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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

11 giugno 2014

DETRAZIONI TASI: ISEE E RENDITA, MA SOLO PER LA PARTE FINO A 500 EURO

La franchigia, in alternativa, scatta con valori dell'Isee inferiori ai 15mila euro
IL ROMPICAPO. Nei Comuni in cui si paga la Tasi non solo sull'abitazione principale ma anche sugli altri immobili l'applicazione diventa molto complessa

La possibilità per i Comuni di disporre l'assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni date in comodato a parenti, è stata introdotta nell'Imu col Dl 102/2013, seppur limitatamente al secondo semestre del 2013.

Le novità del 2014:
Le regole fissate per l'anno scorso sono state riscritte dalla legge di stabilità per il 2014. In particolare, il comma 707 prevede ora che il Comune può assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L'abitazione in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale, quindi con residenza anagrafica e dimora, da un parente in linea retta entro il primo grado, ovvero il comodato deve essere tra padre e figlio. Se il soggetto passivo dà due abitazioni in comodato, l'assimilazione opera solo per una.
L'intreccio normativo
Il nuovo sistema delineato dal legislatore risulta alquanto tortuoso, soprattutto a seguito dell'inevitabile intreccio che si è venuto a creare tra Tasi ed Imu.
La prima possibilità è quella di assimilare l'abitazione in comodato limitatamente al valore di rendita catastale non eccedente 500 euro. Questo vuol dire che se l'abitazione data in comodato ha una rendita catastale di 700 euro, la medesima abitazione sarà, fino a 500 euro esclusa dall'Imu, mentre i 200 euro di rendita eccedente la franchigia saranno da assoggettare ad Imu, ma con l'aliquota ordinaria e non quella prevista per l'abitazione principale o quella prevista per le abitazioni a disposizione. Sono queste le prime indicazioni fornite dall'Economia nelle Faq pubblicate il 4 giugno.
Se il Comune ha deliberato di applicare la Tasi solo sull'abitazione principale, allora la medesima abitazione sarà soggetta al nuovo tributo limitatamente alla quota di valore corrispondente ai 500 euro di rendita catastale, perché l'assimilazione opera solo per tale porzione di fabbricato. La restante parte non sarà soggetta a Tasi.
Se poi il Comune ha deliberato anche l'applicazione della Tasi sugli altri immobili, l'applicazione normativa assume connotati enigmatici, perché dovranno utilizzarsi per lo stesso immobile due aliquote Tasi, essendo la parte eccedente di 200 euro di rendita soggetta all'aliquota altri immobili.
La situazione è apparentemente più semplice se il Comune decide di scegliere la seconda possibilità di assimilazione, ovvero quella di prevedere che il comodatario, ovvero l'occupante l'abitazione, abbia un Isee non superiore a 15 mila euro, fermo restando che il Comune può solo abbassare il limite Isee, ma non aumentarlo. Ai fini Imu l'abitazione sarà esclusa, anche se con rendita superiore a 500 euro, salvo che non si tratti di abitazione di lusso. Infatti, mentre il Dl n. 102/2013 escludeva la possibilità di assimilare le abitazioni di lusso date in comodato, la nuova disposizione non riporta tale prescrizione, cosicchè sarà possibile concedere in comodato anche un A/8. La conseguenza, ai fini Imu, è che l'abitazione non sarà esclusa ma soggetta, come tutte le altre abitazioni principali di lusso, all'aliquota prevista per le abitazioni principali e spetterà anche la detrazione.
Il rebus Tasi
La Tasi dovrebbe essere dovuta sia dal comodante, che dal comodatario. Tuttavia, nelle Faq ministeriali si sostiene che in tutte le ipotesi di abitazione principale, l'obbligo di versamento Tasi ricada «interamente sul proprietario», soluzione, in realtà, non argomentata e poco aderente al dettato normativo.
Tale conclusione dovrebbe peraltro portare all'assurda conclusione che in tutti i casi di abitazione assimilata, ma comunque usata da terzi, anche se non locata, come quella degli anziani ricoverati in istituto, la Tasi non è mai dovuta dal detentore.

