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30 maggio 2014

TASI: PRONTO IL BOLLETTINO POSTALE

Pronto il bollettino postale per il versamento della Tasi. I bollettini dovranno essere messi gratuitamente a disposizione dalle Poste e i comuni che intendano personalizzarli, inviandoli cioè precompilati ai contribuenti, dovranno avere l'autorizzazione dalle Poste stesse. Il modello è stato approvato con il decreto del ministero dell'economia 23 maggio 2014 pubblicato sulla G.U. n.122 del 28 maggio 2014. Il tutto in attesa che in queste ore il governo decida come procedere per quanto riguarda i versamenti del tributo, prorogati a ottobre. Ecco intanto le indicazioni fondamentali fornite dal provvedimento pubblicato ieri sera. Il contribuente può effettuare il versamento del tributo sui servizi indivisibili presso gli uffici postali oppure tramite servizio telematico gestito da Poste, ottenendo come ricevuta anche l'immagine virtuale del Bollettino o una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il numero di conto corrente 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale, numero sul quale non si possono fare versamenti tramite bonifico. Il c/c è obbligatoriamente intestato a «Pagamento Tasi». Le Poste devono far stampare a proprie spese i bollettini assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici. Il comune, infine, può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale prestampati ma deve essere preventivamente autorizzato dalle Poste.
FONTE: ITALIA OGGI http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-05-28&atto.codiceRedazionale=14A04126&elenco30giorni=false

29 maggio 2014

IL CONIUGE NON ASSEGNATARIO PAGA LA TASI

Il coniuge non assegnatario della casa coniugale, in seguito a provvedimento di separazione o divorzio, non paga l'Imu ma deve pagare la Tasi. Il coniuge assegnatario, infatti, è titolare ex lege del diritto di abitazione solo per l'Imu.
Quindi, entrambi i coniugi sono solidalmente tenuti a versare l'imposta sui servizi indivisibili in caso di contitolarità dell'immobile. Il coniuge non titolare, che occupa l'immobile, invece, deve pagare solo una quota parte del tributo, nella misura che varia dal 10 al 30% a seconda della scelta fatta dal comune con regolamento,qualora non ne sia titolare. Sebbene Imu e Tasi abbiano la stessa base imponibile, il coniuge separato o divorziato non assegnatario dell'immobile, che non ha alcun obbligo per l'imposta municipale, deve pagare la Tasi per l'immobile assegnato dal giudice all'altro coniuge, se ne è proprietario o comproprietario. La disciplina della nuova imposta sui servizi indivisibili non riproduce la stessa norma prevista per l'Imu che esonera il coniuge non assegnatario dagli obblighi di legge.

Normalmente, è il possesso di diritto di un immobile che obbliga al pagamento dell'imposta municipale. L'unica eccezione è rappresentata dalla casa assegnata al coniuge con provvedimento giudiziale. Il legislatore, in sede di conversione del dl 16/2012, con una evidente forzatura ha posto a carico del coniuge assegnatario la titolarità dell'immobile.

L'articolo 4, comma 12-quinquies, del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012) prevede espressamente che, solo per l'Imu, l'assegnazione della casa coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, "si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

Che il semplice possesso non obblighi al pagamento lo ha chiarito più volte la Cassazione (sentenza 18476/2005).

Se il giudice avesse assegnato in passato l'ex casa coniugale, il coniuge assegnatario non sarebbe stato tenuto al pagamento dell'Ici. Il giudice non ha, infatti, il potere di costituire diritti reali di godimento sull'immobile. Tuttavia, la norma di legge che ha riconosciuto all'assegnatario la titolarità del diritto di abitazione non produce effetti per la Tasi. Per quest'ultimo tributo l'obbligazione è solidale e del pagamento, quindi, rispondono entrambi i coniugi se contitolari.

