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TUTTE LE NEWS SUI TRIBUTI LOCALI

17 ottobre 2014

TASI, SOLIDARIETÀ PASSIVA: CHI PAGA PER CHI?

Con l’IMU è tutto più semplice. La normativa prevede che ciascun contitolare sia tenuto al pagamento dell’imposta in ragione della propria quota di possesso e con riferimento alla propria situazione soggettiva. Per esempio: un immobile posseduto da tre soggetti dà luogo ad un’imposta calcolata da ciascuno in relazione alla propria condizione specifica, senza alcuna possibilità che uno dei tre sia chiamato a rispondere dei debiti degli altri due. Ne deriva che il Comune deve richiedere il versamento dell’IMU dovuta solo al soggetto inadempiente. Purtroppo con la TASI non sarà così. Vediamo perché.
È il caso di riprendere testualmente il combinato disposto dei commi 671 e 681, dell’art. 1, L. n. 147/2013 che così dispongono“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. Proseguendo: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”.
Sul punto sono stati forniti alcuni chiarimenti ma sussistono ancora dubbi, che analizziamo qui di seguito.
  1. Tra possessore e detentore non scatta la solidarietà, nel senso che la quota non versata dall’inquilino non può essere richiesta al possessore. Per esempio: un immobile è posseduto da Alfa ed è stato concesso in locazione a Beta. Nel caso in cui Beta non dovesse pagare la propria quota, il Comune non ha alcuna possibilità di rivalersi su Alfa. Lo stesso vale nel caso inverso in cui sia Alfa a non versare la propria quota. Il Comune non può in alcun modo rivalersi su Beta.
  2. La solidarietà passiva scatta tra soggetti appartenenti alla medesima categoria, nel senso che se il totale del pagamento relativo al possessore è inferiore al dovuto, il Comune può pretendere il pagamento della differenza da tutti gli altri contitolari. Per esempio: un immobile è posseduto da Alfa, Gamma e Sempronio e viene locato a Beta. Alfa non paga la quota spettante di TASI. Il Comune ha la possibilità di rivalersi su Gamma e Sempronio per quanto dovuto da Alfa. Lo stesso meccanismo si ha nel caso di più detentori: l’immobile posseduto da Alfa, Beta e Sempronio viene locato a Beta, Delta e Zeta. Se Beta (uno dei conduttori) non dovesse pagare la propria quota, il Comune potrà rivalersi solo sugli altri co-detentori (Delta e Zeta).
  3. L’obbligazione tributaria è unica, quindi la solidarietà scatta in relazione alla quota dovuta dal soggetto obbligato senza possibilità di rideterminazione in capo al soggetto che effettua il pagamento. Un esempio chiarisce la fattispecie: un immobile è posseduto da tre fratelli, uno dei quali ha destinato l’immobile ad abitazione principale. L’imposta è unica ed è uguale alla somma delle tre quote determinate in ragione della situazione specifica dei tre fratelli, vale a dire la TASI totale equivale alla sommatoria della TASI come abitazione principale per un fratello e la TASI come altri fabbricati per gli altri due fratelli. Se il fratello che ha destinato l’immobile ad abitazione principale non paga, la somma così determinata (senza rideterminazione quale altro fabbricato), verrà richiesta agli altri due fratelli. Alla stessa maniera, se uno dei due fratelli che possiede l’immobile come altro fabbricato non versa quanto dovuto, il fratello che ha destinato l’immobile ad abitazione principale non ha la possibilità di ri-determinare la quota calcolando la TASI con l’applicazione dell’aliquota ed eventuali detrazioni previste per le abitazioni principali.
  4. Il co-obbligato deve assumere la qualità di soggetto passivo e contribuente. Un caso particolare che vede contrapposti Ministero e studiosi si verifica quando il Comune delibera la TASI  esclusivamente per le abitazioni principali escludendola per tutti gli altri immobili. Riprendendo l’esempio precedente dei tre fratelli possessori di un immobile adibito ad abitazione principale da parte di uno dei tre fratelli, ci si chiede come si concretizza lasolidarietà passiva, posto che su due fratelli manca il presupposto soggettivo ed essi non assumono la qualità di contribuenti. La FAQ n. 11 del MEF non ha dubbi in proposito: il Comune può chiedere la TASI non pagata dal fratello che ha adibito l’immobile ad abitazione principale anche agli altri due fratelli in applicazione del concetto di solidarietà passiva. Applicando in maniera più attenta i principi della solidarietà passiva, alcuni studiosi oppongono la tesi secondo la quale se il Comune ha escluso dal pagamento i due fratelli non facendoli assumere la qualità di soggetti passivi, tali fratelli non potranno mai assumere la veste di co-obbligati. Infatti, mancando la qualità di soggetti passivi o contribuenti, gli altri due fratelli più che co-obbligati assumerebbero il ruolo di garanti o fideiussori della TASI dell’altro congiunto verso il Comune. Nel diritto il concetto di co-obbligato è differente dal concetto di fideiussore.
Per effetto del principio di solidarietà, l’importo non versato da uno dei co-obbligati può essere richiesto per intero dal Comune  a tutti gli obbligati e quindi il pagamento effettuato da uno dei debitori solidali libera tutti gli altri. Ne deriva ancora che:
  • l’importo minimo è in relazione all’ammontare complessivo dovuto dai detentori a prescindere da quanto dovuto dai singoli;
  • il versamento cumulativo è ammissibile (stante la co-obbligazione solidale).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN

