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17 ottobre 2014

IMU E TASI, RAVVEDIMENTO SOFT

Lunedì 16 giugno è l'ultimo giorno utile per il pagamento nei termini degli acconti Imu e Tasi. L'acconto per la nuova imposta sui servizi indivisibili, però, va versato solo nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro lo scorso 23 maggio. Per tutti gli altri la scadenza di pagamento è stata rinviata al 16 ottobre.
Per i contribuenti che devono passare alla cassa, vale a dire i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni per l'Imu e di fabbricati, comprese le abitazioni principali, e aree edificabili per la Tasi, dal 17 giugno, è possibile regolarizzare gli omessi versamenti entro la scadenza di legge (16 giugno) pagando una mini sanzione. Nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia stato possibile provvedere al pagamento entro il termine, è possibile dal 17 giugno sanare la violazione nei successivi 14 giorni versando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali al saggio dell'1%.
Dunque, dal 17 scatta l'ora del condono. È possibile sanare oltre agli omessi anche i parziali versamenti dovuti a errori commessi dai contribuenti nella determinazione di quanto dovuto. Gli interessati, infatti, possono avvalersi del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo versamento, specificando le somme dovute per tributo, sanzione e interessi.
Ravvedimento sprint. La sanatoria, però, è più conveniente se l'adempimento viene posto in essere in tempi brevi, vale a dire entro 14 giorni a partire dal 17 giugno. In questo caso i ritardatari possono fruire del ravvedimento sprint pagando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Prima si paga, più bassa è la penale. In base alle modifiche apportate all'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (0,2%), purché non sia superiore a 14 giorni. A questo beneficio si aggiunge la riduzione della sanzione a 1/10 di cui può fruire chi si ravvede. L'ulteriore agevolazione è ammessa solo se l'adempimento sia spontaneo e il contribuente versi tributo, interessi e sanzione ridotta.
Ravvedimento breve. In alternativa, c'è la possibilità di fare ricorso al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando la sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%). Pertanto, se non sono state pagate, in tutto o in parte, o sono state versate in ritardo Imu e Tasi, si ha la chance di rimediare all'errore pagando comunque una piccola sanzione. Per regolarizzare la violazione commessa va pagato il tributo, se dovuto, gli interessi legali nella misura dell'1% (saggio fissato a partire dal 1° gennaio 2014, come previsto dal decreto ministeriale del 12 dicembre 2013, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013) e una sanzione del 3% rapportata alla somma da pagare.
Ravvedimento lungo. Infine, l'ultimo rimedio è la sanatoria lunga entro un anno. La sanzione è però dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Naturalmente solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati, eventualmente deliberati con regolamento comunale fino a un misura massima del 4%. Del resto, gli enti locali hanno il potere di aumentare gli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale.
Modalità. Quindi, per poter regolarizzare è richiesto che l'interessato provveda al pagamento del tributo, aggiungendovi sanzioni e interessi, computati nella misura del saggio legale, su base annua, con maturazione giorno per giorno. E il ravvedimento si perfeziona nel momento in cui viene effettuato il pagamento per intero del debito tributario. Bisogna ricordare, però, che l'adempimento può essere effettuato anche in tempi diversi. È consentito pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. Ciò che conta è che l'ultimo versamento avvenga entro il termine assegnato. Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni o 1 anno), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell'ultimo versamento
 
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