A differenza dell'Imu, però, l'imposta sui servizi indivisibili la paga, oltre al possessore di diritto, anche l'occupante dell'immobile, nella misura che varia dal 10 al 30% stabilita con regolamento comunale. Quindi, il coniuge assegnatario è tenuto comunque a pagare una quota parte dell'imposta nella qualità di detentore dell'immobile, ma solo se non risulti comproprietario dell'unità immobiliare, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 681, della legge di Stabilità (147/2013). Va ribadito che la titolarità del diritto di abitazione vale espressamente solo per l'Imu.

Fonte: Italia Oggi

NOTA DI LETTURA DI ANCI EMILIA-ROMAGNA AL DL 16/2014


L'ANCI Emilia-Romagna, ha pubblicato in data 15 maggio 2014, la nota di lettura su TASI e DL 16/2014. Rammentiamo che la legge 68 del 2 maggio 2014, ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 16 del 2014, recando nuove e rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi comunali, soprattutto con riferimento alla TASI, per la quale viene disegnato un sistema di pagamenti, in acconto e saldo, che può creare enormi difficoltà laddove il Comune deciderà di applicare la TASI alla sola abitazione principale. Si precisa che con la nota vengono analizzati alcuni problemi applicativi, rimandando, per quanto non modificato dalla legge di conversione, a quanto già sostenuto nella "Nota di lettura Tasi e decreto legge 6 marzo 2014, n. 16", prot. 86 del 18 marzo 2014.


Fonte: Logos PA

TASI: GOVERNO ANCORA AL LAVORO PER IL RINVIO

Non c'è pace per la Tasi. L'accelerazione che il premier Matteo Renzi, dopo il successo delle europee di domenica, vuole imprimere all'attività di governo rischia di non riguardare il tributo sui servizi indivisibili. Il decreto che dovrebbe sancire lo spostamento del termine di pagamento della prima rata dal 16 giugno al 16 ottobre – facendo seguito al comunicato di lunedì scorso del ministero dell'Economia – potrebbe non essere all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri atteso tra domani e venerdì. E slittare dunque alla prossima settimana. Per ora è solo una voce. Che ha trovato già una prima conferma: il decreto non è stato discusso durante il pre-consiglio di ieri, e riunioni tecniche sono proseguite nel pomeriggio e sono in programma anche oggi. Ma questo indizio da solo non basta per parlare di "rinvio del rinvio" sia perché il provvedimento potrebbe arrivare comunque "fuori sacco" sul tavolo di Palazzo Chigi, sia perché il sottosegretario all'Economia, Enrico Morando, ha ribadito ieri che il testo sarà varato «prestissimo». Tuttavia, a far propendere per uno slittamento di qualche giorno c'è anche la circostanza che non tutti i nodi sono stati risolti. Se l'accordo sembra ormai raggiunto sullo slittamento al 16 ottobre (anche se la nota dell'Economia parlava esplicitamente di proroga «a settembre») del termine di versamento della Tasi nei Comuni che non hanno inviato alle Finanze la delibera entro il 23 maggio, lo stesso non può dirsi per l'altro tema ancora in ballo: decidere se estendere o meno il nuovo calendario in due tempi anche all'abitazione principale. Per la prima casa infatti la scelta del 16 ottobre finirebbe per rivelarsi invece un anticipo, dal momento che la norma della legge di stabilità che l'ha introdotto prevedeva, in assenza della delibera comunale, l'obbligo di corrispondere l'imposta tutta insieme il 16 dicembre. In realtà sul tavolo c'è anche un'altra ipotesi: spostare il termine della Tasi con un emendamento al decreto Irpef all'esame del Senato. Con una controindicazione non da poco però. E cioè che, visti i tempi ancora lunghi di conversione del decreto contenente il bonus da 80 euro, la proroga rischierebbe di arrivare dopo la scadenza del 16 giugno prevista dalla legge. Da qui il possibile compromesso di emanare comunque il decreto Tasi e farlo poi confluire nel testo in discussione a Palazzo Madama con un emendamento. Come confermato da uno dei relatori, Antonio D'Alì (Ncd): «È capitato tante volte...» Affinché ciò accada saranno cruciali i tempi. Il decreto Irpef, infatti, è atteso in aula martedì 3 giugno. Se il consiglio dei ministri per il varo del decreto Tasi si svolgesse oltre quella data, l'unica soluzione in mano all'esecutivo sarebbe quella di inserirlo in una maxiemendamento su cui chiedere la fiducia dell'assemblea. La strada alternativa che porta a una sua "traslazione" durante il prossimo passaggio alla Camera non sembra praticabile perché costringerebbe il provvedimento con il bonus da 80 euro a ritornare nuovamente al Senato. Per una terza approvazione parlamentare che mal si sposa con una scadenza per la conversione fissata al 22 giugno.

