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22 agosto 2017

I BIG DATA SONO IL TESORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Pubblica Amministrazione, progredendo nella digitalizzazione delle proprie attività e dei propri rapporti con il cittadino, già dispone e sempre più disporrà di una mole e di una varietà crescente di dati, che metterà sempre più a valore: i dati raccolti da Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del territorio, i dati del proprio funzionamento e dei servizi erogati, i dati della contabilità, i dati dei tributi locali…. 

Tuttavia, per adottare un modello organizzativo basato sulla Data Driven Decision, la P.A. avrà bisogno di un forte investimento sullo sviluppo di competenze oggi mancanti o carenti. Verranno inoltre inserite nell'Amministrazione figure professionali oggi il più delle volte assenti, come il Data Manager.

Per agevolare questo processo è stato creato e sviluppato LOGINPA, software innovativo per la gestione, trattamento, consultazione ed interrogazione dei BIG DATA della PA, facilitatore che consente agli operatori senza le competenze del Data Manager di svolgere le funzioni accelerando lo sviluppo dell’infrastruttura digitale e promuovere i processi digitali alimentando l’innovazione, stimolando una crescita economica più “intelligente” basata sull'informazione e sulla conoscenza.

LoginPa persegue l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate.
La piattaforma nasce con l’obiettivo di creare un rapido accesso tramite browser a tutti i dati disponibili nell'Ente.
LoginPa è riuscito a rendere ricorrente il processo di acquisizione e organizzazione dei dati grezzi in possesso della Pa ed in base alle finalità preposte, estrarne quindi “valore” utilizzandoli per sviluppare modelli volti alla creazione di policy e strumenti di decisione basati sull'osservazione effettiva della realtà. 
LoginPa è un Applicativo Web Browser innovativo per la gestione, il trattamento, la consultazione e l’ interrogazione dei Big Data della Pubblica Amministrazione. 
LoginPa ha raccolto tutte quelle informazioni presenti nelle banche dati dell’Ente Locale, come il catasto, i dati dell’agenzia dell’entrate, i Tributi Locali e l’Anagrafe integrandole con la cartografia del comune all'interno di Google Maps e con la sovrapposizione del piano regolatore.

Tutti i dati a disposizione delle pubbliche amministrazioni sono quindi confluiti in un’unica piattaforma accessibile da qualsiasi browser.

Con un click, in modo intuitivo e semplice, gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni potranno accedere rapidamente a tantissimi dati finora difficili da rintracciare e consultare.
Così LoginPa è volto a ripensare alcune tradizionali problematiche metodologiche allo scopo di adattare la specificità delle nuove fonti di Big Data lungo il ciclo di vita dei processi statistici e decisionali e sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie disponibili per il trattamento di grandi masse di dati, tipicamente molto diversificate in termini di varietà e velocità.

Il ricorso a questa metodologia potrebbe essere utile per affrontare i problemi connessi all'efficienza dell’amministrazione pubblica.

L’esigenza di disporre di dati sempre più abbondanti e di qualità superiore, se da una parte si sta quindi rivelando determinante per soddisfare esigenze di conoscenza dei fenomeni sociali ed economici di una società sempre più complessa e per rendere sostenibile il costo delle indagini - soggette a forti limitazioni dalle pressioni di bilancio e dai costi associati agli oneri di risposta - dall’altra comporta la non facile risoluzione di questioni oltre che sul fronte tecnico, anche su quello metodologico ed organizzativo.

I Big Data, grazie a LOGINPA, acquistano così un reale valore.

9 agosto 2017

DIFENDERSI O REDIGERE UN RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA


A volte può succedere di incappare nell'ipotesi di ricorso alla Commissione Tributaria da parte del contribuente successivamente alla ricezione dell'atto di accertamento.

La contestazione di una pretesa dell’Ente inizia con l’impugnazione, ossia con la proposizione del ricorso alla Commissione territoriale di primo grado, per l'appunto provinciale. E' questo l'atto di impulso del processo tributario, per il quale sono possibili due gradi di giudizio di merito, Commissione tributaria provinciale e regionale ed uno di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il canone sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il contributo per il Ssn, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni, nonché gli interessi e ogni altro accessorio. A differenza appartengono al giudice ordinario le controversie riguardanti i contributi previdenziali ed assistenziali.

Tra gli atti impugnabili emessi dagli enti locali, troviamo gli avvisi di accertamento dei tributi, i provvedimenti che irrogano le sanzioni (atti di contestazione o irrogazione), il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi non dovuti, il diniego o la revoca di agevolazioni, o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. 

