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29 novembre 2017

TARI SUPERFICIE ABITATIVA E PERTINENZE: IL CALCOLO CORRETTO

Negli ultimi giorni si è focalizzata l’attenzione intorno all'applicazione della Tari e la sua corretta modalità di calcolo circa le pertinenze all’area abitativa. A seguito dunque di quanto accaduto e delle criticità riscontrate dagli uffici e l’esigenza di ripristinare una corretta modalità d’uso procedendo ai necessari adeguamenti, analizziamo la disciplina della Tari, partendo dai riferimenti normativi.

Al riguardo, l’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”. Relativamente alla determinazione della tariffa il DPR citato stabilisce che la Tari è composta da una parte fissa e una variabile. 
La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, al contrario la parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuti conferiti. Altra distinzione che viene apportata è relativa alla tipologia, difatti le tariffe vengono divise in utenze domestiche e utenze non domestiche. 

In relazione alla tariffa, l’art. 5, comma 1 del DPR 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nell’allegato 1 al DPR, ovvero, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.
Per la parte variabile, sempre il comma 2 dello stesso articolo, sancisce che la tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati per kg, prodotta da ciascuna utenza. 
Descritto il criterio secondo il quale vengono computate tali tariffe, passiamo ad analizzare il motivo principale della disputa che vede come protagonista l’utenza domestica e la relativa pertinenza. Per utenza domestica deve intendersi quella comprensiva sia della superficie adibita ad uso abitativo sia quella relativa alla pertinenza. A supporto di quanto espresso, e ribadito anche dalla circolare 1/DF del Ministero delle Finanze redatta in data 20 novembre 2017 proprio a supporto della corretta applicazione della norma, si evidenzia l’art. 16 del prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.

Appare evidente che la quota fissa dell’utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto. Dunque modalità corretta di imputazione relativamente alla quota variabile appare computarla una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Nel caso in cui tale calcolo non sia così effettuato è da intendersi errato e non legittimo, pertanto rimborsabile al contribuente la somma erroneamente versata. Il caso portato alla luce nei giorni scorsi è relativo alla sì detta fattispecie, per la quale, il calcolo Tari sulla quota variabile è risultato anomalo in quanto la quota variabile è stata calcolata più volte sulle pertinenze dell’abitazione domestica. 

Il caso della TARI gonfiata sulla quota variabile, pertanto, nasce dall'errata applicazione della normativa visto che la quota variabile TARI deve essere calcolata si sulla cantina e sul garage in quanto pertinenze dell'abitazione domestica ma, come detto, una sola volta.

Il Ministero, con la circolare sopra menzionata, invita i contribuenti che hanno riscontrato un calcolo errato della parte variabile della Tari, a chiedere il rimborso dell’importo dal 2014 ad oggi, anche se è meglio precisare che il rimborso è richiedibile anche per l'anno 2013 in cui vigeva la TARES, diverso Tributo, ma applicato con le stesse modalità della TARI.
L'istanza è comunque da proporre al Comune o al soggetto gestore del servizio rifiuti e dovrà contenere: tutti i dati sul contribuente, l’importo versato, l’importo da rimborsare e i dati della pertinenza che è stata calcolata erroneamente. La Circolare precisa, inoltre, che non è possibile chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile. Né, è possibile procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni abbiano adottato in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva TARIP, esattamente per il principio in base al quale la modalità di calcolo della tariffa non corrisponde con quello adottato per il calcolo della TARI e delle sue componenti.

28 novembre 2017

SCACCO MATTO DEL GOVERNO SULLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

E’ stato approvato con voto di fiducia al Senato, nella seduta del 16 novembre 2017, il maxiemendamento con il quale viene modificato il decreto fiscale 148/2017, ora fermo in attesa di esame alla Camera dei Deputati, in commissione bilancio per la conversione in legge.

Per tale maxiemendamento è stato previsto tra le altre modifiche, l’inserimento di un articolo, alla fine del comma 8, dell’articolo 1 del decreto legge 193/2016, secondo il quale “Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Dunque, la disciplina così come modificata, andrebbe a cassare di netto quella che ad oggi è la giurisprudenza che regola tali fattispecie. Viene richiesto difatti un generale principio di "idoneità professionale" per l’affidamento di tutte le attività concernenti l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate degli enti ai soggetti privati che ne vogliono operare in tale settore, ovvero viene richiesta l'iscrizione all’albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che fino ad oggi per i fornitori di un servizio di mero supporto a tali attività non era previsto. Non solo, tale condizione era ritenuta sproporzionata dai giudici di merito e dallo stesso Consiglio di Stato.