FONTE: IL SOLE 24 ORE, Di Pasquale Mirto

L'UTILIZZO DELL'F24 PERMETTE DI COMPENSARE I CREDITI

Da quest'anno per Unico, 770 e modello Irap serve il visto di conformità.
A differenza dei bollettini di conto corrente postale, il pagamento tramite F24 consente di compensare la Tasi con crediti di altri tributi o contributi previdenziali o assicurativi.
Le regole Naturalmente, vanno rispettate tutte le condizioni che la normativa impone per le compensazioni, tra le quali ricordiamo le seguenti:
- dal primo gennaio 2011 è vietata la compensazione di crediti relativi a imposte erariali (imposte dirette, compresa Irap e addizionali, Iva e altre imposte indirette, esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura), in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, cioè dopo 60 giorni dalla notifica della cartella;
- dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui, per pagare in F24 debiti non Iva, devono far apporre il visto di conformità alla dichiarazione Iva dalla quale emerge il credito;
- da quest'anno, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef ed Ires), alle relative addizionali (regionale, comunale o maggiorazione Ires), alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito (cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc.), risultanti dal modello Unico, alle ritenute alla fonte risultanti dal modello 770 e all'Irap risultanti dal relativo modello, per importi superiori a 15mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito;
- a decorrere dal primo gennaio 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24, è di 700mila euro (516.456,90 euro dal primo gennaio 2001 al 31 dicembre 2013) per ciascun anno solare.

FONTE: IL SOLE 24 ORE, Di Luca De Stefani

TASI: TERRENI AGRICOLI ESCLUSI DALLA TASSA, LE AREE EDIFICABILI INVECE...

Le aree fabbricabili. Le prospettive di edificabilità incidono sul valore

Le aree fabbricabili sono soggette sia a Tasi che a Imu. La nozione di area fabbricabile è la stessa per entrambe le imposte. È l'area così qualificata dallo strumento urbanistico generale (Prg), anche solo adottato dal Comune, indipendentemente dalle concrete possibilità edificatorie del suolo. Ne consegue che l'edificabilità è di carattere formale e potrebbe essere rispettata anche in presenza di suoli per cui in concreto è precluso temporaneamente qualsiasi sfruttamento edificatorio. Le prospettive di edificazione incidono tuttavia sul valore imponibile dell'area, che è pari al valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno.
Il fatto che la disciplina della Tasi richiami le definizioni Imu comporta che anche nel nuovo tributo comunale trovi applicazione la finzione giuridica dell'articolo 2, lettera b), Dlgs 504/1992. Da cui le aree edificabili possedute e condotte da soggetti Iap (imprenditori agricoli professionali) e da coltivatori diretti si considerano ai fini Imu come terreni agricoli. Pertanto, la Tasi non sarà versata, poiché i terreni agricoli sono esclusi da tale imposta. Come ricordato dalle Finanze nella circolare n. 3/2012 in materia di Imu, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione l'agevolazione trova applicazione anche se un solo comproprietario possiede i requisiti di legge. In tal caso il suolo sarà considerato terreno agricolo nei riguardi della totalità dei comproprietari, anche se non soggetti Iap o coltivatori diretti.
Per facilitare il compito dei contribuenti nell'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, i Comuni possono approvare, con apposita delibera, dei valori di orientamento. Di regola, è previsto che i contribuenti che si adeguino ai suddetti valori non possano poi subire rettifiche da parte del Comune. Viceversa, qualora i contribuenti non si attengano agli importi adottati a livello locale, il Comune è libero di eseguire l'accertamento, motivando anche sulla base di valori superiori a quelli. Non si tratta però di valori obbligatori ma di valutazioni medie. Ne consegue che il contribuente può anche discostarsi da essi, qualora sia in grado di dimostrare l'eccessività della cifra indicata dal Comune.
Si ritiene che le delibere comunali sui valori in materia di Imu esplichino effetti anche per la Tasi, stante l'identità di disciplina. Le variazioni di valori dipendenti da mutamenti intervenuti in corso d'anno (ad esempio, rilascio della concessione edilizia) hanno effetto a partire dall'anno successivo. Se il contribuente è in dubbio sulla natura edificatoria dell'area può presentare un'apposita istanza al Comune.
Si ricorda che, ai fini Imu/Tasi, sono edificabili anche le aree ove sono in corso lavori di costruzione, pur in assenza di titolo abilitativo (costruzione abusiva). Al contrario, la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di sopraelevazione di un fabbricato già realizzato, il lastrico solare su cui sono eseguiti i lavori non è qualificabile come area edificabile e non è tassabile (risoluzione n. 8 del 2013 delle Finanze).
FONTE: IL SOLE 24 ORE