Nel dettaglio il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria cui è diretto, contenere le generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; dell’Ufficio nei cui confronti è proposto; dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; dei motivi. Esso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione: della categoria alla quale appartiene il difensore (novità introdotta con il decreto 156/15); dell’incarico, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. Tutto quello sopra descritto ha esigenza di valere sia per il ricorso della parte attrice che per le controdeduzioni che devono valere come memorie difensive della parte convenuta, generalmente l'Ufficio tributi dell'Ente.

Le indicazioni sopra descritte sono a pena di inammissibilità, pertanto se mancano del tutto o sono incerte l’indicazione della Commissione tributaria, del ricorrente o del suo legale rappresentante, della controparte, dell’atto impugnato, dell’oggetto della domanda e dei motivi il ricorso verrà dichiarato inammissibile. È inoltre inammissibile se manca la sottoscrizione del difensore (ovvero della parte nel caso in cui stia in giudizio personalmente). Esistono poi omissioni che determinano la sola irregolarità dell’atto e sono l’omissione dell’indirizzo Pec o del codice fiscale del difensore comportano. Questo però non pregiudica la validità e l’efficacia dell’atto, ma può comportare l’applicazione delle sanzioni (aumento della metà del contributo unificato) previste nel caso in cui l’irregolarità non venga sanata.

Proceduto alle formalità della redazione di tale atto, si deve adempiere al deposito alla Ctp competente, ma a tal proposito dobbiamo citare l'istituto del reclamo/mediazione. Tale istituto agisce in questo arco temporale, o meglio, notificato il ricorso/reclamo, così detto perchè produce gli effetti prima dell'uno e solo successivamente a termini scaduti dell'altro, l'Ente ha 90 giorni di tempo per poter procedere alla procedura ella mediazione, così disciplinata e aggiornato dall'art. 17 bis Dlgs 156/2015. Potrà dunque non tenere in considerazione la proposta con la nuova rideterminazione della pretesa, potrà accoglierla o rideterminarne una nuova, tutto ciò redigendo un verbale di mediazione e procedendo come già asserito ai sensi dell'art. 17 bis del Dlgs 156/2015.

Successivamente, trascorsi dunque i 90 giorni, se la parte volesse dar seguito al ricorso, producendone così gli effetti, entro 30 giorni, dovrà depositarsi un originale o una copia presso la Ctp competente. E’ con questo concluso tutto l’iter procedurale della fase pre-contenzioso. A questo seguirà l’udienza e la relativa sentenza con la quale il giudice statuirà circa la richiesta proposta dalla parte attrice.

Solo successivamente al deposito della sentenza assisteremo alla possibile impugnazione della stessa che darà luogo pertanto al giudizio dinnanzi la Commissione regionale, passando poi se le parti lo ritenessero necessario per la Suprema Corte.

Si è così riassunto e schematizzato quella che è la prassi relativa al contenzioso tributario. Le varie fasi e soprattutto gli adempimenti necessari per impostare quello che è un corretto ricorso avverso un atto preteso dall’ente impositore, e quelle che sono le procedure da adottare in difesa di tale atto.

7 agosto 2017

CHI INQUINA PAGA: TARSU E SUPERFICIE TASSABILE, LA UE NE CONFERMA LA LEGITTIMITÀ

La Tarsu utilizza un metodo di calcolo basato sulla superficie degli immobili, il decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993, ha previsto, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'applicazione di questa tassa è delegata dallo Stato centrale, alle istituzioni comunali presenti nel territorio nazionale. Essa segue il costo complessivo del servizio di raccolta, con incorporato il relativo smaltimento del pattume, prendendo come criterio di riferimento la superficie di qualsiasi locale adibito ad uso abitativo o commerciale, che generano rifiuti o comunque suscettibili alla produzione degli stessi.

La superficie catastale ai fini tarsu non è altro che una superficie fittizia, determinata secondo precisi parametri dettati dal dpr del 23 Marzo 1998 n° 138. Il suo calcolo non è semplicissimo in quanto vengono presi in considerazione determinati fattori. Dico che si tratta di una superficie fittizia in quanto non è la superficie catastale che viene riportata in visura e nemmeno la superficie dei poligoni omogenei “docfa”. Per il calcolo dell’80% della superficie catastale ai fini tarsu i Comuni debbono scaricare i dati dal “Portale dei Comuni” denominati “Dati per TARSU” che contengono la suddivisione in poligoni omogenei dell’unità immobiliare.

