NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

8 novembre 2014

LA LOCAL TAX NE FA FUORI CINQUE

Addio a Imu, Tasi, Tosap, affissioni e passi carrai

Fuori l'addizionale Irpef, dentro Imu, Tasi, Tosap, imposta sulle affissioni e sui passi carrai. Nel nuovo assetto della fiscalità locale che porterà dal 2015 all'istituzione della local tax, i comuni rinunceranno allo loro quota di imposta sulle persone fisiche che andrà allo stato in cambio del gettito dell'Imu sugli immobili di categoria D che farà il percorso inverso, concentrando così nelle mani dei sindaci tutta la tassazione immobiliare.
All'assemblea Anci che si è aperta il 6 Novembre 2014 a Milano il presidente del consiglio Matteo Renzi ha alzato il velo sull'imposta locale unica che dovrebbe essere inserita nel corso del passaggio parlamentare della legge di stabilità.
Il premier ha annunciato un obiettivo ambizioso: dal 2016, dopo un primo anno di rodaggio, anche per la nuova tassa comunale (sulla falsariga di quanto accadrà dal 2015 per le imposte sui redditi con il 730 precompilato) i cittadini riceveranno direttamente i conti a casa. E non dovranno più districarsi, come accaduto quest'anno con la Tasi, tra migliaia di delibere per conoscere aliquote e detrazioni da applicare. Le parole di Renzi hanno confermato che l'istituzione della local tax, (quale che sia il nome che poi il governo concretamente attribuirà al nuovo tributo) costituirà la principale apertura offerta ai sindaci sulla legge di stabilità.
L'unico nodo ancora da sciogliere sarà l'individuazione di un meccanismo perequativo, sul passaggio dell'addizionale comunale Irpef allo stato, che consenta di attenuare le inevitabili disparità reddituali sul territorio.
La riforma della fiscalità locale annunciata dal premier piace all'Anci che però chiede che i sindaci diventino finalmente «titolari di tributi certi e in esclusiva». «Va superato l'attuale sistema di compartecipazione tra Stato, regioni e comuni il cui esito è che a noi sindaci si chiede di imporre tributi e percepirli senza che l'intero gettito ci venga devoluto», ha osservato nella sua relazione introduttiva il sindaco di Torino, Piero Fassino confermato alla guida dell'associazione dei comuni.
L'ennesimo giro di giostra della fiscalità locale giustifica, a parere di Fassino, la proroga fino al 31 dicembre 2015 dell'affidamento della riscossione a Equitalia. Ma dal 2016 «bisognerà realizzare un sistema di riscossione certo e efficiente» per gestire il quale l'Anci si candida come partner di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate.
Sui tagli della legge di stabilità, Renzi ha confermato alcuni impegni presi martedì nell'incontro con l'Anci: utilizzo anche per il 2015 degli oneri di urbanizzazione per pagare la spesa corrente e riduzione da 1,3 a 600/700 milioni del saldo patto. Difficile invece che possano esserci alleggerimenti sul taglio di 1,2 miliardi alla spesa corrente.
Gli obiettivi di risparmio, ha detto Renzi, non mutano, fermo restando che i municipi avranno piena autonomia su come operare i tagli. «Noi vi diamo gli obiettivi, voi vi organizzate come vi pare, assumendovi le responsabilità di fronte ai cittadini» ha ammonito Renzi che ha rivendicato come l'allenamento di un miliardo del patto di stabilità contenuto nella manovra «riduca dell'80% gli obiettivi a carico dei comuni». Tutto sta nel fare bene i conti. Sarà attraverso il riconoscimento di maggiori spazi di autonomia ai comuni che Renzi cercherà di indorare la pillola dei tagli. «Siamo disposti ad abolire tutti i vincoli che in questi anni hanno ingabbiato l'azione dei sindaci, a cominciare dal rapporto tra spesa di personale e spesa corrente e dal rapporto tra interessi passivi e spesa corrente» , si è sbilanciato il premier.
Per dare nuova linfa agli investimenti il presidente del consiglio ha confermato che il governo si farà carico (fino a 3 miliardi di spazio Patto) del pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti locali. Mentre per incentivare le dimissioni immobiliari, verrà abolita la norma che attualmente impone ai comuni di devolvere il 10% di quanto ricavato dalle vendita del proprio patrimonio alla riduzione del debito pubblico.