TASI. POSSESSORE DIVERSO DA OCCUPANTE

Nel caso in cui la proprietà o il possesso di un immobile sia detenuta da soggetto diverso rispetto a colui che lo occupa, va effettuata una distinzione tra occupazione temporanea o permanente dell’immobile e va operata una ripartizione del carico impositivo tra possessore e occupante:
- l’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento (che varia dal 10% al 30%), mentre il residuo lo versa il possessore;
- se nella delibera non viene specificato nulla in merito alla ripartizione, l’occupante versa il 10% del tributo e il 90% il possessore – (FAQ Ministero del 4.06.2014).

Occupazione permanente - Se l’immobile viene occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto realeper un periodo superiore a 6 mesi (locato, concesso in comodato, ecc.) e la delibera comunale specifichi la percentuale di ripartizione, il titolare e l’occupante (conduttore, comodatario, ecc.) sono titolari di due obbligazioni tributarie autonome: l’occupante in base alla percentuale stabilita dal comune e il titolare per la parte residua.
L’imposta complessiva va determinata in base alle condizioni del titolare del diritto reale e va poi ripartita con l’occupante (FAQ del 04.06.2014).
Se il comune nulla dice in merito alla percentuale di ripartizione dell’onere tributario, il titolare e l’occupante (conduttore, comodatario, ecc.) rimangono comunque titolari di due obbligazioni tributarie autonome, ma l’occupante versa il 10% e il titolare il restante 90% del tributo.
Non è invece possibile scendere sotto la soglia minima del 10% o azzerare la percentuale, perché le possibilità di manovra regolamentare dell'ente si esauriscono nella scelta di una percentuale tra il 10 e il 30%, in caso contrario si violerebbe l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, che vieta di modificare base imponibile, soggetti passivi e aliquota massima.
Inoltre, la percentuale prevista dal comune per l'inquilino deve essere la stessa per tutti gli immobili e non differenziata in base alla diversa tipologia o destinazione dell’immobile.

Occupazione temporanea - Qualora l’immobile venga occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ma solo temporaneamente (locato, concesso in comodato, ecc.), che la delibera comunale specifichi o meno la percentuale di ripartizione, nulla cambia.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare (es. le case vacanza), la TASI è infatti dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, quindi l’occupante non dovrà versare nulla (L. 147/2013, co. 673).