Questa modifica genera problemi interpretativi ed operativi, orbene, ricomprendendo alla stessa regolamentazione tutte le attività che sono funzionali all’esecuzione della pretesa tributaria da parte dell’ente, si andrebbe a rivoluzionare interamente un settore che opera a supporto della Pubblica Amministrazione, nelle varie fasi delle attività menzionate, dall’estrazione ed elaborazione dei dati, alla stampa, l’imbustamento e la notifica, per ricomprendere ovviamente l’accertamento e tutti gli adempimenti amministrativi per la riscossione coattiva. Per comprendere al meglio quale sia la capacità professionale richiesta agli operatori, ricordiamo che ad oggi sono iscritti all'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate (articolo 53 Dlgs del 446/1997 e Dm 289/2000) 76 società. L'albo, divenuto operativo verso la fine del 2002, è nato per garantire l'affidabilità di soggetti privati incaricati di ingerirsi in modo rilevante nelle attività degli enti locali dedicate al reperimento delle entrate, con la previsione di requisiti finanziari, di onorabilità e di capacità tecnica, disciplinati dal Dm 289/2000.

Il perimetro di azione dell'albo è sempre stato oggetto di contrasti giurisprudenziali, in particolare sulle attività strumentali e propedeutiche alla gestione delle entrate. Nel corso degli anni, è stato affermato che l'iscrizione all'albo è necessaria soltanto per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, quindi non in caso di attività di supporto (Consiglio di Stato n. 1878/2006). Posizione, quest'ultima, ribadita dai giudici amministrativi sul rilievo che si tratta di attività senza maneggio di denaro pubblico (Consiglio di Stato n. 1421/2014 e n. 380/2017, Tar Bari n. 424/2016, Tar Lazio n. 5470/2016). La stessa giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 1421/2014, n. 380/2017, Tar Lazio, seconda sezione, n. 4649/2016) e l'Anac (parere n. 170/2013 e n. 90/2015) che sono state chiamate a esprimersi sulla necessità o meno dell'iscrizione all'albo dei concessionari per svolgere attività strumentali alla gestione delle entrate degli enti hanno più volte chiarito come il requisito dell'iscrizione all'albo ha senso solo laddove l'ente affidi a terzi, ex articolo 52, comma 2, lettera b, n. 1) del Dlgs 446/1997 lo svolgimento delle attività di accertamento o di riscossione dei tributi e di tutte le entrate. In virtù del fatto che in tale senso l'oggetto dell'affidamento è il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico e la legge ha previsto un sistema di garanzie professionali e patrimoniali volto a tutelare l'affidamento. 

Pertanto, nel caso in cui le prestazioni richieste non attengono all'attività di riscossione e non attribuiscono all'affidatario funzioni pubblicistiche, bensì consistono in un'attività di supporto all'accertamento e al recupero dei tributi e resta in capo all'ente locale quindi la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive comunali e pertanto non è richiesta l'iscrizione all'albo.

La generalizzata previsione dell'iscrizione all'albo per lo svolgimento delle attività di supporto va quindi a stravolgere tutto il sistema su cui gli enti locali, soprattutto quelli di medie e piccole dimensioni, hanno fondato negli ultimi anni la propria attività impositiva e presenta un notevole profilo di criticità per tutte quelle imprese che da anni hanno ormai concentrato la propria attività nel supporto alla gestione di attività meramente strumentali e funzionali ad attività direttamente gestite dagli enti. 

Non da ultimo ricordiamo che nel 2012 la Corte di giustizia Ue, nelle cause C-357/10 e C-359/10, aveva già prodotto un principio al quanto stringente, ovvero l'applicazione generalizzata a ogni tipologia di gara, a prescindere dall'importo del contratto, del requisito di capitale minimo necessario per l'iscrizione all'albo dei concessionari, costituisce una misura sproporzionata rispetto al pur legittimo obiettivo perseguito dall'amministrazione di tutelarsi rispetto all'inadempimento del privato affidatario, poiché quest'ultimo può essere realizzato senza arbitrarie barriere di ingresso, semplicemente modulando i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in funzione del valore dei contratti di cui essa è effettivamente titolare.

