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29 settembre 2016

LA SUPREMA CORTE TENTA DI RIBALTARE IL DESTINO DELL'INGIUNZIONE

La Suprema Corte con la sentenza n. 18491 del 21 settembre 2016 ha statuito che l'ingiunzione fiscale ha valore meramente accertativo e non è un atto della riscossione; per lo svolgimento delle azioni esecutive relative alle somme ingiunte si potrà procedere solo previa iscrizione a ruolo. Sembrano però principi non conformi alla consolidata giurisprudenza e in riferimento alle normative. 

Difatti la riscossione tramite ingiunzione di cui al Regio decreto 610/1939 è strumento di riscossione coattivo alternativo alla riscossione tramite ruolo di cui al Dpr 602/1973. Occorre in più richiamare l'articolo 36, comma 2 del Dl 248/2007, il quale molto chiaramente distingue tra le due modalità di riscossione, precisando che l'ingiunzione può essere utilizzata nei casi di riscossione coattiva svolta direttamente dall'ente locale o nel caso di affidamento a riscuotitori privati, di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, mentre si utilizza il ruolo nel caso di affidamento all'Agente della riscossione. A questo dobbiamo precisare che vista la vigente normativa a partire dal 1° gennaio 2017 i Comuni dovranno effettuare la riscossione coattiva solo sulla base dell'ingiunzione di pagamento, in quanto data in cui Equitalia non potrà più riscuotere i crediti comunali.


Risulta al contrario palesemente evidente come l’ingiunzione sia essa stessa atto della riscossione coattiva, potremmo definirla l’attrice principale, con valore contestuale di titolo esecutivo e di precetto. Quindi chiaramente in contrasto con la volontà della Corte di farla passare come atto prodromico alla riscossione, conferendole così una minor portata e ristrettissima importanza. Le stesse sezioni unite, con sentenza 5 gennaio 2016 n. 30, hanno precisato, che l'ingiunzione è essenzialmente equivalente all'iscrizione a ruolo e conseguentemente assimilabile alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo e pertanto la giurisdizione è quella del giudice tributario.
Non vorremo contraddire la Corte ma a fronte dell’analisi compiuta tra giurisprudenza e normativa ci sembra proprio che la sentenza in esame n. 18491/2016 vada piuttosto relegata ad uno sfortunato incidente e che il principio emesso passi pertanto come mero “canto fuori dal coro”.

23 settembre 2016

DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' NON SEMPRE NECESSARIA

Con la sentenza 18453 la Corte di Cassazione ha statuito il principio per il quale il contribuente ha diritto alla riduzione a metà dell'Ici/Imu in presenza di fabbricato inagibile o inabitabile, anche se non ha presentato la denuncia, se tale situazione era già a conoscenza del Comune.

Il Certificato di agibilità in base a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale per tutti gli interventi effettuati sugli edifici, nello specifico su immobili privati, commerciali, industriali, ed è obbligatorio per tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni degli edifici stessi.
Il decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di seguito il testo normativo:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) (…);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.


L’inagibilità o inabitabilità deve quindi consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico dell’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio.

Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma, può presentare all’Ufficio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in due copie originali, attestante le condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l’apposito modello
Ai fini Ici, l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 504/1992, prevedeva una duplice procedura, alternativa, per il riconoscimento dell'agevolazione. In particolare, il proprietario poteva richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale, con spese a suo carico, oppure presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti di legge. In entrambe le ipotesi, e ancor più ovviamente nella seconda di esse, il contribuente doveva presentare la denuncia annuale, allegando idonea documentazione. La disciplina è rimasta invariata con l’entrata in vigore dell'Imu, poiché il Dl n. 201/11 ha recepito le regole Ici.
È meritevole di nota l'argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte che ha fatto leva sui principi dello Statuto dei diritti del contribuente. Al contribuente, infatti, non può essere richiesta documentazione già in possesso della pubblica amministrazione. Si tratta peraltro di previsione espressiva del più ampio principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente.

E’ dunque ormai cassata la possibilità per il contribuente di esonerarsi dalla presentazione della dichiarazione di inagibilità dell’immobile avendo nello stesso tempo però diritto alla riduzione prevista nel caso di specie. 