TASI: BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50% INAGIBILITA'

Fabbricati inagibili. L'inabitabilità può essere certificata tramite attestazione dell'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva.

L'articolo 13, comma 3, del Dl 201/2011 stabilisce che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
La normativa prevede altresì che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000.
Di particolare importanza è la facoltà che la disposizione riconosce ai Comuni che possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Nella prassi si rinvengono numerosi regolamenti comunali che definiscono inagibili o inabitabili i fabbricati fatiscenti che presentano un degrado superabile solo a seguito di degli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), d) ed f) del Dpr 380/2001.
Si tratta degli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
Sul punto il Governo, con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01805 dell'8 gennaio 2014, ha precisato che, laddove i Comuni non siano intervenuti con apposite disposizioni regolamentari (alle quali non è possibile derogare ancorchè l'immobile non sia di fatto utilizzabile), il contribuente, in alternativa all'apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva per avvalersi dell'agevolazione in commento, «poichè rientrano nella definizione di immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non solo quelli che necessitano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001».
Viene così lasciato intendere che nelle more del regolamento comunale potrebbero godere della riduzione del 50% della base imponibile, ad esempio, gli edifici industriali che, avendo subito l'asportazione dell'impiantistica a causa di varie vicissitudini (furti, atti vandalici, manomissioni gravi), si trovano nella condizione di non essere più agibili ai sensi degli articoli 24-26 del Dpr 380/20012 per mancanza di conformità degli impianti.
Ancorché la questione sia ancora dibattuta e in attesa di conoscere il parere del Ministero, è da ritenere che la riduzione del 50% della base imponibile vada automaticamente applicata anche alla Tasi, anche qualora il regolamento comunale non dovesse disporre nulla al riguardo.
A tale conclusione si arriva esaminando il combinato disposto degli articoli 1, comma 675, della legge 147/2013 e 13, comma 3, del Dl 201/2011.
La prima disposizione, contenuta nella legge di stabilità 2014, stabilisce che la base imponibile della Tasi «è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu)».
La seconda disposizione, come già visto, prevede che «la base imponibile» dell'Imu è ridotta del 50% (ai fini che qui interessano) per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati.
Non dovrebbero quindi sussistere dubbi circa l'applicabilità della riduzione in oggetto, anche con riguardo alla Tasi.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

7 giugno 2014

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - NOVITA'

Il metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe della TARI è articolato su indici di produttività di rifiuti per categorie di attività che determina, per alcune attività, un effetto moltiplicativo del prelievo, anche molto sensibile.
La legge di conversione del D.L. n. 16/2014 ha previsto che i Comuni, per gli anni 2014 e 2015, possano variare gli indici minimi e massimi di produttività dei rifiuti fino al 50%, rispettivamente, al ribasso (gli indici minimi) o al rialzo (gli indici massimi).
Inoltre, i Comuni possono ripartire la quota fissa della tariffa relative alle utenze domestiche in misura paritaria per tutte le utenze, a prescindere dal numero dei componenti il nucleo familiare.

TARI 2014: RATE E SCADENZE. ECCO I CHIARIMENTI DEL MEF

Con la nota n. 5648 del 24 marzo 2014 il MEF è intervenuto per precisare tutte le info relative alla scadenza, alle rate e all’acconto. Cosa è stato stabilito?