Fonte: Italia Oggi
Autore: Francesco Cerisano

IMU, DA RIVEDERE I SALDI GIÀ PAGATI


Le modifiche decise dai Comuni alle aliquote Imu richiamano ai calcoli e alla cassa anche i contribuenti che a giugno hanno versato tutta l'imposta in soluzione unica: una possibilità, quella di levarsi d'impaccio le questioni del Fisco immobiliare in una tappa sola, prevista dalla legge ma resa nei fatti impossibile dallo stato di agitazione perenne vissuto dalla finanza locale. È questo uno dei tanti effetti collaterali delle continue proroghe alle scadenze entro cui i Comuni devono scrivere i bilanci preventivi (quest'anno la trottola si è fermata al 30 settembre), termini che vengono posticipati in attesa che il quadro delle risorse trovi pace ma che trascinano con sé anche le scadenze per le decisioni sulle aliquote.
Quest'anno, con l'incrocio di Imu e Tasi, le variabili in gioco si sono moltiplicate esponenzialmente con il risultato che, come spiega per esempio il responsabile fiscale del Caf Cisl Franco Galvanini, «parlare di caos è un eufemismo». I sindaci avevano tempo fino a martedì per inviare al dipartimento Finanze le nuove delibere dell'Imu, ma il censimento ministeriale definitivo apparirà solo il 28 ottobre, e gli elenchi continuano a crescere: solo ieri si sono aggiunte 163 delibere, portando il numero totale a quota 6.991, per cui a consuntivo si scoprirà che circa nove Comuni su dieci hanno inviato un provvedimento nuovo rispetto al 2013.
L'entità delle modifiche, piccole o grandi a seconda dei casi, non ha nessun rilievo sul tasso di complicazione dell'imposta, perché l'arrivo di un nuovo provvedimento impone a contribuenti e professionisti di ricontrollare tutto. Le novità maggiori per l'Imu si incontrano più spesso nei Comuni medio-piccoli, che fino all'anno scorso erano riusciti a tenere le aliquote Imu lontane dai livelli massimi e ora le hanno ritoccate anche per compensare qualche “sorpresa” nella complicata distribuzione del fondo di solidarietà e delle compensazioni statali, ma anche in alcune grandi città non mancano cambiamenti di rilievo.

Se l'Imu aumenta
Quando le novità sono al rialzo, anche chi ha sperato di versare l'imposta a giugno in soluzione unica deve tornare alla cassa, e pagare la differenza fra l'Imu calcolata con le vecchie aliquote e quella prodotta dalle nuove. Se l'aliquota passa dal 7,6 all'8,6 per mille, per esempio, occorrerà versare un conguaglio dell'1 per mille. I nuovi calcoli, in ogni caso, impegnano tutti i 16 milioni di contribuenti proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale non «di lusso» (cioè non accatastata nelle categorie A/1, A/8 o A/9), perché gli acconti Imu sono in genere versati sulla base delle aliquote dell'anno precedente, come prevede la legge, e quindi le decisioni varate nel 2014 si scaricano integralmente sul saldo. Sempre nell'esempio di prima (passaggio dal 7,6 all'8,6 per mille), per una casa di 100mila euro di valore catastale l'acconto è stato di 380 euro (cioè il 50% di 100mila euro per 7,6 per mille), mentre il saldo andrà misurato calcolando l'imposta piena con la nuova aliquota (860 euro), e sottraendo i 380 euro pagati a giugno. Risultato: 480 euro.
Se l'Imu scende. Il caso non è raro, perché spesso le aliquote Imu scendono per fare spazio alla Tasi (ad esempio a Venezia). Se il conto complessivo diminuisce rispetto all'Imu 2013, il contribuente che ha pagato in soluzione unica a giugno deve fare richiesta di rimborso, e aspettare. La legge chiede ai Comuni di rimborsare in 180 giorni, ma il termine è «ordinatorio» e quindi spesso disatteso, soprattutto se le casse dell'ente sono in difficoltà.

Lo Stato, del resto, è un pessimo esempio al riguardo, perché i rimborsi di chi, per errore, ha pagato troppo per l'Imu di competenza statale sono bloccati dal 2012: la legge li prevede, ma manca il solito decreto attuativo, con la conseguenza che molti contribuenti chiedono ai Comuni di riavere quanto versato di troppo allo Stato ma ovviamente non ottengono nulla. Se la discesa dell'Imu è compensata dagli aumenti Tasi, invece, tutto dipende dal Comune: la compensazione fra i due tributi è possibile quando il regolamento tributario la prevede, altrimenti si arriva al paradosso di dover pagare puntualmente la Tasi mentre si è costretti ad attendere per i rimborsi Imu.ù

Fonte: IlSole24Ore

SULL'IPOTECA LA CASSAZIONE VALORIZZA LO STATUTO


Con la sentenza n. 19667/2014 , depositata il 18 settembre 2014, la Corte di cassazione a Sezione unite ha affermato che anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'articolo 77 del Dpr 602/1973, introdotto con il Dl 70/2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'articolo 77, Dpr n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà all'iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. La Corte ha ritenuto che l'ipoteca esattoriale può essere iscritta senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di pagamento ex articolo 50 Dpr 602/73, perché «l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria». Ma, prosegue la Corte - e questo è il punto rilevante - «l'inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria della previsione di cui all'art. 50, comma 2, non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente».

Ciò per una serie di ragioni che la Corte indica specificatamente: perché si tratta di un atto impugnabile in base all'articolo 19 del decreto legislativo 546/92 che richiede la notifica, perché l'articolo 21-bis della legge 241/90 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario – articolo che secondo l'interpretazione più recente si applicherebbe anche ai procedimenti tributari nonostante il divieto previsto dall'articolo 13, comma 2 della medesima legge – e perché lo Statuto del contribuente - che così viene valorizzato - prevede una serie di norme il cui compito precipuo è quello di assicurare efficienza, trasparenza ed effettività della tutela del contribuente nella fase del procedimento tributario (articoli 5, 6, 7, 10, 12, comma 2). Ne consegue, per la Corte, che da questo complesso di norme emerge che la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa al cui ordinato sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili (Cassazione 16412/2007, 26635/2009, n.18184/2013).
Il diritto al contraddittorio, che costituisce anche un principio fondamentale del diritto Ue, secondo la Corte, fa sì che l'iscrizione ipotecaria deve essere comunicata al contribuente prima di essere eseguita, per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, proprio mediante l'attivazione del “contraddittorio endoprocedimentale”. Una bella sentenza che nel valorizzare appieno i principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e nelle norme comunitarie, rende giustizia della prassi consolidata degli agenti della riscossione, prima del 2011, di iscrivere ipoteca sugli immobili dei contribuenti senza notificarla perché siccome la norma parlava di semplice comunicazione, queste venivano inviate con posta ordinaria, e molto spesso non ricevute dal contribuente.