28 maggio 2014

CORREZIONE DATI CATASTALI ONLINE (CONTACT CENTER) - GRATUITO

Correzione dati catastali online (Contact Center)

Per accedere al servizio online "Contact center" è sufficiente compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore riscontrato e rettifica richiesta.
Il "Contact center" invia automaticamente, all'indirizzo email indicato dall’utente nella richiesta, un messaggio di avvenuta presa in carico della stessa contenente anche il numero identificativo assegnatole, da citare in eventuali ulteriori comunicazioni.
La richiesta può essere trattata direttamente dal "Contact center oppure inoltrata all'ufficio provinciale competente. L'esito della richiesta è comunicato all'utente, tramite posta elettronica. Se la questione non rientra tra gli argomenti trattati dal Contact center, all'utente viene comunicato che il problema non può essere risolto tramite il servizio.
Attenzione: il servizio online è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste e segnalazioni.
Per avere maggiori informazioni consulta la guida al servizio.

Cosa si può correggere online

  • Errore sulla persona a cui è intestato l'immobile. L'errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.).
  • Errore sui dati dell’immobile. L'errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione.
  • Segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato. L'Agenzia ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione. A tal fine l'Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto. L'identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, è possibile che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l’indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Vi sono situazioni particolari (fabbricati non dichiarati) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Con il servizio Contact Center è possibile segnalare queste situazioni, così da risolvere il problema senza ulteriori passaggi. Le segnalazioni possono riguardare solo immobili presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.
  • Altri tipi di richieste. Si tratta di casi particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale e buone capacità di diagnosi delle cause delle incongruenze. Pertanto, questo tipo di richieste è rivolto per lo più a tecnici professionisti. Queste le richieste consentite: registrazione atto Catasto fabbricati, assegnazione identificativo definitivo, informatizzazione planimetria, registrazione atto Catasto terreni , registrazione variazione colturale, rettifica duplicati di particella, passaggio particella terreni a ente urbano, segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, correzione identificativo (da impianto meccanografico), assegnazione rendita catastale.
Cosa non si può correggere online:
  • reclami per disservizi da parte degli uffici
  • solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi
  • istanze di revisione della rendita catastale
  • richieste di assistenza nell'utilizzo delle procedure informatiche
  • richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute allo stesso Contact center)
  • richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.
In questi casi l'utente può rivolgersi agli uffici Provinciali competenti per territorio.