Tari 2014: rate e scadenze

La nota del MEF stabilisce che anche se i Comuni non hanno ancora approvato i regolamenti, e quindi decretato le tariffe, hanno la possibilità di riscuotere la Tari in acconto (il cui importo può essere versato in base a quanto pagato dai contribuenti lo scorso anno).
Viene altresì ribadito quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013, comma 688), ovvero: sarà possibile versare la Tari tramite bollettino di c/c postale o mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
I Comuni hanno piena libertà nel determinare le modalità di riscossione della Tari. Potranno stabilire le scadenze ed il numero di rate con un limite: consentire di norma almeno due rate a scadenza semestrale. I contribuenti hanno comunque la facoltà di procedere al pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

PROROGA TASI, IL DADO È TRATTO

Sulla Tasi il dado è tratto. L’acconto della Tassa sui servizi indivisibili erogati dai comuni, al debutto da quest’anno, dovrà essere pagato entro il 16 giugno nei 2.181 municipi che entro il 23 maggio hanno approvato e inviato al dipartimento delle Finanze le delibere con aliquote (e detrazioni) per proprietari e inquilini.  
Per tutti gli altri comuni, invece, l’appuntamento alla cassa scatterà il 16 ottobre. A condizione però che i sindaci degli enti ritardatari (i 2/3 del totale) siano in grado di rispettare la seconda finestra per inviare le delibere al Mef che scadrà il 10 settembre (le decisioni dei sindaci dovranno essere pubblicate sul Portale del federalismo fiscale entro il 18 settembre). 
In caso contrario la Tasi sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. In questa ipotesi, la quota a carico dell’occupante dell’immobile (che per legge può variare dal 10 al 30% a seconda delle decisioni dei comuni) si pagherà nella misura minima e andrà determinata «con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale». Ossia seguirà il trattamento giuridico (prima o seconda casa) del proprietario. Con il decreto legge «ponte» approvato ieri dal consiglio dei ministri, il governo ha scritto la parola fine sul tormentato debutto della Tasi che per tutto il mese di maggio ha reso incandescenti i rapporti tra esecutivo e sindaci.

5 giugno 2014

TASI - NESSUN OBBLIGO DI INVIO BOLLETTINO PRECOMPILATI NEL 2014

E' quanto prevede l'emendamento al decreto Irpef (dl 66/2014) presentato martedì sera dal governo che rinvia al 2015 l'obbligo a carico dei comuni di inviare ai contribuenti i bollettini Tasi precompilati. Un obbligo a cui il governo Renzi teneva molto in un'ottica di semplificazione, ma che si è subito scontrato con le difficoltà tecniche sollevate dai sindaci. Così, tutto viene rimandato all'anno prossimo allorquando scatterà l'obbligo per i sindaci di assicurare «la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti». Gli enti avranno due opzioni: rendere disponibili i modelli compilati su richiesta dei contribuenti o procedere autonomamente all'invio dei bollettini.
Ma per quest'anno chi vorrà pagare la Tasi col bollettino, approvato con decreto dello scorso 28 maggio, dovrà calcolarsi l'imposta da sé.

IUC - FAQ DEL 3 GIUGNO 2014 A CURA DEL MEF

Faq su Imu e Tasi a cura del Mef.

Domande, risposte, approfondimenti disponibili per il download :

http://www.piscino.it/file/bilancio/iuc-14.pdf

4 giugno 2014

TASI E TARI: I CODICI TRIBUTO PER L’F24

Nuovi codici tributo dall’Agenzia delle Entrate per consentire ai contribuenti di pagare la IUC, istituita dalla Legge di Stabilità: la nuova tassa sui servizi comunali comprende TASI(Tassa Servizi Indivisibili – sostituisce l’IMU prima casa), TARI (Tassa Rifiuti) e IMU(resta su tutti gli immobili diversi dalla prima casa).
TASI e TARI sono due tributi nuovi, quindi il Fisco ha istituito i relativi codici per il versamento in F24. Visto che la TARI sostituisce la TARES, i relativi codici restano gli stessi (cambia solo la denominazione a cui si riferiscono), mentre per la TASI ce ne sono di nuovi. E’ tutto contenuto in tre risoluzioni del 24 aprile: la n.45 riguarda la TARI, le n. 46 e n. 47 istituiscono i nuovi codici TASI rispettivamente per contribuenti privati ed enti pubblici. Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità), che istituisce la Iuc, imposta unica comunale.