Fonte: IlSole24Ore

Autore: Enrico De Mita

PIÙ FACILE PIGNORARE I VEICOLI

Più facili i pignoramenti dei veicoli. Il maxiemendamento al decreto legge 132/2014 in materia di giustizia, che ha incassato ieri la fiducia del senato con 161 voti favorevoli e 51 contrari, introduce il pignoramento delle auto sotto forma di atto notificato e trascritto al pubblico registro.  Ma le modifiche al decreto, che proseguirà il suo iter alla camera, riguardano anche mediazioni e arbitrati. E anche le spese di lite: chi perde non può sperare nella clemenza del giudice nella condanna a rimborsare le spese legali al vincitore.

Pignoramento auto. Il decreto legge prevede una forma nuova di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si eseguirà mediante notificazione al debitore di un atto di un pignoramento, in cui indicano gli estremi identificativi del mezzo.  Al debitore viene anche intimato di consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni all’istituto vendite giudiziarie.
Se il tempo passa e il veicolo non è consegnato,  gli organi di polizia che dovessero fermare i veicolo devono  ritirare la carta di circolazione, i titoli e dei documenti relativi alla proprietà e consegnare il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie.
Il creditore deve anche trascrivere l’atto di pignoramento nei pubblici registri e, soprattutto, deve incardinare il pignoramento presso il tribunale competente. Lo deve fare depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e copie dei documenti dell’esecuzione. Il decreto fissa un termine di trenta giorni, trascorsi i quali il pignoramento perde efficacia. Le nuove regole varranno per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Spese di soccombenza. Si inasprisce ancora di più la regola “chi perde paga”. Il maxiemendamento restringe ancora di più (rispetto al testo originario del provvedimento) i casi in cui il giudice può compensare le spese e, cioè, decidere che ognuno dei due contendenti, anche il vincitore della causa, paghi il suo avvocato. Questa prospettiva favorisce chi perde, che, coltivando questa speranza, fa causa anche quando ha torto.

Per arginare quest’abuso del processo il decreto aveva ristretto la possibilità di compensazione solo ai casi di soccombenza reciproca, di novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. Il maxiemendamento precisa che la novità deve essere assoluta, altrimenti comunque il giudice deve condannare alle spese; e aggiunge che il mutamento della giurisprudenza deve essere su questioni dirimenti. Viene ridotta, se non annullata, la discrezionalità del giudice sul carico delle spese legali. Al giudice rimane, però, pur sempre margine di manovra sulla quantificazione, ancorata a parametri ministeriali, che non sono vincolanti né nel minimo né nel massimo.
La novità si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Dichiarazioni testimoniali. Scompare la possibilità per l’avvocato di raccogliere dichiarazioni da persone informate sui fatti e di portarle in giudizio. L’istituto non era facilmente coordinabile con le norme deontologiche. Rimane la possibilità per il giudice di disporre la testimonianza scritta mediante l’invio al testimone del modello ministeriale previsto dal codice di procedura civile.
Tasso di mora. Per disincentivare le cause il decreto legge prevede che, durante il giudizio, maturino sulle somme in contestazione non il più basso interesse legale, ma il più alto interesse previsto per le transazioni commerciali.
Nella versione originaria il decreto faceva decorrere il tasso punitivo dall’inizio del procedimento di cognizione. Per evitare incertezze interpretative il maxiemendamento ha precisato che l’inizio della decorrenza è fissato dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
La novità si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Garanzie per i debitori. Il decreto introduce, per i procedimenti successivi al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, l’obbligo del creditore di incardinare l’esecuzione in tribunale entro un termine fisso dall’effettuazione del pignoramento, altrimenti l’esecuzione decade. Il maxiemendamento aggiunge a carico del creditore, che non ha iscritto a ruolo l’esecuzione, l’obbligo di darne notizia al debitore: così da consentirgli di poter avere la disponibilità dei beni o, per esempio, del conto corrente.

Autentiche copie. Il decreto legge emendato attribuisce all’avvocato il potere di attestare la conformità delle copie di titoli e atti del pignoramento, che devono essere depositate nella cancelleria delle esecuzioni.

Autore: Antonio Ciccia

FISCO: DAL 2015 RAVVEDIMENTO OPEROSO SENZA LIMITI

La Legge di Stabilità amplia il ravvedimento operoso, possibile anche in corso di verifica fiscale, con nuovi scaglioni di pagamento agevolato: da 90 giorni a oltre i due anni.
Irregolarità con il Fisco? Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso anche se è già in corso una verifica fiscale: lo prevede l’articolo 44 (commi 11 e seguenti) della Legge di Stabilità 2015. Cambiano anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint, breve e lungo). In soldoni vengono introdotti un ravvedimento intermedio e due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).
Più accessibilità
I motivi di preclusione diminuiscono: oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza (comma 1, articolo 13, Dlgs 472/97). 
La nuova manovra economica al punto 2, comma 14 dell’articolo 44, limita le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Significa che se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc (processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al ravvedimento.
Maggiore compliance 
La norma va incontro alla nuova esigenza di aumentare la compliance fiscale, ovvero la collaborazione fra Fisco e contribuente. I commi 11 e 12 prevedono che l’Agenzia delle Entrate comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione.
Più tempo
Al ravvedimento sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni:  sanzione del 3%) e lungo (entro un anno: sanzione del 3,75%), si aggiungono tre opzioni:
·       entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%),
·       entro 2 anni  (o 2° dichiarazione successiva): sanzioni al 4,2%,
·       oltre 2 anni (oltre la 2° dichiarazione successiva):  sanzioni al 5%.