Tanto è stato detto su tale metodo di calcolo, questioni giurisprudenziali e innumerevoli interventi del legislatore che hanno però sempre confermato e ribadito la piena legittimità di tale procedimento. Il metodo di calcolo della Tarsu basato sulla superficie degli immobili è stato inoltre dichiarato conforme al principio comunitario “chi inquina paga” in quanto, pur essendo un metodo presuntivo, è ammessa comunque la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria. Questo è quanto emerge dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17498/2017, in cui si evidenzia, in particolare, che il criterio di calcolo adottato per la Tarsu non è di per sé contrario ai principi comunitari in quanto l'unico limite posto dalla normativa europea alla discrezionalità delle autorità nazionali è il divieto di regimi d'imposizione che si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria.

Difatti, l’oggetto delle dispute intorno a tale materia appare esse
re sempre il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione delle tariffe, ma punto focale rimane quello per cui la disciplina contenuta nel Dlgs 15 novembre 1993 n. 507 non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché consente la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie degli immobili posseduti, sia perché, pur facendo applicazione di regimi presuntivi, consente ampia prova contraria. Tale orientamento ritiene risolutive, ai fini di una valutazione circa la conformità della disciplina nazionale ai principi eurounitari, due sentenze della Corte di Giustizia europea secondo cui, poiché molto spesso risulta difficile e persino oneroso determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori. Per cui, sotto tale aspetto, la normativa nazionale che prevede una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto, non può essere considerata in contrasto con la direttiva europea.


Pertanto il metodo di calcolo basato sulla superficie dell'immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio “chi inquina paga”. Il limite posto dalla Corte di Giustizia alla discrezionalità delle autorità nazionali, largamente applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia fiscale, è quello secondo cui non sono ammessi regimi d'imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria. Secondo la Suprema Corte, le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità nella differenziazione delle tariffe tra categorie di detentori, purché non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

2 agosto 2017

PARCHEGGIO A PAGAMENTO: TOSAP SI O NO?

Quanto precedentemente affermato in relazione alla tassa per l'occupazione dei spazi pubblici, comunemente detta Tosap trova conferma anche nel caso di specie che affronteremo in queste righe.

Esiste una particolare condizione che opera tra Amministrazione comunale e privati che esercitano impresa in relazione alle aree di parcheggio di proprietà del comune stesso. Come previsto dalla normativa gli stalli concessi per il servizio di parcheggio a pagamento potenzialmente dovrebbero essere esenti dal pagamento del tributo in quanto di proprietà dell’Ente locale, in concreto però subiscono delle alterazioni ai fini della concessione stessa.

La giurisprudenza appare ad oggi unitaria nello stabilire che il concessionario paghi e assolva quindi al versamento del tributo obbligatorio per l'occupazione del suolo pubblico, nonostante la proprietà demaniale.

Principio cardine è l’occupazione del suolo pubblico e il vantaggio del singolo a discapito della collettività; il privato, anche detto concessionario, nel sottoscrivere un contratto con il quale in qualche modo acquisisce l’uso di tali stalli che per natura sono di pubblico utilizzo ne assimila anche i "doveri" pertanto la relativa tassazione.

La tesi si basa sul concetto dell’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario, mediante concessione, alla quale va assoggettata la tassazione in capo al concessionario, con riferimento all’area in forza della concessione stessa. Includendo anche il principio per il quale la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest’ultimo, egli difatti con la gestione del parcheggio esercita attività d’impresa, ovviamente ai fini di lucro.
Pertanto la tassazione appare evidentemente dovuta dal concessionario ai sensi dell’articolo 45, comma 6 del Dlgs 507/1993, decreto istitutore della Tosap.

Molteplici sono le sentenze che confermano tale orientamento, per citarne alcune: Cass. 16944/2012, Cass. 17124/2012, Cass. 17084/2012, Cass. 17591/2009, Cass 1481/2005, Cass. 238/2004. 

C'è però una fattispecie che potremmo far confluire in una sotto categoria di tale genere, si tratta di un sottilissimo cavillo tecnico-giuridico relativo alla tipologia del contratto stipulato tra l’Ente e il privato concessionario. In tal caso ci si discosta dall'idea predetta del privato che utilizza nel proprio interesse in convenzione con il Comune l’area. Quando il contratto che connette al Comune il privato ha ad oggetto la gestione di parcometri elettrici per la disciplina e l'esazione delle tariffe per la sosta di autovetture, la rimozione dei veicoli e la custodia dei veicoli rimossi, non si configura come una vera e propria concessione di utilizzo degli stalli, bensì appare un appalto di servizi di gestione.

Si dimostra che nel caso descritto si vuol dare seguito alla norma così esposta dagli articoli 38 e 39 del Decreto 507/1993, nei quali si afferma che il presupposto impositivo della tassa è costituto dalle occupazioni, di qualsiasi natura appartenenti al demanio pubblico, che comporti effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.