Il principio affermato dal giudice europeo è applicabile al caso dal momento che ci troveremo di fronte a situazioni in cui non viene in rilievo una concessione del servizio di accertamento o di riscossione delle imposte ma quella dell'affidamento, mediante appalto di servizi di attività meramente prodromiche e strumentali all'accertamento ed alla riscossione delle imposte e delle entrate degli enti. In conclusione la nuova disposizione, non avendo valenza retroattiva, è comunque applicabile ai bandi di gara pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 148/2017. Pertanto i contratti in corso restano invariati fino alla loro naturale scadenza.

23 novembre 2017

COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA': SENZA IL CONTROLLO E' DISCARICO AUTOMATICO

Parlare di inesigibilità è di certo un tema caldo e complesso, nel senso letterale si indica lo stato di una somma di denaro che, nonostante sia stata avviata al procedimento di riscossione coattiva per rimediare all'inadempimento dovuto al mancato pagamento del debitore, non è stata riscossa.
L’inesigibilità che deriva dal procedimento di riscossione coattiva pubblico, ovvero la speciale procedura disciplinata dalla legge per le entrate degli enti locali mediante ruolo, proprio per la sua particolare natura fa discendere da essa la conseguenza della responsabilità amministrativa e contabile connessa ai diversi gradi di colpa che possono coinvolgere un funzionario che non eserciti il controllo sull'operato del soggetto agente.

Con l’abrogazione del DPR 43/88, che per lungo tempo ha disciplinato la procedura coattiva di riscossione delle entrate pubbliche, i carichi non riscossi hanno ampliato e costruito l’intero sistema delle così dette quote inesigibili. Con tale termine si definiscono le somme iscritte a ruolo, in applicazione del citato decreto, non riscosse né ugualmente assoggettate ad altra procedura di definizione delle stesse.

Nel 1999 con il decreto legislativo 112 ci fu un cambio di orientamento, che nell’ottica di chiudere tutto il pregresso accumulato negli anni, diede la possibilità agli enti territoriali di definire le quote contenute in domande di rimborso e di discarico per inesigibilità con l’istituto della definizione automatica contenuto negli art. 60 e 61 dello stesso decreto. Successivamente con l’art. 79 della legge 342/2000 il legislatore diede la possibilità di attivare l’istituto anche per le annualità successive.
In merito ai controlli da eseguire da parte dell'ente impositore, il comma 10 della legge 342/2000 prevedeva che sulle quote oggetto di definizione automatica restava salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal DPR 43/88.

Il sistema di riscossione delle entrate locali mediante ruolo è stato costituito da un numero crescente di riforme, e venne così introdotto il concetto di “comunicazione di inesigibilità”, alla quale non va attribuito il significato di documentazione attestante il completo svolgimento dell’attività esecutiva, bensì quello di documentazione comprovante l’avvenuto infruttuoso inizio dell’attività di riscossione. Si accresce dunque l’attività di vigilanza dell’ente impositore, quanto maggiore diventa l’autonomia del concessionario nel decidere la sua azione. Tale comunicazione dovrà seguire le direttive imposte nell’allegato al decreto 112/1999 circa la redazione e la trasmissione.

Partendo dal dispositivo contenuto al comma 3, dell’art. 19 del Dlgs 112/1999, nella sua formulazione originaria in vigore fino al 31 dicembre 2014, si prevedeva che “decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.” Con la legge 190/2014 i tempi sono stati ridotti, fissando il nuovo termine in due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2015.

L’impulso all’attività di controllo deve avvenire formalmente con la notifica all’Agente della riscossione competente di una comunicazione di avvio del procedimento, lo stato della riscossione, rappresenta dunque, il vero archivio da cui attingere le informazioni sulle notifiche e sulle procedure attivate ma senza alcun riscontro documentale. I documenti relativi alla notifica, alle misure cautelari ed esecutive sono depositati negli archivi dei Concessionari. I dati necessari al controllo dell’Ente sono scaricabili dal sito web di equitalia, che mette a disposizione sia il canale per accedere allo scarico dei dati, sia l’applicativo Rendiweb/Monitorenti, che offre la lettura dei dati derivanti dal tracciato dello “stato della riscossione”. 