Tasi in F24

  • “3958“: per abitazione principale e relative pertinenze,
  • “3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale,
  • “3960“: per aree fabbricabili,
  • “3961“: per altri fabbricati.
Per la compilazione del Modello F24, questi codici tributo vanno esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con le seguenti indicazioni: nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella (si può consultare l’apposita tabella sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Nello spazio “Ravv“, barrare solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento, così come lo spazio “Acc” va segnato solo se il pagamento si riferisce all’acconto previsto in giugno nei comuni che hanno deliberato in tempo (doppio binario) mentre il campo “Saldo” va barrato appunto in sede di saldo a dicembre. Se e il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, bisogna barrare entrambe le caselle. Come avviene per l’IMU, nella casella “Numero immobili”, si indica il numero degli immobili, fino a un massimo di tre cifre. L’anno di riferimento è quello dell’anno di imposta a cui si riferisce il versamento: quindi se si tratta di ravvedimento, bisogna segnare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
In caso di ravvedimento, unitamente all’imposta bisogna versare anche interessi di mora e sanzioni. Per questo, ci sono specifici codici tributo (che possono essere utilizzati anche se il ravvedimento avviene in seguito a un controllo fiscale). Eccoli:
  • “3962″: per gli interessi,
  • “3963″: per le sanzioni.
Tasi in F24EP (Enti pubblici)
  • “374E”: per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
  • “375E”: aree fabbricabili,
  • “376E”: altri fabbricati,
  • “377E”: per gli interessi,
  • “378E”: per le sanzioni.
Tutte le indicazione per la compilazione del modello F24EP sono contenute nellarisoluzione numero 47/E del 24 aprile. I codici vanno inseriti nella sezione “Tasi IMU“.

Tari in F24

I codici per la Tari in realtà sono gli stessi che si utilizzavano per la Tares (istituiti con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2013), che vengono però ridenominati sostituendo il pecedente riferimento alla Tres con il nuovo nome dell’imposta, Tari. Quindi:
  • “3944″: valido per Tari (e Tares),
  • “3945″: Tari (e Tares), interessi,
  • “3946″: Tari (e Tares), sanzioni,
  • “3950″: tariffa,
  • “3951″: tariffa, interessi,
  • “3952″: tariffa, sanzioni
Come si vede, ci sono sia i codici per la tassa vera e propria che quelli per la cosiddettatariffa (nei comuni che la istituiscono, al posto della Tari). Quanto alla compilazione dell’F24, i codici si inseriscono nella “sezione IMU e altri tributi locali“, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con le stesse modalità previste per la Tasi. Ricordarsi che nello spazio “rateazione/mese rif” il numero della rata va indicato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” quello complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, si indicherà “0101″.

Tari in F24EP

Anche in questo caso, sono semplicemente stati ridenominati i precedenti codici istituiti per la Tares con la risoluzione 42/E del 28 giugno 2013, che vanno esposti nella sezione “Tares-Tari” del modello F24EP. Le indicazioni sono contenute nella risuluzione numero 47/E del 24 aprile, la stessa relativa alla Tasi per l’F24EP.
Fonti: le risuluzioni dell’Agenzia delle Entrate 45/E (Tari F24),  46/E (Tasi F24) e 47/E(Tari e Tasi F24EP)

PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE - ECCO TUTTE LE DELIBERE IUC UFFICIALI

