverlo “inventare”.
Il quadro normativo, anche in questo ambito, non brilla per chiarezza. Il comma 684 della legge 147/2013 prevede che i soggetti passivi presentino la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione deve essere redatta «su modello messo a disposizione dal Comune», ed è dichiarazione ultrattiva, nel senso che ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni dei dati già dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non è prevista l’emanazione di un decreto ministeriale di approvazione del modello dichiarativo, sicché pare pacifico che ogni Comune dovrà predisporne uno.
Il comma 687 della legge di Stabilità per il 2014 prevede che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu, il che dovrebbe significare che l’obbligo di presentazione della dichiarazione Tasi scatta generalmente quando c’è anche obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, ma tale regola ovviamente non può valere per i detentori.
Se il Comune non ha modificato con regolamento la scadenza fissata per legge, i contribuenti già oggi possono procedere alla presentazione della dichiarazione, perché quella del 30 giugno va intesa come data ultima di presentazione. Ma per presentare la dichiarazione occorre che il Comune abbia predisposto il modello, e a tutt’oggi sono ancora in pochi ad averlo fatto.
Peraltro i contribuenti che hanno immobili su più Comuni saranno chiamati a districarsi nella compilazione di moduli strutturati in modo diverso e ciò sicuramente non è una semplificazione, anche perché, in teoria, potrebbero esserci 8.048 modelli di dichiarazione diversi, ovvero uno per ogni Comune, e ciò comporterà quasi sempre la compilazione a mano.
Se per l’abitazione principale si può ritenere che non vi sia obbligo dichiarativo, similmente all’Imu, la situazione cambia per i detentori. Tutti gli inquilini di Roma e Milano, per esempio, dovranno presentare la dichiarazione Tasi, anche se hanno pagato poche decine di euro di tributo. Infatti, senza dichiarazione il Comune non è in grado di conoscere il detentore di un immobile e quindi non conosce il soggetto passivo cui notificare l’eventuale atto di accertamento per omesso versamento.
Occorre al riguardo rammentare che il possessore e il detentore sono autonomi soggetti passivi e la Tasi non pagata dal detentore non può essere pagata dal possessore.
In generale, comunque, occorrerà verificare i singoli regolamenti comunali e le istruzioni fornite dai Comuni, in quanto in questa babele di regole, potrà ben capitare che per la medesima fattispecie impositiva un Comune pretenda la dichiarazione e un altro no

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Pasquale Mirto

TARI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ SCRIVERE IL PIANO FINANZIARIO

Nella Tari il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti può essere legittimamente predisposto dal Consiglio comunale, nonostante la previsione normativa che rimette la sua redazione al soggetto gestore del servizio. La sua approvazione spetta sempre invece all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

La disciplina normativa
La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), così come quella del previgente tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedono che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 11, Dl 201/2011). Il piano finanziario deve contenere l'individuazione di tutti gli oneri imputabili al servizio, siano essi costi di esercizio (costi di gestione, costi comuni, costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento (costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo del servizio.
Il piano finanziario, tanto nella Tares che nella Tari, deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio (articolo 1, comma 683, L. 147/2013 e articolo 14, comma 23, Dl 201/2011), mentre la sua approvazione è rimessa dalla legge genericamente ‘all'autorità competente’, nella Tares, ed al ‘Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia’, nella Tari. Con tale suddivisione il legislatore intendeva far redigere il piano al soggetto maggiormente a conoscenza dei dati tecnici ed economici per la sua predisposizione, affidando la sua successiva approvazione all'autorità competente in materia di gestione dei rifiuti urbani.
Quest'ultima, in base all'attuale evoluzione normativa (articolo 34, comma 23, Dl 179/2012), deve individuarsi nell'Ente di governo dell'ambito o del bacino territoriale ottimale individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del Dl 138/2011, ovvero, nelle more della sua definizione ed entrata in funzione, nel Comune (articolo 198 Dlgs 152/2006). In quest'ultima ipotesi in particolare, nella Tari, la norma (comma 683) chiarisce che l'organo competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì della competenza in materia di tariffe del tributo).