In tal caso, l'occupazione del suolo ad uso del privato sembrerebbe non configurarsi in quanto, non rileva alcuna sottrazione al pubblico utilizzo. Quando si concede al privato la sola gestione del servizio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal Comune si intende un occupazione temporanea, ad opera del singolo e non della concessionaria, che pertanto non sottrae al pubblico uso l’area, come anche statuito dalla Suprema Corte con Ordinanza n.18102 del 21/7/2017.
Quindi viene a mancare il presupposto impositivo della tassazione e avuto riguardo dell’esenzione prevista per gli enti territoriali non è dovuto alcun versamento per tali aree.

Appare evidente come tutto ruota intorno al concetto intrinseco dell’occupazione del suolo pubblico, nello specifico, sulla modalità di tale occupazione. Ratio del tributo.
Pertanto, si conferma tesi maggioritaria giurisprudenziale il pagamento obbligatorio della Tosap per le aree di parcheggio in concessione in quanto il concessionario dispone a pieno di tali aree. Tenendo sempre però ben fissa la particolare situazione del gestore di servizi, in quanto agisce come mero sostituto dell'Ente e non ne ha la piena disponibilità, altresì non si configura la passività dell'imposta.

1 agosto 2017

LA TOSAP E IL DLGS 507/1993

Non poche controversie ha dato luogo la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, denominata Tosap, Tassa non tra le più “amate” e soprattutto ben intese. Pertanto occupiamoci in primo luogo di definire con esattezza i campi di applicazione di tale tributo e la disciplina che la regola. Per inteso si tratta della tassa dovuta quando un soggetto occupa un’area che appartiene al territorio di un ente locale. Tributo a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.

L’art. 38 del D. Lgs. n. 507/93, disciplina nel dettaglio la regolamentazione della tassa, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di versare la Tosap. "Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale...".
Si definisce centro abitato a rigore dell'articolo 3 del Codice della Strada, l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

La ratio della norma ha il suo fondamento nella limitazione che per la collettività, l’occupazione di una data area pubblica, comporta il ridotto godimento di quello spazio occupato, tale limitazione deve essere pertanto oggetto di tassazione. La Tosap nel dettaglio colpisce l’occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull’area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rivi e canali, esattamente come descritto dalla norma.

Si considera passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante gli stessi pertanto, vige il divieto di sosta, segnalato con l’apposito segnale del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Nella categoria dei Passi Carrabili sono da comprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli generalmente costituiti:

a) dallo smusso del marciapiede e dall’avvallamento dello stesso;
b) dal semplice smusso del marciapiede;
c) dalla copertura di un fosso con ponticello;
d) da una modifica ben visibile del piano stradale;
e) da un manufatto che occupa l’area pubblica;
f) dall’interruzione del marciapiede;
h) dall’interruzione di un’aiuola.

Spetta poi ai comuni ed alle provincie emanare un regolamento che, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplini le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le eventuali condizioni di esonero. Tale regolamento dovrà includere le seguenti caratteristiche:

le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
la tariffa determinata in base alla classificazione di cui al secondo punto, all’entità dell’occupazione (metri quadrati o metri lineari), al valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla collettività, con la previsione di moltiplicatori per specifiche attività, in relazione alle modalità di occupazione;
le modalità e i termini di pagamento del canone;
la previsione di eventuali agevolazioni per particolari occupazioni;
la determinazione forfetaria del canone, per le occupazioni permanenti con cavi, condutture e altri manufatti, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e relative attività strumentali;
la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, per le occupazioni abusive;
la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Altra condizione dell’art. 42 del D. Lgs. n. 507/1993, è quella per cui si prevede la suddivisione delle occupazioni in due categorie: Occupazioni permanenti, in questo caso la tassa si riferisce ad anni solari interi e occupazioni temporanee dove la tassa si riferisce ai giorni dell’occupazione ed è, inoltre, commisurata in rapporto alla durata dell’occupazione nell’arco della giornata.

Come ogni tributo valevole di obbligatorietà di versamento corrisponde la speciale disciplina delle esenzioni, queste però sono alquanto limitate e circoscritte a particolari condizioni.
E’, infatti, previsto che non siano soggetti all’imposta: lo Stato e gli enti locali, quali regioni, Province, Comuni; gli enti religiosi, per le occupazioni connesse a fini di culto e gli enti non commerciali aventi finalità educative, sociali, previdenziali. E’ proprio dall’esenzione relativa alla prima categoria di soggetti che derivano non poche sentenze di varie commissioni tributarie che poi sono state spinte fino alla Suprema Corte che però avremo modo di approfondire negli articoli successivi.
 
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