La sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 3595 ha chiarito che è illegittima la notifica degli atti al portiere dello stabile in cui risiede il contribuente se l’ufficiale giudiziario non dà atto nella relata, oltre che dell’assenza del destinatario, che non è stato possibile consegnare il provvedimento impositivo (cartella, accertamento) a persona di famiglia, addetto alla casa o alla sede. Sebbene non sia imposto l’utilizzo di forme sacramentali, è necessario specificare nella relata di notifica che erano assenti sia il destinatario sia gli altri soggetti abilitati a ricevere l’atto secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita dalla norma di legge. Possiamo certamente concludere che nel procedimento di notifica, la forma è sostanza. Per i giudici di legittimità, l’articolo 139 del codice di procedura civile, laddove indica i soggetti abilitati a ricevere l’atto in caso di momentanea assenza del destinatario va interpretato nel senso che la scelta non è demandata all'intermediario della notifica. Deve, invece, essere rispettato l’ordine preferenziale delle persone alle quali l’atto può essere consegnato e va dato atto dell’assenza del destinatario. Solo in caso di assenza anche di una persona di famiglia o di un addetto alla casa o alla sede che risulti espressamente dalla relata, poi, l’atto può essere consegnato al portiere dello stabile o, in ultima istanza, al vicino di casa.
Ricordiamo brevemente che la disciplina della notifica degli atti tributari è contenuta negli articoli 60 e seguenti del dpr 600/1973. L’articolo 60 stabilisce che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l’ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso l’elezione deve risultare da un atto comunicato all’ufficio tributario. L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data del loro ricevimento da parte dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate. Anche il contribuente residente all’estero può indicare un indirizzo estero per le notifiche, purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese. Queste disposizioni si applicano anche per la notifica degli atti di accertamento e riscossione emanati dagli enti locali. L’articolo 60, inoltre, prevede che per le notifiche debbano essere osservati gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Quindi, come sostenuto dalla Cassazione, va rispettato anche l’ordine preferenziale per la consegna dell’atto ai soggetti abilitati a riceverli in caso di assenza del destinatario ex articolo 139 c.p.c.. Per il perfezionamento della notificazione stessa è sufficiente che l’atto sia entrato nella disponibilità del destinatario. È richiesto che siano state compiute dal soggetto autore della notificazione tutte le formalità previste dalla legge e non che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il suo fondamentale diritto di difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, il contenuto dell’atto.
Contestualmente, è importante esaminare una fattispecie rilevante a cui la giurisprudenza ha riservato grande attenzione. Non possiamo esimerci dunque dall'analisi del perfezionamento della notifica, dovendo appurare che viaggia su un doppio binario. Difatti il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, che è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Principio questa stabilito dalla stessa Suprema Corte con sentenza n. 4993 del 4 Marzo 2014. In particolare, il fondamento della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell'articolo 149, codice procedura civile, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, della Corte Costituzionale - e nell'articolo 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'articolo 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994, sempre emessa dalla Corte Costituzionale.
Nel dettaglio, la disciplina delle notifiche a mezzo del servizio postale è contenuta nella legge 20 novembre 1982 n. 890. All’art. 4, comma 3, questa dispone che “… l’avviso di ricevimento” del piego raccomandato contente l’atto da notificare “costituisce prova dell’eseguita notificazione”. Secondo il combinato disposto delle suddette norme, quando la notifica degli atti giudiziari è effettuata tramite il servizio postale, essa si intende eseguita alla data in cui l’atto è ricevuto dal destinatario.
L’identificazione del momento in cui il procedimento di notifica si perfeziona con quello nel quale l’atto è fatto ricevere al destinatario determina che, quando una norma fa discendere conseguenze sfavorevoli in capo ad un soggetto se questi non fa notificare un atto entro un termine prefissato, tali conseguenze si producono anche se il soggetto abbia consegnato per tempo l’atto all’organo notificatore ma questi, per fatti non imputabili al richiedente, lo faccia ricevere al destinatario oltre il termine prescritto. Con la sentenza 26 novembre 2002 n.477, la Corte Costituzionale ha inteso porre rimedio alle gravi ed inique conseguenze prodotte dal suddetto sistema di norme ai danni del notificante, dichiarando l’art.149 c.p.c. e l’art. 4 comma 3 L.890/82 costituzionalmente illegittime – per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – nella parte in cui non prevedono che la notifica degli atti da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il richiedente, non già alla data in cui l’atto è fatto ricevere al destinatario dall’organo incaricato, ma a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l’atto ad esso organo. Resta comunque fermo che la mera consegna tempestiva all’organo notificatore dell’atto non vale a far ritenere questo notificato fin quando il procedimento di notifica non si compia, ossia l’atto non sia stato fatto ricevere al suo destinatario.
Tutti gli effetti giuridici che la legge fa dipendere dalla notifica dell’atto si produrranno comunque con riferimento alla data in cui l’atto deve considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario, sicché costui non riceve comunque alcun documento dall’avvenuta notifica oltre il termine entro cui andava fatta. La regola elaborata dalla Corte, dunque, mira esclusivamente a tenere il notificante indenne dalle negative e spesso irreversibili conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all’organo che deve procedere alla notifica o, comunque, a terzi.