La predisposizione e l'approvazione del piano
Come chiarito dal Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014, la disciplina "non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l’illegittimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale. Infatti, se è vero che il Consiglio comunale, una volta ricevuto il piano predisposto dal gestore, non si deve limitare alla sua approvazione ma può, ed anzi è meglio dire deve, modificarne ed integrarne il contenuto, può anche provvedere direttamente alla sua predisposizione, ove in possesso dei relativi dati tecnici ed economici.
Va ricordato, infatti, che il piano redatto dal gestore deve necessariamente essere integrato anche con le voci di costo, inerenti al servizio, non note al gestore in quanto direttamente afferenti al bilancio comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti). Costi che non possono mancare nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal Dpr 158/1999, anche se sostenuti direttamente dal Comune (Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo, deliberazione n. 125 dell’8 maggio 2014). La predisposizione del piano da parte del Comune è addirittura obbligata nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia affidato in modo separato nelle sue componenti a soggetti diversi, ognuno dei quali potrà solo fornire i dati relativi alla porzione del servizio svolta.
Diversa è l'ipotesi in cui l'autorità competente designata dalla Regione per l'organizzazione del servizio rimanga inerte, pur a fronte del piano predisposto dal gestore. In questo caso, secondo la deliberazione della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, il Consiglio comunale non può sostituirsi all'autorità competente, poiché l'ipotesi dell'inerzia nell'esercizio di una competenza non può essere assimilata alla mancata costituzione dell'organismo stesso. In tale caso si deve ricorrere, infatti, all'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le forme previste dalla competente disciplina regionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Stefano Baldoni (Ed. Quotidiano digitale Enti Locali & Pa)

ALIQUOTA IMU TERRENI AGRICOLI = DI BASE AL 7,6 PER MILE


Per essere in regola con il versamento Imu terreni agricoli con scadenza 10 febbraio 2015 per l'anno d'imposta 2014, occorre identificare l’aliquota di riferimento, Comune per Comune. Alla luce della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015, art. 1 comma 692 (si veda sotto il testo ufficiale),

si applica di regola il 7,6 per mille,  a meno che il comune non abbia approvato delle aliquote apposite per i terreni agricoli.

Ne consegue che non trova mai applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune.

Consultare le aliquote di tutti i Comuni è immediato al seguente portale del Ministero delle Finanze  http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

_________________________________________________________________________________
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)

Art. 1
692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44,e successive modificazioni, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h),del decretolegislativo30dicembre1992,n. 504, l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 

Autore: Rocky Rossini

IMU TERRENI AGRICOLI, ELENCO UFFICIALE COMUNI, CLASSIFICAZIONE ED ALIQUOTA.

Il Decreto Legge 4/2015 cambia le regole ed i criteri, difatti il governo, con un Consiglio dei ministri straordinario, ha corretto in extremis il pasticcio dell’Imu agricola montana,riscrivendo i criteri per il pagamento (clicca quì il testo del Decreto) e prevedendo l’esenzione totale per 3.456 comuni (prima erano 1.498) e l’esenzione parziale per altri 655. In pratica, con questa decisione, tutti i comuni montani non dovranno pagare l’Imu sui terreni agricoli. Per tutti gli altri è stato deciso un ulteriore slittamento dei pagamenti, questa volta l’ultimo, al 10 febbraio.

Per individuare l'elenco dei Comuni ufficiale e la loro classificazione (il carattere di montanità del comune è stato definito dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e congelato a tale data) è disponibile l'eelnco dei Comuni italiani su file di excel nel sito ISTAT al seguente link http://www.istat.it/it/archivio/6789 , oppure scaricabile direttamente (aggiornato al 01/01/2015) dal seguente link http://www.istat.it/it/files/2011/01/elenco-comuni-italiani_01_2015.zip.

Nella colonna "S" denominata "COMUNE MONTANO" troviamo la classificazione, ecco la legenda:

NM=Non montano, 
T=Totalmente montano, 
P=Parzialmente montano

In sintesi:

NM=Non montano = NON ESENTE

T=Totalmente montano =  ESENTE.

P=Parzialmente montano = ESENTE SOLO SE la qualifica del proprietario è: coltivatori diretto e imprenditore agricolo professionale, mentre gli altri proprietari saranno chiamati al versamento.