TARI E UTILIZZO SUPERFICI CATASTALI


Ecco in breve la differenza delle superfici Tarsu e Tares rese disponibili dal portale SISTER per le Pubbliche Amministrazioni:
L'obbligo di utilizzare le superfici catastali per il calcolo della Tari relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria scatterà solo a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà il completamento del lavoro di allineamento dei dati catastali con quelli toponomastici. Lo ha disposto l'art. 2 del dl 16/2014 (convertito dalla legge 68/2014), modificando la formulazione dell'art. 1, comma 645, della legge 147/2013.A tal fine, si utilizza il portale Sister gestito dall'Agenzia: attraverso tale piattaforma, vengono forniti i dati relativi a ciascuna unità immobiliare, con quantificazione della superficie catastale determinata ai sensi del dpr 138/1998. I comuni dovranno però porre particolare attenzione ai dati resi disponibili tramite detto Portale: da una parte vengono forniti i dati Tares, dall'altra quelli Tarsu. Con una importante differenza: i primi contengono «tutte» le superfici dell'unità immobiliare, calcolate secondo i dettami del citato dpr 138/1998, i secondi le superfici che partono dal calcolo dello stesso decreto, ma che seguono le istruzioni della determinazione emessa dall'Agenzia del territorio nell'agosto del 2005.La differenza sta nelle superfici scoperte pertinenziali delle abitazioni, escluse dal calcolo delle superficie catastali fornite ai fini Tarsu. Pertanto, le superfici dei dati metrici ai fini Tares sono al lordo delle superfici scoperte pertinenziali, mentre le superfici dei dati metrici ai fini Tarsu sono al netto delle superfici scoperte pertinenziali. Nella sezione del Portale dedicata ai dati Tares, è stata inserita, inoltre, la procedura con la quale i comuni che evidenziano discordanze rispetto ai dati in proprio possesso, possono inviare all'Agenzia le proprie informazioni, finalizzate appunto al corretto allineamento dei dati tra i due enti.


Italia Oggi - a cura di Matteo Barbero.

TARI A SCADENZE VARIABILI

I contribuenti per versare la tassa rifiuti devono attendere gli avvisi di pagamento spediti dal comune, che è competente a fissare numero delle rate e scadenze. E non possono essere sanzionati in caso di mancato pagamento degli avvisi bonari spediti a mezzo posta ordinaria. La sanzione può essere applicata solo se contestata con raccomandata. A differenza di Imu e Tasi, per il versamento della tassa sui rifiuti la legge non fissa le scadenze e demanda alle amministrazione comunali il potere di stabilire il numero delle rate e le date per il pagamento di acconti e saldi. La Tari, inoltre, non va versata in autoliquidazione e spetta agli enti il compito di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, magari allegando bollettini e modelli precompilati per semplificare gli adempimenti. Normalmente la prima spedizione avviene a mezzo posta ordinaria. Dopo l'omesso versamento in seguito alla spedizione degli atti, invece, si procede alla formalizzazione della pretesa tributaria, con la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento e addebito delle spese relative. Solo l'omesso versamento delle somme richieste con la notifica dell'atto all'interessato fa scattare la sanzione del 30%. A partire da quest'ultimo momento l'amministrazione può provare che il contribuente sia inadempiente e assoggettabile alla sanzione per la violazione commessa. È evidente, quindi, che anche le scadenze possono non essere osservate qualora gli avvisi di pagamento non siano formalmente notificati. Acconti In questo periodo i comuni possono spedire, se non l'hanno già fatto, le richieste di versamento degli acconti della tassa anche se non hanno ancora adottato i regolamenti e determinato le tariffe, in attesa dell'emanazione delle delibere e dell'approvazione dei bilanci preventivi il cui termine di scadenza è stato prorogato al 31 luglio. Possono riscuotere la Tari in acconto calcolando gli importi in base a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente, nonostante manchi una norma ad hoc che attribuisca espressamente questo potere. Secondo il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia (nota 5648/2014) non serve un'apposita disposizione legislativa per riscuotere gli acconti, in quanto il comma 688 della legge di Stabilità (147/2013) attribuisce alle amministrazioni locali la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. Modalità La tassa può essere versata, in base alle recenti modifiche introdotte in sede di conversione del dl sulla finanza locale (16/2014), con bollettino di conto corrente postale. In alternativa, è possibile pagare con F24 o tramite i servizi elettronici interbancari e postali. Tuttavia, nonostante il comune possa fissare liberamente numero delle rate e scadenze per il versamento, la legge impone che tassa rifiuti e imposta sui servizi indivisibili (Tasi) vengano pagate in momenti diversi. Inoltre, va assicurato ai contribuenti il versamento in almeno due rate a scadenza semestrale. Fermo restando che gli interessati possono pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Infine, è possibile delegare la gestione dell'accertamento e riscossione della tassa ai soggetti che hanno svolto queste attività nel corso del 2013, i quali possono esercitarle per tutta la durata del contratto, stipulato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di prelievo sui rifiuti, fino alla sua naturale scadenza.