In pratica, viene concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con una notifica in seguito a un accertamento fiscale.

31 ottobre 2014

I COMUNI METTONO LE ALI, SAPRANNO SEMPRE I NOSTRI INDIRIZZI DI RESIDENZA E SEDE LEGALE

Cos è InfoFisco?
·  InfoFisco è una Piattaforma Web grazie alla quale è possibile Bonificare e Aggiornare in forma gratuita, le banche dati anagrafiche di persone fisiche e giuridiche residenti nel Vostro Comune. IN TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO.

Qual è lo scopo di Info Fisco?
·  Abbattimento finale dell evasione fiscale
·  Aumento significativo del gettito delle casse comunali
·  Semplificare i processi di riscossione tributi

Quali sono i vantaggi di InfoFisco?
·  Acquisizione elenchi anagrafici certi e affidabili
·  Piattaforma fruibile ed intuitiva
·  Riduzione dei costi e della mole di lavoro dell’ Ente

29 ottobre 2014

COMODATO USO GRATUITO - FISCO PIÙ LEGGERO SE IL COMODATO È SCRITTO

IN COSA CONSISTE IL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
Art.1803 - "Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

IN COSA CONSISTE IL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Art.1803 - "Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito".

COME SI REGISTRA UN CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO?
Un contratto di comodato d’uso può essere sottoscritto in forma verbale o scritta, ma in caso di immobili il contratto deve essere registrato in forma scritta. La registrazione si effettua presso un qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate, non necessariamente, presso l’ufficio competente del proprio domicilio fiscale.
Poiché non è prevista la registrazione telematica, è necessario seguire la seguente procedura:

1. versare tramite il modello F23 l’imposta di registro pari a € 168, indicando il codice tributo 109T;
2. recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e presentare due copie del contratto firmate in originale;
3. presentare il modello 69 compilato relativo alla richiesta di registrazione. Il modello è disponibile presso gli uffici stessi delle entrate ed è possibile compilarlo direttamente all’atto della presentazione;
4. dotarsi di marche da bollo da € 16 da applicare sulle copie degli atti da registrare [e non € 14, 62 come precedentemente indicato - ringraziamo l'utente iudexsuspectusche ci ricordato dell'aumento della marca da bollo, ndr]. La data delle marche da bollo deve corrispondere a quella in cui è stato stipulato il contratto;
5. se il richiedente è un delegato delle parti, dovrà presentare fotocopia delle carte di identità del comodante o del comodatario che lo ha incaricato.
Il comodato è un contratto con il quale il “comodante” consegna all'altra parte, “comodatario”, un bene mobile o immobile per un tempo o un uso determinato, allo scadere del quale vi è l'obbligo di restituzione. Il comodato è gratuito e può essere in forma verbale o scritta. Il contratto non è sempre soggetto a registrazione, a eccezione dell'ipotesi di enunciazione in altri atti (risoluzione n. 14/E del 2001). Qualora il contratto di comodato su beni immobili sia redatto in forma scritta, lo stesso è soggetto a registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. Quando è obbligatoria, la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni (Dpr 131/86, articolo 5, comma 49).La registrazione va effettuata solo alla stipula e non sono previsti versamenti annuali. Nel caso in cui sia stabilito il rinnovo tacito alla scadenza, non è necessario procedere al versamento dell'imposta di registro in occasione del rinnovo. La registrazione sconta l'imposta di bollo pari a 16 euro ogni quattro facciate o 100 righe, con modello F23 o con l'apposito contrassegno telematico.Qualora non sia stata prevista la durata del comodato e questa non risulti intrinsecamente dall'utilizzo della cosa, ovvero dalla specifica destinazione del bene (Cassazione, sezione civile III, 2719/95), la fruizione del bene si considera a tempo indeterminato e il comodatario è tenuto alla restituzione del bene non appena venga richiesta dal comodante (Cassazione civile, sezioni unite, 3168/11; Cassazione civile, sezione II, 5899/87).

Il comodato stipulato in forma verbale rimane efficace ai fini civilistici, ma con un contratto solamente verbale il possessore potrebbe trovarsi nella concreta impossibilità di fruire, ai fini dell'Imu e della Tasi delle agevolazioni/assimilazioni eventualmente stabilite dal Comune. L'articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011, prevede che i Comuni possano assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In tal caso, è possibile stabilire che l'agevolazione/assimilazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, non eccedente il valore di 500 euro oppure, nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui. I singoli Comuni che hanno assimilato all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato chiedono di fornire la dimostrazione dell'esistenza del contratto con modalità diverse. In alcuni casi le delibere chiedono la registrazione presso l'agenzia delle Entrate. In mancanza, l'assimilazione viene negata.