Attenzione alla clausola di salvaguardia, prevista dalla Legge 4/2015 Art. 1 comma 4, per la quale i contribuenti che sarebbero stati esenti in base al parametro altimetrico, ma che non lo sono più in base alla classificazione sintetica scelta dal Governo con l'ultimo DL 4/2015, potranno saltare l’appuntamento del 10 febbraio, usufruendo dell'esenzione per il 2014 e torneranno a pagare solo da giugno per l'anno d'imposta IMU 2015, con gli acconti 2015.

In quanto alle modalità di versamento, occorre inoltre identificare l’aliquota di riferimento. Alla luce della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015, si applica di regola il 7,6 per mille, a meno che il comune non abbia approvato delle aliquote apposite per i terreni agricoli. Ne consegue che non trova mai applicazione l’aliquota ordinaria eventualmente adottata dal comune.

Autore: Rocky Rossini

IMU TERRENI, SI PAGA IL 10 FEBBRAIO

Tributi locali. Le novità interessano chi non è coltivatore diretto né imprenditore agricolo in 652 comuni «parzialmente montani»

Un decreto legge dell’ultima ora riscrive le regole ma «salva» le esenzioni del 2014

Dopo tanto penare, i terreni considerati “montani” dall’Istat diventano tali anche per il Fisco, ed escono dall’ambito di applicazione dell’Imu. Questa scelta vale anche per l’imposta del 2014, che quindi non si applica negli oltre 3.500 Comuni classificati come “montani” dall’istituto di statistica. Per gli altri, il nuovo appuntamento con l’imposta è fissato al 10 febbraio, perché la vecchia scadenza del 26 gennaio è stata resa impraticabile da un decreto presidenziale del Tar Lazio oltre che dall’inesorabile scorrere del tempo.

Nel nuovo quadro, la scadenza di febbraio riguarda i proprietari di terreni nei 652 Comuni classificati come “parzialmente montani” dall’Istat, a meno che si tratti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In ogni caso i contribuenti dovranno valutare attentamente la propria situazione per comprendere se e come le nuove disposizioni comportano nuovi obblighi.

A scrivere la nuova puntata del serial fiscale dedicato all’Imu agricola è stato il Governo, con un’operazione coordinata dal sottosegretario alla Presidenza, Graziano Delrio. Operazione che, dopo un vertice mattutino, fra il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e il titolare delle Politiche agricole, Maurizio Martina, ha portato a un decreto legge, in un Consiglio dei ministri convocato in tutta fretta nel primo pomeriggio. Qualsiasi altra via, del resto, era stata chiusa dal Tar, che nei giorni scorsi aveva cancellato una prima sospensiva sul criterio “altimetrico” deciso a fine novembre dal Governo mantenendo però tutto congelato fino al 4 febbraio, per la discussione in camera di consiglio di un ulteriore decreto presidenziale.

Tralasciando l’ingorgo burocratico-amministrativo provocato dalla vicenda, il Governo ha deciso di fare capo alla distinzione dei Comuni in tre fasce in base alla classificazione sintetica dell’Istat. In linea di massima, nei Comuni “montani” i terreni, coltivati e non, tornano a essere esenti, mentre in quelli “non montani” l’Imu si applica a tutti.

Le novità rispetto al vecchio regime dell’Imu agricola si concentrano principalmente nei 652 Comuni che l’Istat definisce “parzialmente montani”. In questi casi, prima, l’esenzione dipendeva dalla posizione del terreno, ora invece sarà decisa dalla qualifica del proprietario: coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non pagheranno più l’Imu sui loro terreni, mentre gli altri proprietari saranno chiamati al versamento.

Questo cambio di passo, secondo i calcoli del Governo, dovrebbe portare 270 milioni di nuovo gettito, invece dei 350 preventivati con il parametro che distingueva esenti e paganti in base alla “altitudine al centro” del Comune. I contribuenti che già pagavano in base alle vecchie regole, quelli cioè dei Comuni di pianura, dovrebbero infatti già aver regolato i conti con l’imposta 2014 lo scorso anno, secondo il calendario ordinario. I proprietari dei terreni nei Comuni montani, invece, escono dalla roulette.