Il Dipartimento delle Finanze ha inaugurato la sezione “IMU/IUC”, che accoglie gli atti approvati dalle Amministrazioni Comunali relativi al nuovo tributo sugli immobili, l’Imposta Unica Comunale introdotta dall’articolo 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che comprende IMU (tassa sugli immobili), TARI(tassa sui rifiuti) e la TASI (tassa sui servizi indivisibili).
La consultazione di regolamenti e delibere diventa quindi più semplice, basterà accedere al “Portale del federalismo fiscale” sul sito del DF per conoscere le aliquote, le tariffe e quant’altro adottati dai Comuni in tema di IUC, sulla base delle trasmissioni telematiche effettuate dalle Amministrazioni Municipali da parte del MEF.

Un menù a tendina rende agevole la selezione delle informazioni di cui si necessita, accessibili semplicemente selezionando una delle seguenti voci:

  • IMU;
  • TARI;
  • TASI;
  • IMU e TARI;
  • IMU e TASI;
  • TARI e TASI;
  • IMU, TARI e TASI.
Nella nota stampa il MEF sottolinea che nella nuova sezione “IMU/IUC” saranno automaticamente trasferiti e distintamente individuati i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote già acquisiti per gli anni 2012, 2013, 2014, nella precedente sezione “IMU”, la quale verrà contestualmente disattivata. Viene infine precisato che, mentre per l’IMU il comma 13-bis del DL 201/2011 aveva disposto che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti decorresse dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito del Ministero, per la TASI e la TARI tale pubblicazione ha solo finalità informative e non costituisce condizione di efficacia dell’atto. Per maggiori informazioni consulta la nota stampa del MEF.

3 giugno 2014

TASI: VERSO UN DECRETO PER LA PROROGA DI GIUGNO

La procedura è decisa, ora occorre "solo" percorrerla, ma intanto le
certezze per la Tasi sembrano rimandate ancora. La proroga degli acconti
del tributo sui servizi indivisibili per gli immobili nei Comuni che non
hanno deciso le aliquote viaggerà su un doppio binario: un decreto legge e
un emendamento al decreto Irpef, che dovrebbe approdare al Senato martedì.
Il decreto è necessario a fermare gli obblighi di pagamento che le norme in
vigore fissano ancora per tutti al 16 giugno, con l'eccezione
dell'abitazione principale, in calendario a dicembre nei Comuni ora senza
delibera. Il decreto Irpef, infatti, ha tempo fino al 23 giugno per essere
convertito in legge, e anche lo slittamento registrato ieri rende
improbabile un'approvazione molto più veloce. Al momento, però, non risulta
ancora una convocazione del Consiglio dei ministri per oggi, per cui la
decisione andrebbe ai primi giorni di settimana prossima (non lunedì, però,
festa della Repubblica).
Più o meno in contemporanea dovrebbe essere presentato l'emendamento al
decreto Irpef, con il meccanismo su cui i tecnici hanno lavorato in
settimana: acconto al 16 ottobre per il saldo di tutti gli immobili nei
Comuni che non si vedono pubblicare le delibere nel censimento ufficiale
delle Finanze entro domani (ieri sono state pubblicate le decisioni di tre
Comuni lombardi, cioè Castiglione d'Adda, Gazzuolo e Piancogno, uno
trentino, Villa Agnedo, e uno emiliano, Bore) e anticipi pari al 50% della
Tasi standard per evitare problemi alle casse locali.
La proroga "selettiva", che non coinvolge cioè i Comuni in cui le aliquote
sono state decise in tempo utile, continua a non piacere a professionisti e
operatori: ieri Federcasa è tornata a chiedere un rinvio generalizzato,
perché anche gli inquilini degli alloggi Erp saranno chiamati a fare
autonomamente i calcoli e compilare i bollettini. Il Dm pubblicato
mercoledì sulla «Gazzetta Ufficiale» conferma infatti che il bollettino
pre-compilato è solo un'opzione del Comune, con una previsione che secondo
Confedilizia «contrasta con la legge di stabilità in cui il bollettino
precompilato era considerato un obbligo».
FONTE: IL SOLE 24 ORE

 
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