FONTE: ITALIA OGGI

IL GOVERNO RIPARTE DA TASI E DELEGA FISCALE

La proroga a ottobre della Tasi per i Comuni che il 23 maggio risultavano ancora sprovvisti delle aliquote e, probabilmente, il varo dei primi decreti attuativi della delega fiscale. A cominciare da quello sulle commissioni censuarie, legato alla riforma del catasto, e dal testo sulle semplificazioni fiscali. Sono i primi provvedimenti economici che il Governo varerà dopo il significativo successo ottenuto dal Pd di Matteo Renzi nella tornata elettorale delle europee appena conclusa. La tabella di marcia non è stata ancora ufficialmente confermata ma il premier è fermamente intenzionato a rispettare impegni e scadenze annunciati prima del 25 maggio. Anche se non è ancora certo che la proroga della Tasi e la prima fase di attuazione della delega fiscale ottengano in "accoppiata" il via del prossimo consiglio dei ministri, che si terrà giovedì 29 o venerdì 30 maggio. A chiarire maggiormente la situazione sarà la riunione del pre-Consiglio dei ministri in calendario oggi. Al momento l'ok al posticipo della Tasi per circa 6mila Comuni appare quasi sicuro mentre non ancora del tutto a punto sarebbe l'operazione per cominciare ad attuare la delega fiscale. Sul fronte Tasi il Governo dovrà anzitutto chiarire se il termine per l'acconto sarà effettivamente prorogato al 16 ottobre, data indicata dal presidente dell'Anci, Piero Fassino, e non a settembre come inizialmente annunciato dall'esecutivo. Dopo le indicazioni fornite dallo stesso premier nei giorni scorsi il posticipo a ottobre appare quasi sicuro. La questione Tasi è anche oggetto di alcuni ritocchi al decreto Irpef che da oggi tornerà ad essere sotto i riflettori delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Il viceministro dell'Economia, Enrico Morando, ha confermato che si sta valutando l'ipotesi di estendere il bonus Irpef ai nuclei mono-reddito con almeno 3 figli. Per quel che riguarda le commissioni censuarie, la loro ridefinizione è precondizione essenziale per avviare la riforma del catasto che entro cinque anni rivedrà l'assetto immobiliare, sulla base dei metri quadri e non più sui vani. Spetterà proprio alle commissioni censuarie utilizzare il nuovo algoritmo che servirà ad avvicinare il valore medio delle abitazioni ai prezzi di mercato. Operazione da condurre con grande attenzione, che riguarderà il bene primario della casa, su un totale di ben 63 milioni di abitazioni e il 67% delle famiglie proprietarie di immobili. Commissioni censuarie e nuovo catasto marciano dunque in parallelo. Il decreto legislativo sulle semplificazioni non è meno rilevante, passaggio fondamentale per preparare dal prossimo anno l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata per 18 milioni di contribuenti, dipendenti e pensionati. Nel testo del decreto legislativo dovrebbe altresì essere inserito il riordino dei regimi semplificati, l'incentivo alla fattura elettronica tra privati e la revisione della riscossione a livello locale. Stando all'impianto delineato dalla delega, il processo di semplificazione degli adempimenti tributari investirà anche la struttura delle addizionali regionali e comunali. Nel mirino soprattutto gli adempimenti «ritenuti superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria», o comunque non conformi al principio di proporzionalità. In arrivo semplificazioni anche per le le funzioni dei sostituti d'imposta, Caf e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica. FONTE: IL SOLE 24 ORE  
 
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