Altri Comuni hanno previsto la consegna di un'autocertificazione attestante che l'immobile viene concesso in uso gratuito ad un parente entro il primo grado come abitazione principale, unitamente a un certificato anagrafico di residenza e alle copie delle ultime fatture per utenze domestiche dell'utilizzatore dell'immobile. Al fine di verificare la documentazione necessaria per fruire dell'assimilazione, i possessori dovranno prestare attenzione ai contenuti delle singole delibere comunali. Inoltre, come già ricordato, l'assimilazione trova applicazione (se stabilita dal Comune) esclusivamente per i rapporti di comodato con i parenti in linea retta entro il primo grado. Si tratta degli immobili concessi in comodato ai figli e ai genitori. In caso di mancata assimilazione, o per il comodato in favore di un altro soggetto con un grado di parentela diverso dal primo, il Comune potrebbe aver stabilito un'aliquota ridotta. L'assimilazione dell'immobile all'abitazione principale incide sulle imposte dovute. Nel caso in cui non sia possibile fruire dell'agevolazione, il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) sarà tenuto a versare l'Imu. L'immobile, però, potrebbe essere anche soggetto a Tasi, a meno che il Comune non l'abbia azzerata, con il vincolo che la somma delle aliquote Imu e Tasi non potrà superare il 10,6 per mille o l'11,4 per mille se il Comune avesse stabilito la maggiorazione dello 0,8 per mille. La Tasi dovrà essere eventualmente versata dal possessore dell'immobile con l'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, ma anche il comodatario (genitore, figlio o altro soggetto) sarà tenuto ad effettuare un versamento. Tale soggetto verserà una quota variabile dal 10 al 30% del tributo calcolato dal possessore. La percentuale è stabilita dai singoli Comuni con delibera. Invece, nella diversa ipotesi di assimilazione, ad esempio per l'immobile concesso in uso dal padre al figlio che risiede ed abita, il Mef (Faq del 4 giugno 2014) ha ritenuto che il versamento debba essere effettuato interamente dal possessore e non dall'occupante (il figlio). Molti Comuni hanno scelto una soluzione diversa, ritenendo che anche nell'ipotesi di assimilazione (all'abitazione principale) il comodatario dovrà versare autonomamente la quota a suo carico. Gli immobili concessi in comodato producono redditi fondiari (di fabbricati) e quindi sono soggetti a Irpef. Devono essere indicati in Unico o nel 730 del proprietario o del titolare del diritto reale. Anche ai fini delle imposte sui redditi, sono previste ipotesi di assimilazione, con l'ulteriore effetto di non applicare l'Irpef. L'articolo 10, comma 3 - bis del Tuir prevede una deduzione di pari importo alla rendita catastale dell'abitazione principale e delle pertinenze. La stessa norma prevede che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario o il titolare del diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, se due genitori abitano in un immobile di proprietà, concedendo in comodato un altro immobile ad un figlio, la deduzione spetterà solo una volta (sul primo immobile). Il fabbricato concesso in uso al figlio non potrà essere considerato come abitazione principale. Viceversa, se i due genitori abitano in un immobile condotto in locazione, il fabbricato concesso in comodato sarà l'abitazione principale. Si applicherà la deduzione e sarà completamente detassato ai fini Irpef.

21 ottobre 2014

OMESSA DENUNCIA PER GLI ANNI SUCCESSIVI? NO ALLA SANZIONE RIPETUTA, SI' AL CUMULO GIURIDICO

Anche per i TRIBUTI LOCALI viene definitivamente risolta la questione:
«Risulta infondata la pretesa del contribuente di vedersi applicata una sola sanzione per la sola prima delle omissioni di dichiarazione, pur essendo infondata anche la pretesa dell'ente accertatore di applicare il cumulo materiale» e la condotta corretta, invece, deve rinvenirsi nell'applicazione della «regola del cumulo giuridico discendente dal dlgs 18/12/1997, n. 472».

