In materia di appalti pubblici, nel nuovo codice dei
contratti Dlgs 50/2016 all’articolo 106 viene esposta l’intera disciplina delle
modifiche contrattuali in corso d’opera racchiudendo in
un unicum le diverse tipologie di modifiche contrattuali, esaminandone le
differenze e le singole fattispecie.
Al comma 1: “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti
di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende”. Pertanto appare evidente come il ruolo
del Rup sia centrale e cardine, la disciplina è rinviata alle Linee Guida
adottate dall’ANAC, in particolare le n. 3 che prevedono che sia il RUP, ad
autorizzare le modifiche. Il Consiglio di Stato, nel parere del 01/04/2016, n.
855, sottolinea tale aspetto e per questo suggerisce una sempre adeguata
motivazione nell’adottare la variante. La disciplina attribuisce quindi al RUP
il potere di autorizzare le varianti in corso d’opera per consentire al
Direttore dei Lavori di avviare il progetto della variante.
Diversa e successiva è la fase di approvazione che può
essere oggetto di regolamentazione interna da parte della Stazione appaltante
la quale potrà attribuire per casi minori, l’approvazione della variante allo
stesso RUP. Dunque, in linea generale, l’approvazione spetta all’organo
decisionale dell’ente, salvo casi minori, ed
è questo il momento del perfezionamento delle modifiche e varianti.
E’ opportuno innanzitutto conoscere in linea sommaria quali
siano i principi comuni a tutte le modifiche, valevoli dunque in via generale:
- Il principio d’immodificabilità dell'oggetto contrattuale.
E’ un principio elaborato dalla
giurisprudenza comunitaria, ma anche l’ANAC, nel parere del 18/7/2017 n. 686, lo
ha richiamato, riportando in particolare il contenuto della sentenza della
Corte di giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08 che testualmente
riferisce: «Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di
trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali […] costituiscono una
nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche
sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto […] iniziale e siano,
di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i
termini essenziali di tale appalto. La modifica di un contratto […] in corso di
validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero
state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero
consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente
ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a
quella originariamente accettata».
Ma quali sono le modifiche sostanziali? Il
legislatore, ricalcando la casistica elaborata dalla Corte di Giustizia Europea,
offre un’elencazione, purtroppo, ancora troppo generica, nel comma 4 dell’art.
106. Sono modifiche sostanziali se:
a)
introducono condizioni che avrebbero alterato la partecipazione e l’esito della
procedura di gara; b) alterano
l’equilibrio economico dell’appalto a favore dell’aggiudicatario, senza che ciò
sia previsto nel contratto iniziale;
c)
prevedono sostituzioni della stazione appaltante diverse da quelle previste dal
paragrafo 1, lett. d).
- Le modifiche e varianti vanno sempre motivate dal RUP con il supporto della Direzione Lavori al fine di valutarne l’ammissibilità.
Solo in un caso le modifiche sono sempre
ammesse, quando il relativo valore sia inferiore alla soglia comunitaria e
comunque inferiore al 10% del valore
dell’appalto in caso di forniture e servizi e al 15% in caso di lavori. Si
tratterebbe, dunque, di modifiche di
dettaglio che non incidono sull’oggetto e sulle condizioni della
prestazione e la cui ammissibilità è già stata oggetto di valutazione da parte
del legislatore.
- Il contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto
quando le modifiche e varianti in corso
d’opera non superano 1/5 (in aumento
o diminuzione) dell’importo contrattuale.
Nel dettaglio all’articolo 106:
Comma 1 lettera a): se le
modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Non essendo previsto un
limite economico vi è il rischio che tale strumento possa diventare un istituto
di critica applicazione nelle mani delle stazioni appaltanti che, potrebbero
utilizzare impropriamente le modifiche contrattuali. Si tratta, infatti, di uno
strumento molto legato alla discrezionalità dell’amministrazione.
Comma 1 lettera b) per lavori, servizi o forniture,
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale,
ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1)
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi
o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatario notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi.
Comma 1 lettera d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti
circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle
disposizioni di cui alla lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede,
per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto
e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel
caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatario si assuma
gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
Comma 11 la durata del contratto può essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e
nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante. E’ ormai pacifico nella giurisprudenza che la proroga sia
un evento eccezionale e consentito solo se espressamente previsto nel contratto
di appalto. La dottrina è solita distinguere tra proroga contrattuale e proroga
tecnica laddove la prima individua la possibilità per l’amministrazione di
ricorrere a tale istituto prima della scadenza del contratto mentre la seconda,
in ipotesi di imprevedibile prolungamento dell’espletamento di una procedura di
gara tempestivamente bandita, l’amministrazione decide il prolungamento della
durata per assicurarsi la continuità del servizio o della fornitura. Tale
opzione dovrà essere quantificata nel valore dell’appalto ai sensi dell’art.
35, comma 4 e potrà essere attivata dalla stazione appaltante come diritto potestativo verso il contraente
che non solo non potrà esimersi
dall’eseguire le prestazioni ma dovrà effettuarle agli stessi patti e
condizioni.
Altre condizioni che mutano il contratto d'appalto sono le varianti in corso d'opera che saranno trattate nel prossimo articolo.