Il comma 6 dell’art. 19 della legge 190/2014 consente all'ufficio che ha affidato il carico di richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle attività svolte. La mancata trasmissione della documentazione potrà quindi costituire causa di diniego al discarico unicamente per quelle quote sulle quali è stata avviata la richiesta per i controlli ai sensi dell’art. 20.

Se le condizioni esposte all’art. 19, comma 2, “Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione della cartella di pagamento entro l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al concessionario;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una stessa scadenza; la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione e' effettuata con le modalità
 stabilite con decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.”, non vengono rispettate l’Ufficio provvede a notificare atto di contestazione, che deve esser notificato entro il termine perentorio, pena decadenza del procedimento, di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. L’atto deve contenere l’esposizione analitica delle omissioni, vizi o irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione sulle corrette modalità di svolgimento dell’attività.
Il concessionario può produrre osservazioni in merito entro i successivi 90 giorni.
Decorso il termine, l'Amministrazione ammette o rifiuta il discarico, che in caso di rifiuto, diviene il titolo esecutivo per la riscossione delle somme previste, a pena di risarcimento, ai sensi del comma 4 articolo 19 Dlgs 112/1999.
Il Concessionario, a sua volta, ha la facoltà di scegliere se definire la controversia mediante il pagamento, entro 90 giorni, della somma pari ad un ottavo dell'importo iscritto a ruolo, somma cui vanno aggiunti gli interessi legali, dal termine ultimo previsto per la notifica dell'atto oppure di ricorrere in giudizio innanzi alla Corte dei Conti.

In materia di controllo dell’attività svolta dall’agente della riscossione è stato affermato il principio innovativo e di estrema rilevanza dalla Corte dei Conti del Lazio, sentenza 255, per il quale è stata condannata la società Equitalia a risarcire i danni causati ad un comune laziale per oltre 12 milioni di euro, ovvero l’intero carico delle somme non riscosse

Nella condanna viene assunto particolare rilievo il fatto che la società pubblica non ha fornito i dettagliati chiarimenti riguardo ai ruoli affidati, nello specifico «[…] la società Equitalia si è limitata a recapitare solo dei rendiconti in formato Excel, chiaramente insoddisfacenti ad assolvere l’obbligo di fornire idonei strumenti di riscontro delle effettive cause di inesigibilità dei ruoli stessi […]».

In conclusione viene ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo che: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019”.

22 novembre 2017

ROTTAMAZIONE-BIS: RIAPERTURA ANCHE PER MULTE E TRIBUTI LOCALI

Con la fiducia del Senato al maxi emendamento relativo alle modifiche al decreto fiscale, torniamo ad affrontare la tematica della definizione agevolata, o come comunemente definita, rottamazione-bis. Si riapre così la rottamazione anche per multe e tributi locali, in tutti i Comuni, anche in quelli che non avevano aderito alla prima definizione agevolata.

Relativamente alle modalità operative, gli enti locali avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale. In linea con la riapertura generale prevista per le cartelle del fisco nazionale, infatti, il correttivo si riferisce a tutti i Comuni e a tutti gli arretrati, evitando di far riferimento alle sole ingiunzioni notificate negli ultimi mesi.

Con la prima rottamazione l’assimilazione è solo nelle regole generali, che permettono di escludere le sanzioni (ma non gli interessi) sui tributi e, nel caso delle multe, di evitare il pagamento delle maggiorazioni semestrali. Gli enti locali, infatti, dovranno deliberare su modalità di adesione e numero di rate.

Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, la “rottamazione dei carichi” cioè la definizione agevolata può essere richiesta per i carichi che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Il pagamento delle somme dovute può essere anche eseguito in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o comunque in un numero massimo di cinque rate di uguale importo la cui scadenza è fissata ai giorni. Chi non paga le rate, o le paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici in argomento. Altresì, le rate pagate sono acquisite a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Al fine di aderire a tale definizione il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione che sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi indicati nell’istanza. Inoltre, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Il debitore ha pertanto l’interesse a presentare tempestivamente la domanda al fine di prevenire l’attivazione di misure cautelari (cioè il fermo amministrativo e l’ipoteca) o le azioni esecutive (cioè il pignoramento). Nella dichiarazione il contribuente deve non solo indicare il numero delle rate e i carichi interessati ma anche l’eventuale presenza di giudizi aventi ad oggetto le somme pretese con l’impegno a rinunciare alla coltivazione delle cause. 