Nel caso di omessa denuncia Tarsu/Tares ed Ici/Imu, per gli anni successivi a quello della violazione si applica la sanzione ridotta in virtù del principio della continuazione. E’ quanto stabilito dalla CTR della Sicilia, Sezione n. XXIV, con sentenza n.203 del 21/10/2013 che ha sancito l’illegittimità delle sanzioni irrogate ogni anno, in misura piena, da un’Amministrazione Comunale che contestava ad un contribuente l’omessa denuncia ai fini Tarsu e lo ha chiarito la Ctr di Roma nella sentenza n. 4115/04/14 per omessa denuncia ai fini ICI.
Una pronuncia di parziale favore per il contribuente che solitamente si vede applicare le sanzioni piene anche per tutti gli anni successivi a quello in cui ha commesso la violazione.
Si tratta di una circostanza assai diffusa a livello di tributi locali: nel momento in cui viene “scoperto” un contribuente a non pagare l’ICI per un immobile ovvero la tassa sui rifiuti solidi urbani (e odierni surrogati), il Comune procede all’accertamento per omessa denuncia irrogando la medesima sanzione (in misura ordinaria) per tutti gli anni ancora accertabili. Il cittadino si vede così notificare una sfilza di avvisi, per quali solitamente valuta – qualora non vi siano vizi da sollevare dinanzi al giudice tributario – la convenienza o meno dell’acquiescenza con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo per ogni anno.
In tema di Tarsu, l'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
Il successivo art. 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che in caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dei quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (termine così stabilito dall’art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007).
Nella sentenza in commento, i giudici siciliani precisano che è da osservare che l'omessa denuncia è rilevabile anche nelle annualità successive, circostanza che in verità non convince in pieno come spiegheremo in appresso.
In tali casi - sostiene la CTR Palermo - sarebbero applicabili le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 507 del 1993 per ciascuna annualità. Ad evitare tale effetto giuridico, la dottrina consolidata ritiene applicabile il principio del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997. La sanzione applicabile deve essere, quindi, unica determinata tramite l'individuazione di una sanzione base che deve essere aumentata da un quarto al doppio nelle ipotesi in cui il trasgressore con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale).
Se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d'imposta, come nel caso dell'omessa denuncia Tarsu, la sanzione base, cui applicare l'aumento del quarto, è quella prevista per la violazione più grave (ossia, 200% della tassa) aumentata dalla metà al triplo.
Il Comune dovrebbe pertanto irrogare una sanzione inferiore, sulla quale il contribuente avrebbe poi la possibilità di fruire dell’ulteriore sconto di un terzo.
Vediamo perché con un esempio.
A fronte di cinque avvisi di accertamento per omessa denuncia Tarsu, un Comune richiede € 100 di imposta per ogni anno ed € 100 di sanzioni (misura minima considerando che la sanzione è dal 100% al 200%). Se il contribuente decide di prestare adesione a tale accertamento, paga i 500 complessivi di imposte e le sanzioni di ogni anno ridotte ad un terzo, e dunque € 166, 65 (100: 33 x 5). Totale € 666,65.
Applicando il principio della continuazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 472/97, l’ufficio dovrebbe invece irrogare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata dalla metà al triplo: dunque 200 è la sanzione per la violazione più grave, che aumentata della metà diventa 300.
In tal caso il Comune notifica gli accertamenti per i cinque anni richiedendo i 500 di imposta ed € 300 di sanzioni. A fronte di tali atti il contribuente potrebbe prestare acquiescenza pagando le sanzioni ad un terzo (100) con un esborso totale di 600 anziché 666,65. Ovviamente il beneficio sarebbe maggiore nel caso di sanzioni irrogate in misura superiore al minimo, poiché lieviterebbe soltanto il costo dell’acquiescenza e non quello della continuazione.


La mancata applicazione a monte di tale principio comporta quindi un aggravio per il contribuente, che difficilmente riesce a districarsi in tali calcoli e, considerato che gli importi di norma non sono particolarmente elevati, è portato a pagare per “togliersi il pensiero” (ben sapendo peraltro di essere in torto).
In casi del genere, però, sembrerebbe più corretto non applicare alcuna ulteriore sanzione per gli anni successivi a quello della violazione. Rileggendo con attenzione le regole di alcuni tributi locali (ICI e Tarsu, ad esempio) pare evidente che l’obbligo di denuncia ai fini ICI sorge soltanto nell’anno in cui vi sono variazioni e, pertanto, l’eventuale sanzione può essere applicata una sola volta trattandosi di un’unica violazione. In casi del genere non è legittimo applicare la sanzione di omessa denuncia anche per l’anno successivo atteso che, comunque, nulla risulta cambiato rispetto all’accertamento per l’anno precedente, i cui effetti sono assimilabili per i periodi successivi a quelli di una denuncia, così come deciso da altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale di Palermo (sez. n. 7, sentenza n. 76 del 9.4.2008 dep. 9.7.2008).

AFFITTO BREVE SENZA OBBLIGHI


Pubblichiamo una selezione delle risposte ai quesiti inviati dai lettori al forum «Sos Tasi» del Sole24Ore


Rendita catastale da scoprire
In qualità di inquilino, sono io a dover chiedere al proprietario la rendita catastale per effettuare il conteggio per la quota di mia spettanza?
R - Sì, la norma non specifica che questo sia un obbligo del proprietario, quindi l'inquilino deve farsi parte attiva per reperire i dati utili per il pagamento.

Tasi sulle case in usufrutto
Ho una casa in usufrutto e mia figlia, titolare della la nuda proprietà, vi risiede. Con quale aliquota verso l'acconto Tasi? Risiedo nel comune di Zenson di Piave (TV).
R - La casa in cui risiede la figlia appartiene in usufrutto alla madre, che risiede altrove. Di conseguenza, sulla casa in usufrutto, il soggetto passivo è la madre, che pagherà l'Imu come seconda casa e non verserà la Tasi, dato che sulla categoria “altri fabbricati” il Comune ha azzerato l'aliquota.

Affitti transitori, inquilini senza imposta
Sono proprietario di un appartamento a Roma in cui ho la residenza. Da gennaio ad ottobre 2014 l'appartamento è affittato con contratto di tipo transitorio, la Tasi è solo a mio carico?

R - No. Secondo quanto viene previsto dal comma 673, articolo 1, della legge 147/2013 solo «in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Di conseguenza, dato che in questo il contratto di affitto dura 10 mesi, quanto dovuto ai fini Tasi dovrà essere suddiviso tra proprietario e conduttore secondo le modalità previste dalla delibera comunale».

Laboratorio artigiano in comodato ai figli
Per un immobile categoria C/3 (laboratorio per arti e mestieri) in comproprietà fra i due genitori, concesso in comodato al figlio il quale vi svolge attività di artigianato, è corretto che il figlio versi la quota occupante e i genitori il resto della Tasi, in parti uguali?

R - Sì, in base alle regole sulla ripartizione della Tasi tra inquilino (comodatario) e proprietari. Il pagamento può essere effettuato con unico versamento entro il 16 ottobre o in due rate (50% acconto, entro il 16 ottobre e saldo entro il 16 dicembre).