A tal proposito ci sentiamo costretti a menzionare un ulteriore sentenza della Corte Suprema sez. tributaria n. 12051 del 6 marzo 2008 (dep. il 14 maggio 2008), con la quale viene adito un principio cardine, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l’avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”, la cui notificazione è preordinata all’impugnazione, e, dall’altro, l’art. 60, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiama espressamente le “norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile”, così rendendo applicabile l’art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo. In altri termini, la Corte di cassazione, ha ribadito che l’avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum” e che alla notificazione dell’accertamento, che e’ preordinata all’impugnazione, è applicabile l’articolo 156 del cpc, e pertanto la tempestiva proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento significa che è stato raggiunto lo scopo della notificazione.
Ricordiamo brevemente che la disciplina della notifica degli atti tributari è contenuta negli articoli 60 e seguenti del dpr 600/1973. L’articolo 60 stabilisce che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l’ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso l’elezione deve risultare da un atto comunicato all’ufficio tributario. L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data del loro ricevimento da parte dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate. Anche il contribuente residente all’estero può indicare un indirizzo estero per le notifiche, purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese. Queste disposizioni si applicano anche per la notifica degli atti di accertamento e riscossione emanati dagli enti locali. L’articolo 60, inoltre, prevede che per le notifiche debbano essere osservati gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Quindi, come sostenuto dalla Cassazione, va rispettato anche l’ordine preferenziale per la consegna dell’atto ai soggetti abilitati a riceverli in caso di assenza del destinatario ex articolo 139 c.p.c.. Per il perfezionamento della notificazione stessa è sufficiente che l’atto sia entrato nella disponibilità del destinatario. È richiesto che siano state compiute dal soggetto autore della notificazione tutte le formalità previste dalla legge e non che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il suo fondamentale diritto di difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, il contenuto dell’atto.
Contestualmente, è importante esaminare una fattispecie rilevante a cui la giurisprudenza ha riservato grande attenzione. Non possiamo esimerci dunque dall'analisi del perfezionamento della notifica, dovendo appurare che viaggia su un doppio binario. Difatti il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, che è esclusivamente quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Principio questa stabilito dalla stessa Suprema Corte con sentenza n. 4993 del 4 Marzo 2014. In particolare, il fondamento della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell'articolo 149, codice procedura civile, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, della Corte Costituzionale - e nell'articolo 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'articolo 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994, sempre emessa dalla Corte Costituzionale.
Nel dettaglio, la disciplina delle notifiche a mezzo del servizio postale è contenuta nella legge 20 novembre 1982 n. 890. All’art. 4, comma 3, questa dispone che “… l’avviso di ricevimento” del piego raccomandato contente l’atto da notificare “costituisce prova dell’eseguita notificazione”. Secondo il combinato disposto delle suddette norme, quando la notifica degli atti giudiziari è effettuata tramite il servizio postale, essa si intende eseguita alla data in cui l’atto è ricevuto dal destinatario.
L’identificazione del momento in cui il procedimento di notifica si perfeziona con quello nel quale l’atto è fatto ricevere al destinatario determina che, quando una norma fa discendere conseguenze sfavorevoli in capo ad un soggetto se questi non fa notificare un atto entro un termine prefissato, tali conseguenze si producono anche se il soggetto abbia consegnato per tempo l’atto all’organo notificatore ma questi, per fatti non imputabili al richiedente, lo faccia ricevere al destinatario oltre il termine prescritto. Con la sentenza 26 novembre 2002 n.477, la Corte Costituzionale ha inteso porre rimedio alle gravi ed inique conseguenze prodotte dal suddetto sistema di norme ai danni del notificante, dichiarando l’art.149 c.p.c. e l’art. 4 comma 3 L.890/82 costituzionalmente illegittime – per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – nella parte in cui non prevedono che la notifica degli atti da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il richiedente, non già alla data in cui l’atto è fatto ricevere al destinatario dall’organo incaricato, ma a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l’atto ad esso organo. Resta comunque fermo che la mera consegna tempestiva all’organo notificatore dell’atto non vale a far ritenere questo notificato fin quando il procedimento di notifica non si compia, ossia l’atto non sia stato fatto ricevere al suo destinatario.
Tutti gli effetti giuridici che la legge fa dipendere dalla notifica dell’atto si produrranno comunque con riferimento alla data in cui l’atto deve considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario, sicché costui non riceve comunque alcun documento dall’avvenuta notifica oltre il termine entro cui andava fatta. La regola elaborata dalla Corte, dunque, mira esclusivamente a tenere il notificante indenne dalle negative e spesso irreversibili conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all’organo che deve procedere alla notifica o, comunque, a terzi.
A tal proposito ci sentiamo costretti a menzionare un ulteriore sentenza della Corte Suprema sez. tributaria n. 12051 del 6 marzo 2008 (dep. il 14 maggio 2008), con la quale viene adito un principio cardine, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l’avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”, la cui notificazione è preordinata all’impugnazione, e, dall’altro, l’art. 60, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiama espressamente le “norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile”, così rendendo applicabile l’art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo. In altri termini, la Corte di cassazione, ha ribadito che l’avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum” e che alla notificazione dell’accertamento, che e’ preordinata all’impugnazione, è applicabile l’articolo 156 del cpc, e pertanto la tempestiva proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento significa che è stato raggiunto lo scopo della notificazione.