La questione dell’aliquota da applicare - La principale questione irrisolta nel caso dell’immobile occupato da un soggetto diverso dal possessore è quella dell’aliquota applicabile (abitazione principale o altri immobili), quindi come suddividere il tributo tra proprietario e conduttore.
Una soluzione potrebbe essere quella di determinare l'importo complessivo facendo riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartirlo tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune, perché così si è espresso il MEF con le Faq del 4 giugno 2014.
All'inquilino va applicata l'aliquota per gli altri immobili e non quella per l'abitazione principale, dato che la definizione contenuta nella disciplina Imu, estensibile alla Tasi, è collegata al solo proprietario.
Per il conduttore, quindi, l'abitazione non può mai essere considerata "principale", con la conseguenza che laTasi non è dovuta nei Comuni con aliquota Imu al 10,6 per mille, salvo che il Comune non intenda utilizzare l'aliquota supplementare dello 0,8 per mille.

Il calcolo interessa anche gli uffici e le attività commerciali - La ripartizione non interessa solamente gli inquilini dei fabbricati a destinazione abitativa, locati o concessi in comodato, ma anche i fabbricati utilizzati nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali come negozi, laboratori, uffici.
Ad es. un contribuente, che è proprietario al 100% di un'abitazione e di una pertinenza, che concede in locazione. Ipotizzando la Rendita catastale abitazione = 193,67 euro e Rendita catastale pertinenza = 33,31 euro; la Tasi è a carico sia del possessore che del conduttore.
Il Comune di riferimento ha deliberato a settembre, per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, un'aliquota Tasi del 2,2 per mille e la compartecipazione all'imposta del 30% da parte dell'occupante l'immobile. Il calcolo dell’acconto TASI 2014, da versare il 16.10.2014 è il seguente:
• locatore: acconto TASI 2014 = 226,98 x 105% x 160 x 0,22% x 50% x 70% = 29 euro;
• conduttore: acconto TASI 2014 = 226,98 euro x 105% x 160 x 0,22% x 50% x 30% = 13 euro.
Ognuno presenterà un F24 autonomo con i propri dati. Ciascuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria verso il Comune.
Autore: Redazione Fiscal Focus

TASI SUI FABBRICATI RURALI

La TASI grava anche sui fabbricati impiegati nell’attività agricola.
Tali immobili possono essere classificati come “rurali” se rispettano determinate condizioni.

Concetto di fabbricato rurale - Il fabbricato è rurale, infatti, solo se rispetta i requisiti di cui all'articolo 9 del D.L. 557/93; inoltre, la qualifica deve risultare anche dal l'iscrizione catastale nella apposita categoria:
 A/6 per le abitazioni;
• D/10 per i fabbricati strumentali;
o, in alternativa, questi immobili sono contraddistinti dalla sigla "R" o comunque il proprietario deve avere trasmesso in catasto l'autocertificazione attestante la ruralità.

Se sono stati esentati da IMU per il 2012 e 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. n.23/2011esclusivamente i fabbricati rurali a uso strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all’elenco dei comuni predisposto dall’Istat; dal 2014 sono invece tutti esenti da IMU.
Secondo quanto disposto dall’art.1 comma 708 della L. 147/2013 sono invece soggetti a TASI.

Facciamo, tuttavia, una distinzione tra fabbricati rurali abitativi fabbricati rurali strumentali, dato che vi sono profili di imposizione diversi.