Imu e Tasi su stesso immobile
Chi ha pagato l'Imu deve pagare, sullo stesso immobile, anche la Tasi? il Comune di Onano (VT) lo ha previsto.

R- Per gli immobili diversi dall'abitazione principale è prevista la posibile applicazione sia dell'Imu che della Tasi fino alla concorrenza dell'aliquota complessiva del 10,6 per mille, elevabile per l'anno 2014 fino all'11,4 per mille.

TASI: GLI EREDI PAGANO DA PROPRIETARI

L'applicazione della Tasi potrebbe complicarsi anche nell'ipotesi del proprietario deceduto recentemente.
In tal caso gli eredi, per la parte non assolta dal defunto prima del suo decesso, sono tenuti a versare il tributo collettivamente e impersonalmente, in virtù di un obbligo di solidarietà tra loro. Relativamente al periodo successivo alla morte del “de cuius”, gli eredi sono invece tenuti al pagamento della Tasi in proporzione alle quote di possesso secondo le regole previste per l'Imu, estensibili al nuovo tributo (in tal senso si è espresso il Dipartimento delle finanze con le Faq del 3 giugno 2014).
I chiamati all'eredità sono peraltro soggetti passivi anche in caso di eredità giacente e la nomina del curatore dell'eredità giacente (quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditati) non rileva sulla soggettività passiva nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità.
Va inoltre evidenziato che gli eredi che abbiano presentato la dichiarazione di successione non sono tenuti a presentare anche la dichiarazione Tasi in quanto provvederà l'agenzia delle Entrate a trasmetterla al comune di ubicazione degli immobili (il comma 687 della legge 147/13 rende applicabili le stesse regole previste per l'Imu).
Occorre però fare attenzione perchè la soggettività passiva ai fini Tasi non scatta in caso di “nuda” proprietà, che si ha quando sull'immobile risulta costituito un diritto reale minore come l'usufrutto o il diritto di abitazione. In realtà, sul punto la disciplina Tasi è piuttosto lacunosa perché manca, diversamente dall'Imu, l'elenco dei soggetti passivi che si può comunque desumere dal complesso delle diverse norme e in particolare dal comma 673 della legge 147/13 (relativo alla detenzione temporanea) che fa riferimento al possessore “a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie”.
Il caso più frequente è il diritto di abitazione che l'articolo 540 del codice civile fa scattare in favore del coniuge superstite per la casa adibita a residenza familiare. Si tratta di un diritto che il coniuge superstite acquisisce al momento della morte dell'altro coniuge (Cassazione, sentenza 6231/2000), a prescindere dall'accettazione dell'eredità ed anche nel caso di rinunzia a quest'ultima. Solo il titolare del diritto di abitazione rientra tra i soggetti passivi della Tasi, mentre gli eventuali figli del de cuius sono solo «nudi proprietari» e come tali assolutamente estranei al rapporto d'imposta.
Occorre comunque precisare che il diritto di abitazione spetta al coniuge superstite solo se la casa familiare è di proprietà del defunto o in comunione. Se invece l'immobile è di proprietà di un figlio, è quest'ultimo che deve pagare la Tasi, a meno che il coniuge superstite mantenga il diritto di usufrutto ed è quindi soggetto passivo del tributo.
Va infine considerata la quota Tasi a carico dell'utilizzatore dell'immobile (dal 10% al 30%), sempreché si tratti di soggetto diverso dal proprietario.

FONTE: IlSole24Ore
Autore: Giuseppe Debenedetto

TASI AL BIVIO FRA PIÙ «OCCUPANTI»

Una delle tante criticità della Tasi è questa singolare commistione tra possessori e detentori. Infatti, mentre nelle imposte propriamente patrimoniali i soggetti passivi sono solo i possessori, nel modello della “service tax” i soggetti passivi sono solo i detentori, in quanto tali.

Molti dei quesiti dei lettori sono pertanto concentrati sui casi in cui le due obbligazioni tributarie coesistono, ma essendo autonome dovrebbero essere assolte separatamente, senza possibilità che si esegua un pagamento unitario indistinto. Questo richiede, come più volte evidenziato, una buona dose di buon senso per trovare soluzioni ragionevoli.

Iniziamo con le (poche) certezze. Non vi è solidarietà tra possessori e detentori, mentre all'interno delle due categorie di soggetti passivi la legge introduce espressamente una coobbligazione solidale. Questo significa in concreto che la quota non versata dal detentore non può essere richiesta al possessore, e viceversa. E se il possessore, erroneamente, paga tutta la Tasi complessivamente dovuta per l'immobile, non libera il detentore dall'obbligo di versare la sua quota.

Al contrario, se l'importo complessivamente versato con riferimento alla quota d'imposta dei possessori è inferiore al dovuto, il Comune ha il potere di richiedere l'intera differenza a tutti o alcuni dei contribuenti, senza alcun riguardo al soggetto al quale l'omissione è imputabile. Lo stesso dicasi per i detentori che, di fronte all'ente impositore, sono tutti debitori in misura uguale. In proposito, si ricorda che il numero dei detentori non modifica l'importo da pagare, che rimane sempre variabile dal 10% al 30% del tributo complessivo, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale.