In conclusione riportiamo una sintesi delle date di interesse della definizione:

26 ottobre 2017: Agenzia delle entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello DA – 2017 dell’istanza di definizione per l’adesione dei carichi affidatigli dal 1.1 al 30 settembre dell’anno 2017.

16 novembre 2017: Approvato emendamento al Senato e contestuale apertura alla definizione anche per multe e tributi locali.

15 maggio 2018: il debitore comunica l’adesione all’agente della riscossione o ente locale.

2 luglio 2018: (essendo sabato il 30 giugno): l’Agenzia delle entrate – Riscossione comunica al debitore l’ammontare delle somme  dovute e le eventuali scadenze delle rate di pari importo.

31 luglio 2018: scade il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata.

1 ottobre 2018 (essendo domenica il 30 settembre): scade il termine di pagamento della seconda rata.

31 ottobre 2018: scade il termine di pagamento della terza rata.

30 novembre 2018: scade il termine di pagamento della quarta rata.

28 febbraio 2019: scade il termine di pagamento della quinta rata.

10 novembre 2017

BLOCCO DEI TRIBUTI 2018: TASI ANCORA ESENTE

La legge di Bilancio 2018 prevede ancora il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi. Il disegno di legge di Bilancio 2018 proroga la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, e conferma la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017, con delibera del consiglio comunale.

La legge di Bilancio modifica l’art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. […] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) […], nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, […], o il dissesto […]”.

La disposizione annunciata riguarda l’estensione al 2018 del blocco dei tributi comunali, disposta per la prima volta per l’anno 2016. In particolare, la previsione riguarda le sole entrate tributarie, con espressa eccezione della Tari, (di cui all'art. 1, comma 639, legge n. 147/2013) che invece resta liberamente manovrabile. Non rientrano nell'ambito del divieto neanche le tariffe relative alla Tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui all’art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013. Questa tariffa non ha natura tributaria. Nel comma 668, infatti, si parla di “tariffa avente natura corrispettiva”.
Ne consegue pertanto che può essere aumentato, ad esempio, il Cosap, di cui all'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, nei comuni in cui sostituisce la Tosap, mentre il canone di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, avendo natura tributaria, è soggetto al vincolo. Il divieto di deliberare aumenti dei tributi non si applica per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000, o il dissesto, ai sensi dell’art. 246 e seguenti dello stesso decreto. Nel caso di predissesto l'ente, al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario “può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”. Nel caso di dissesto, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

Altra modifica della legge di Bilancio 2018 all’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 inserendo il seguente periodo:
“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”. Si ricorda che il secondo periodo del comma 28 prevede che “per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”. C'è quindi la conferma della maggiorazione anche per il 2018. Tale aspetto normativo impone un effetto “a catena”, che esige un breve inciso relativo alla disciplina delle determinazioni delle aliquote Tasi. A partire dall’anno 2015, la maggiorazione costituisce condizione per procedere legittimamente alla conferma della stessa negli anni 2016, 2017 e 2018. Con riferimento all’anno 2015, va chiarito che a seguito delle deliberazioni l’efficacia si perfezionava solo se trasmesse al Mef mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale nei giusti tempi previsti dal dispositivo normativo. Tale termine come più volte osservato, ha natura perentoria e pena di decadenza di quanto regolamentato, dunque la violazione del suddetto è di per sé sufficiente all’automatica illegittimità degli atti comunali e altresì la conseguente inapplicabilità per l’anno 2016 della maggiorazione Tasi.
Dunque, la fattispecie in esame comporta non già la conservazione del livello impositivo previgente, bensì l’inapplicabilità, per tale anno della Tasi e la definitiva perdita per il comune della facoltà di disporre l’applicazione nei successivi anni d’imposta 2017 e 2018.

Ciò descritto perché, ai fini dell’applicabilità della maggiorazione successivamente all’istituzione del blocco dei tributi con la Finanziaria del 2016, il citato comma 28 dell’art.1 della legge 208/2015 richiede che la stessa fosse applicabile nell’anno 2016, condizione che, se non fosse stata soddisfatta annullerebbe la possibilità di applicabilità per gli anni successivi in quanto esistente il blocco dei tributi.