20 settembre 2016

AL VIA LA RIVOLUZIONE CULTURALE NELLE GARE E NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E SERVIZI

L’obiettivo di una totale trasparenza e imparzialità nelle gare e negli affidamenti di lavori e servizi è quello che il legislatore si è prefissato iniziando un lungo percorso costituito da graduali step. 
La riforma del codice degli appalti ha segnato l’inizio del processo. All'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, innanzitutto ha stabilito che all’ANAC è affidata la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Così l’ANAC diviene principale protagonista della nuova struttura. E’ pertanto di pochi giorni fa l’ultima strigliata ai Comuni che porta la firma di Cantone, guida dell’autorità, in cui si ritiene illegittimo il bando di gara per la gestione dei tributi minori nel caso in cui il Comune richieda alle società partecipanti, oltre all'iscrizione all'albo nazionale, anche un fatturato annuo di 2 milioni di euro e un organico di almeno 20 unità lavorative. Si è discusso in sostanza se i Comuni potessero richiedere ulteriori requisiti di partecipazione alle gare, oltre la necessaria iscrizione all'albo, tra cui: aver maturato la pregressa esperienza in un determinato numero di Comuni e con un minimo di abitanti, aver conseguito nel triennio precedente alla gara un fatturato minimo, avere un numero minimo di dipendenti eccetera. Dopo un primo periodo di «oscillazione» giurisprudenziale da parte dei Tar, il Consiglio di Stato ha risolto la questione in senso positivo (sentenze n. 3809/2011, n. 4889/2012 e n. 1761/2013). Ma occorre comunque che le clausole non siano arbitrarie o sproporzionate rispetto all'oggetto e al valore del contratto, tali cioè da non restringere - oltre lo stretto indispensabile - la platea dei concorrenti evitando così di precostituire situazioni di privilegio. 
Il nuovo Codice Appalti inteso come primo step per l’ambizioso processo di trasparenza non è rimasto isolato. 
Consip difatti ha varato un progetto che sarà operativo entro la fine del 2016 denominato “Progetto Cruscotto Gare” per dare informazioni in tempo reale sull'avanzamento delle procedure di gara Consip. Diverrà quindi uno strumento dinamico che intende rispondere alle richieste che la collettività in generale rivolge alla Pubblica Amministrazione, rendendo così sempre più chiare e trasparenti dette procedure. 
Pertanto, con questa innovazione si potranno valorizzare i benefici della centralizzazione degli acquisti che potranno così estendersi garantendo nello stesso momento procedure di gara in un ambiente concorrenziale in cui tutte le imprese partecipano alla pari e hanno eguali possibilità di far prevalere la qualità della propria offerta.
Nel dettaglio sarà possibile conoscere lo stato di avanzamento dei lavori dalla pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione, in quale delle principali fasi essi si trovino con l'eventuale dettaglio anche per i singoli lotti, qualora presenti. Il tutto accompagnato da un glossario utile a comprendere terminologia e variabili di lettura. Accanto alle informazioni di base saranno presenti una serie di indicatori generali che faranno riferimento al complesso delle procedure di gara in corso. Sarà altresì possibile conoscere in ogni momento quante sono le procedure di gara che Consip ha in corso, distinte per criterio di aggiudicazione e suddivise per fase della procedura in cui si trovano. Inoltre saranno presenti dei cruscotti riassuntivi, sempre aggiornati in tempo reale, sul numero e valore delle gare bandite e aggiudicate nel corso dell'anno, suddivise per gare relativi a "forniture", "servizi", "lavori". L'attivazione online dei cruscotti è prevista per il mese di novembre 2016, al termine dei lavori di caricamento delle informazioni e del collaudo del nuovo portale Consip.
Come tutte le novità anche queste avranno bisogno dei tempi tecnici che la stessa consuetudine richiede per apportare il sostanziale mutamento non solo legislativo ma soprattutto e più auspicabile una rivoluzione culturale nelle procedure di gara e non solo nel nostro bel Paese.

6 settembre 2016

AL VIA LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI MEZZO PEC


Diviene forma legale di notificazione quella fatta tramite PEC in quanto prevista dalla legge. A legittimare gli enti locali all'utilizzo di detta modalità di notifica è il combinato disposto di cui all'articolo 48, comma 2, del Dlgs 82/2005 "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta" e articolo 149-bis del Cpc. Dobbiamo però sottolineare come la normativa prevede l’intervento dell'agente notificatore: il comma 2 dell'articolo 149–bis del Cpc dispone, infatti, che "l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni". Quindi, ne consegue che diviene necessario avvalersi per gli enti locali dei propri messi notificatori, tenuti ad attestare l’avvenuta notificazione mediante la stesura della relata di notifica ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Cpc. Riguardo a detta relazione ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Cpc è necessario inserire nella stessa tutte le indicazioni richieste che specificano meglio il destinatario. Nel dettaglio la persona cui la notifica è destinata e le sue qualità, mentre il luogo della consegna è sostituito con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è inviato. Inoltre al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono, poi, allegate le ricevute di invio e di consegna previste dall'articolo 149-bis e dalle disposizioni regolamentari (Dm 44/2011) concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, il messo notificatore restituisce al richiedente l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione.

La normativa prevede pertanto il perfezionamento della notifica nel momento in cui il gestore ufficializza il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario ex art. 149-bis, comma 3 Cpc. Irrilevante diviene dunque, la fattispecie in cui il destinatario decida o meno di prenderne visione. Configurandosi così, l’esatta copia della compiuta giacenza, decorsi i dieci giorni dalla data di deposito dell’atto presso l’ufficio postale ai sensi dell’articolo 8 legge 890/1982, ipotesi prevista per la notifica a mezzo del servizio postale.

Saranno dunque, le attestazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata a valere come mezzi probatori (cfr Cass. Civ. n. 15035/2016). Sarà così indispensabile a pena di nullità la contestazione sulla validità della stessa dinanzi al giudice ordinario proposta dal destinatario dell'atto mediante querela di falso ex articoli 221 e seguenti del Cpc.

E' così che con tale sentenza si viene ad ampliare la lunga tematica riguardante la notifica degli atti, segnando pertanto un ulteriore apertura verso differenti modalità di notifica. Restringendo così il monopolio che da sempre caratterizza Poste Italiane, che non poche volte rende un servizio poco soddisfacente escludendo la leale concorrenza.
 
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