Un altro punto fermo è che il possessore, anche a titolo parziale, dell'immobile non può mai essere considerato detentore. Si faccia l'esempio di un contribuente che possieda un quinto dell'immobile in cui vive, di cui sono titolari altri soggetti che invece non vi dimorano. In questa situazione, sembra corretto ritenere che, ai fini Tasi, sia dovuta solo la quota imputabile ai possessori e non anche quella dei detentori. In buona sostanza, la detenzione deve essere realizzata da un soggetto che non sia anche qualificabile come possessore.

Non è chiaro invece come comportarsi quando l'immobile sia utilizzato nel contempo sia dal possessore sia dal detentore. In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che, per ravvisare il detentore, non è necessario alcun contratto, trattandosi di una mera situazione di fatto.

I casi sono numerosissimi. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, al convivente del soggetto proprietario dell'immobile, alla badante che vive con il possessore, alla società che utilizza l'immobile di proprietà concesso parzialmente in locazione a terzi. Ma anche all'abitazione principale nella quale alcune stanze sono locate o finanche ai componenti il nucleo familiare del proprietario della casa di abitazione.

In tali situazioni, la disciplina di legge non è di alcun aiuto. Anzi, se si dovesse utilizzare come modello di riferimento il prelievo sui rifiuti, che infatti guarda solo agli occupanti e ai detentori, tutti i soggetti sopra individuati dovrebbero essere chiamati alla contribuzione, per la propria quota.

Nella totale mancanza di indicazioni normative, appare del tutto arbitrario distinguere a seconda che si sia in presenza della nozione di abitazione principale oppure no. Bisogna quindi individuare un criterio interpretativo unitario, valido per la totalità dei casi. Ecco allora che ragioni di semplicità, sopra tutte le altre, inducono a preferire la tesi secondo cui, quando un immobile è utilizzato anche dal possessore, la Tasi dovuta da questi “assorbe” il tributo eventualmente ascrivibile a terzi detentori. Con la speranza che i Comuni non si formalizzino “sulla lettera della legge” e che non si ritorni più su questioni simili già dal prossimo anno.

Fonte ilSole24Ore.com
di Luigi Lovecchio

L'UFFICIO IN AFFITTO A PIU' SOGGETTI PAGA LA TASI AL METRO

Se un fabbricato iscritto in catasto è dotato di un'unica rendita, ma non viene utilizzato neppure parzialmente dal possessore e i singoli spazi sono concessi in locazione o in uso a più soggetti, la quota Tasi a carico dei detentori deve essere determinata in ragione dei metri quadrati utilizzati. La rendita catastale deve essere imputata proporzionalmente ai metri quadrati concessi in uso ed eventuali "spazi comuni" devono essere suddivisi in base al numero dei soggetti occupanti. In pratica il criterio utilizzabile è quello previsto per gli enti non commerciali che esercitano nello stesso fabbricato sia un'attività di tipo istituzionale, ma anche attività di tipo commerciale.

Nella pratica possono verificarsi diverse situazioni di concessione in uso o godimento dell'immobile a soggetti terzi (locatari, comodatari). Il calcolo della Tasi si complica notevolmente quando i soggetti coinvolti sono più di uno. In alcuni casi la legge non prevede alcun criterio specifico per la suddivisione del tributo tra possessori e occupanti.
È stato già affrontato il problema dell'immobile utilizzato sia dal possessore, ma anche da altri soggetti («Il Sole 24 Ore» del 3 ottobre 2014). Ad esempio una società proprietaria di un immobile con un'unica rendita catastale potrebbe riservarsi l'uso di alcune sale concedendo gli "spazi residui" in uso (o in locazione) ad altre società. In questa ipotesi la Tasi dovuta dal possessore (la società proprietaria) "assorbe" il tributo eventualmente dovuto dagli altri soggetti. Le altre società che utilizzano gli spazi comuni non si considerano detentori/occupanti ai fini della nuova Tasi e non devono versare nulla.
La stessa soluzione non può valere nell'ipotesi in cui il soggetto proprietario (o titolare di altro diritto reale) non utilizzi, neppure in parte, il fabbricato. Ad esempio una società potrebbe concedere in uso o in locazione tutti gli spazi del fabbricato dotato di un'unica rendita a diverse società. In questo caso il problema non riguarda il calcolo della quota a carico della società/proprietaria, ma la suddivisione della quota del tributo, variabile tra il 10 e il 30 per cento, tra i diversi soggetti che occupano l'immobile. L'unico criterio applicabile è l'effettuazione di un riparto proporzionale della rendita catastale e quindi anche del calcolo in ragione dei metri quadrati effettivamente utilizzati dai diversi soggetti.
Ad esempio ipotizzando che l'ammontare complessivo del tributo sia di 4mila euro, la quota a carico degli occupanti sia pari al 20% e la rendita catastale di 2.400 euro, il calcolo dovrà tenere conto di quanto segue. La quota a carico del proprietario ammonta (si ipotizzi) a 3.200 euro, pari all'80% del tributo complessivamente dovuto. Il problema sarà costituito dal riparto dei residui 800 euro. In tale ipotesi se l'immobile è occupato da sue società che utilizzano, rispettivamente, la prima una superficie complessiva pari al 30% e la seconda del 70%, le medesime percentuali dovranno essere applicate per effettuare l'operazione di riparto. La prima società dovrà versare quale occupante l'importo di 240 euro (il 30% di 800); la seconda società dovrà versare 560 euro (il 70% di 800).

FONTE: Il Sole24Ore
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa