La Suprema Corte con la sentenza n. 18491 del 21 settembre
2016 ha statuito che l'ingiunzione fiscale ha valore meramente accertativo e non
è un atto della riscossione; per lo svolgimento delle azioni esecutive relative
alle somme ingiunte si potrà procedere solo previa iscrizione a ruolo. Sembrano
però principi non conformi alla consolidata giurisprudenza e in riferimento
alle normative.
Difatti la riscossione tramite ingiunzione di cui al Regio decreto 610/1939 è
strumento di riscossione coattivo alternativo alla riscossione tramite ruolo di
cui al Dpr 602/1973. Occorre in più richiamare l'articolo 36, comma 2 del Dl
248/2007, il quale molto chiaramente distingue tra le due modalità di
riscossione, precisando che l'ingiunzione può essere utilizzata nei casi di
riscossione coattiva svolta direttamente dall'ente locale o nel caso di
affidamento a riscuotitori privati, di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, mentre
si utilizza il ruolo nel caso di affidamento all'Agente della riscossione. A
questo dobbiamo precisare che vista la vigente normativa a partire dal 1°
gennaio 2017 i Comuni dovranno effettuare la riscossione coattiva solo sulla
base dell'ingiunzione di pagamento, in quanto data in cui Equitalia non potrà
più riscuotere i crediti comunali.
Risulta al contrario palesemente evidente come l’ingiunzione sia
essa stessa atto della riscossione coattiva, potremmo definirla l’attrice
principale, con valore contestuale di titolo esecutivo e di precetto. Quindi
chiaramente in contrasto con la volontà della Corte di farla passare come atto
prodromico alla riscossione, conferendole così una minor portata e
ristrettissima importanza. Le stesse sezioni unite, con sentenza 5 gennaio 2016
n. 30, hanno precisato, che l'ingiunzione è essenzialmente equivalente
all'iscrizione a ruolo e conseguentemente assimilabile alla controversia avente
ad oggetto l'impugnazione del ruolo e pertanto la giurisdizione è quella del
giudice tributario.
Non vorremo contraddire la Corte ma a fronte dell’analisi
compiuta tra giurisprudenza e normativa ci sembra proprio che la sentenza in
esame n. 18491/2016 vada piuttosto relegata ad uno sfortunato incidente e che
il principio emesso passi pertanto come mero “canto fuori dal coro”.