Riassumendo, considerato il carattere straordinario della norma di cui al comma 28, che ricordiamo consente in via eccezionale l’applicazione di una misura d’imposta la cui vigenza è cessata a decorrere dal 1 gennaio 2016, la circostanza che la maggiorazione Tasi non sia stata validamente confermata per l’anno 2016 comporta che la stessa, non possa essere più considerata vigente nell’ordinamento dei tributi locali e che, quindi, per lo stesso Ente sia venuta meno la possibilità di utilizzare la leva fiscale anche per gli anni successivi 2017/2018.
A questo proposito si ricorda che la prima parte del comma 28 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta, la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

3 novembre 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA RISCOSSIONE

L’attività di riscossione consta di varie fasi, l’una propedeutica all'altra. La forma e l’esatta modalità di esecuzione di tali procedure è essenziale alla legittimità dell’intera fase, che se viziata perde la sua intera efficacia.
La riscossione coattiva viene attivata con l’emissione dell’ingiunzione fiscale, strumento per la riscossione dei tributi che consente snellezza e celerità, l’ente titolare dell’entrata può infatti emettere il titolo esecutivo nell'immediato verificarsi del presupposto e manifestarlo con l’ingiunzione stessa e la relativa notifica. Da qui pertanto si dà avvio alla riscossione che consta di fasi come di seguito riportate:

Osservate e analizzate tali fasi, appare evidente come esista la necessità di una figura chiave per l’espletamento delle procedure descritte, tale ruolo potrebbe essere assolto dall'ufficiale giudiziario.  
L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale, dipendente pubblico in forza presso il tribunale, il quale svolge le funzioni proprie del suo ufficio ai sensi del RD 639/1910. Possiamo identificare lo stesso come organo del processo esecutivo. Al suo magistero era ricompresa la notifica di tutti gli atti amministrativi e giudiziari, nonché l’esecuzione dei titoli esecutivi. Tutto incorrendo nel rigoroso limite territoriale, difatti, l’ufficiale giudiziario può eseguire le sue funzioni esclusivamente nel territorio di sua competenza, demandando al servizio postale il resto delle attività extra territorio.

In seguito per aumentare l’autonomia procedurale dell’ingiunzione e pertanto della riscossione con DPR 602/1973, all'articolo 49, comma 3 sono stati nominati gli ufficiali della riscossione, stabilendo che, tali figure esercitassero le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. Così, questa nuova figura taglia la scena e viene ad equipararsi agli ufficiali giudiziari. Anch'essi incorrono nel limite territoriale e la loro attribuzione di natura pubblica deve essere autorizzata dal prefetto della provincia di competenza. Gli ufficiali della riscossione sono nominati fra le persone la cui idoneità' allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione. Tali ufficiali sono previsti per le attività svolte dall'Agente della riscossione, e svolgono, nella procedura della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell'ordinario procedimento esecutivo regolato dal codice di procedura civile, sono svolte dall'ufficiale giudiziario.

Nell'ambito degli enti locali il ruolo esercitato dall'ufficiale della riscossione è affidato a quelli che sono nominati funzionari responsabili per la riscossione (DL 209/2002). Si crea così un'equivalenza normativa tra Ufficiale giudiziario/Ufficiale di riscossione/ Funzionario responsabile per la Riscossione. Il funzionario responsabile per la riscossione per espresso dettato normativo esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione i quali, ai sensi del DPR 602/1973 art 49, comma 3, svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. 
Il ruolo del funzionario della riscossione è, alla pari dell’ufficiale giudiziario, quello di eseguire le notifiche e i pignoramenti mobiliari e immobiliari. 
Il funzionario responsabile della riscossione è il soggetto per mezzo del quale l’ente compie l’esecuzione. 
Dunque, il funzionario responsabile della riscossione  è uno strumento in presenza del quale si facilita l’esercizio dell’attività e si ampliano gli istituti esecutivi disponibili. 
La precisazione è d’obbligo dato che la nomina di questa figura è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 42 del D.lgs 112/99, che prevede il requisito dell’iscrizione nell'apposito elenco degli abilitati presso la Prefettura, dopo aver superato gli esami di idoneità indetti con decreto dall'Agenzia delle Entrate sulla base di esigenze nazionali di riscossione.

Occorre precisare che altra figura rilevante è il funzionario responsabile dell’entrate, firmatario degli atti, il quale compie l’esecuzione per mezzo del funzionario responsabile per la riscossione.
 
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