La girandola dei parametri che si è scatenata in questi mesi, però, ha prodotto sul territorio diversi incroci fra esenzioni perse e riconquistate, e il decreto se ne occupa stabilendo anche una clausola di salvaguardia. I contribuenti che sarebbero stati esenti in base al parametro altimetrico, ma che non lo sono più in base alla classificazione sintetica scelta dal Governo, potranno saltare l’appuntamento del 10 febbraio, usufruendo dell'esenzione per il 2014 e torneranno a pagare solo da giugno per l'anno d'imposta IMU 2015, con gli acconti 2015.

La decisione del Governo fa tirare un sospiro di sollievo a molti e viene apprezzata anche dai sindaci: «Il Governo ha fatto bene a correggere i criteri - spiega il presidente dell’Anci, Piero Fassino -, accogliendo le richieste di tanti sindaci e dell’associazione dei Comuni».

Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Gianni Trovati

TASI PRECOMPILATA SOLO SU RICHIESTA

La legge 89/2014 chiede alle amministrazioni di assicurare la massima semplificazione. Gli enti «possono» inviare i modelli ai contribuenti interessati

LE MODALITÀ. Confermati la logica del versamento attraverso l’autoliquidazione e l’uso del canale esclusivo di pagamento a mezzo F24.

La conferma della Tasi per il 2015 ripropone tutte le criticità emerse durante il primo anno di gestione del nuovo tributo, comprese le modalità di versamento. In particolare resta il dubbio se i contribuenti continueranno a provvedere in autoliquidazione o se dovranno invece attendere dai Comuni i modelli di pagamento già compilati.
Questione che l’anno scorso è stata molto dibattuta, poiché il comma 689 della legge 147/2013 prevedeva «l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori», pur demandando le modalità di versamento a un apposito decreto ministeriale.
Il sistema del bollettino precompilato ha però iniziato a vacillare a febbraio 2014, in quanto la bozza del decreto ministeriale (poi confermata dal testo approvato) chiariva che la precompilazione sarebbe stata un’opzione per i Comuni e non un obbligo.
Attività comunque difficile da effettuare, perché occorreva integrare i dati degli identificativi catastali con quelli degli occupanti oppure inviare un questionario a tutti i contribuenti al fine di costruire la banca dati per l’applicazione della Tasi.
Il decreto legge 16/2014 e la legge di conversione 68/2014, che pure hanno modificato la norma sul versamento della Tasi, non hanno sciolto il nodo, ma la disciplina risultante da queste modifiche ha fatto comunque propendere per l’autoliquidazione del tributo. In particolare, l’utilizzo del canale esclusivo di pagamento a mezzo F24 e l’aliquota dell’1 per mille che il contribuente avrebbe dovuto utilizzare nel caso di mancata adozione dei provvedimenti comunali.
Si aggiungano, per il 2015, ulteriori elementi tra cui le stesse date di versamento dell’Imu e le stesse scadenze di invio delle delibere comunali al ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel complesso appare evidente che la disciplina della Tasi, mutuata dall’Imu, ragiona in una logica di autoliquidazione. Sistema, peraltro, che consente di eliminare il problema del termine previsto per l’obbligo dichiarativo, che la legge fissa al 30 giugno dell’anno successivo, evidentemente inconciliabile con l’invio dei bollettini precompilati.
Quest’anno, però, la situazione appare più complessa, perché la legge 89/2014, nel modificare per l’ennesima volta la norma sul versamento del tributo (comma 688 della legge 147/13), stabilisce che dal 2015 «i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli».
In sostanza, la preventiva compilazione si ha solo dietro richiesta del contribuente e non è obbligatoria per i Comuni. L’invio facoltativo dei modelli di pagamento è peraltro in linea con l’articolo 5 del decreto ministeriale del 23 maggio 2014, il quale stabilisce che il Comune “può” inviare i bollettini ai soggetti interessati.
In conclusione, anche per quest’anno la Tasi va in autoliquidazione, ma i Comuni dovranno far fronte alle eventuali richieste dei contribuenti per facilitare il pagamento

Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore: Giuseppe Debenedetto


 
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