FABBRICATI RURALI ABITATIVI - Per i fabbricati rurali a uso abitativo, i Comuni possono prevedere la riduzione o l'esonero dal pagamento dell'imposta.
Le abitazioni rurali utilizzate dai lavoratori dipendenti impiegati in azienda agricola, per un numero di giornate annue superiore a 100, sono considerati fabbricati strumentali e seguono le regole degli stessi (aliquota massima dell’1 per mille).
Se il fondo rustico è concesso in affitto, la Tasi è dovuta dall'affittuario nella percentuale stabilita dal Comune (dal 10 al 30%).
Se il fabbricato è abitativo:
• non è dovuta la Tasi o è dovuta in misura ridotta, qualora la delibera del Comune abbia previsto l'esclusione o la riduzione dell'imposta;
• è dovuta la Tasi con l'aliquota stabilita dal Comune, qualora questi abbiano provveduto a inviare la delibera entro le scadenze previste;
• è dovuta la Tasi con aliquota 1 per mille (ma il versamento va fatto entro il 16 dicembre 2014) nel caso in cui il Comune non abbia provveduto all'invio delle delibere al MEF.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - Per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può eccedere l’1 per mille e per il Comune non è possibile in alcun caso aumentarla né applicare le maggiorazioni, in quanto il comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, stabilisce che l'aliquota non può comunque superare tale aliquota; i fabbricati rurali abitativi rientrano invece tra quelli per i quali i Comuni possono deliberare la riduzione dell'aliquota o l'esenzione.

Se il fabbricato è strumentale:
• la Tasi è dovuta con l'aliquota fissata dalla delibera dei Comuni se questa è inferiore all'1 per mille, ovvero non è dovuta se il Comune ha deliberato di non adottarla.
• è dovuta la Tasi con aliquota pari all'1 per mille in tutti gli altri casi (entro il 16 ottobre se la delibera è stata adottata, entro il 16 dicembre se il Comune non ha adottato la delibera).

Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti sempre e comunque dall'imposta.

Per le aree edificabili resta salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 504/92, secondo cui non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

TASI: IL VERSAMENTO NEI CASI PARTICOLARI

Le regole che disciplinano il calcolo del tributo in alcune situazioni poco frequenti

ABITAZIONE PARZIALMENTE LOCATA - Per le abitazioni "parzialmente" locate, il dubbio è se il nuovo tributo va assolto solamente dal proprietario dell'immobile oppure se va ripartito con l'occupante "parziale", in base alle quote stabilite dal comune.
Per il MEF, tali abitazioni devono pagare la TASI in misura ripartita tra il proprietario e l'occupante, anche se viene locata una sola camera (Faq 04 giugno 2014, risposta n. 17).
Non vi sono dubbi circa l'aliquota applicabile se il proprietario dell'immobile è ivi residente e dimorante, paga la Tasi con l'aliquota prevista per l’abitazione principale.

IMMOBILI COOPERATIVA A PROPRIETA’ INDIVISA 
- La cooperativa è l’unico soggetto tenuto al versamento e i soci non hanno alcuna obbligazione tributaria (FAQ del MEF del 04.06.2014). Tuttavia, anche se secondo il Ministero l'imposta grava solo sulla cooperativa, molti comuni hanno previsto regole diverse. Verificare dunque quanto previsto a livello comunale, atteso che l’unico ente accertatore rimane il Comune.

IMMOBILI EREDITATI -
 Nel caso degli immobili ereditati da un genitore scomparso, la cui proprietà è frazionata fra gli eredi, compreso il coniuge superstite, la TASI grava su colui che gode del diritto di abitazione e cioè il coniuge superstite. Sia l'Imu che la Tasi, quindi, se dovute, di norma gravano solo sul coniuge superstite e non sugli altri eredi.

LOCAZIONE A INTERVALLI NELL’ANNO
 – Se un immobile abitativo viene locato nel 2014 solo per i primi 4 mesi (e fino al 15° giorno di aprile) per rimanere poi sfitto dal 16° giorno al 31 maggio 2014 ed essere rilocato solo dal 01° maggio sino a fine anno, come va conteggiato il tributo e su chi grava?
Secondo i chiarimenti ministeriali giunti lo scorso 04 giugno 2014 con la pubblicazione delle FAQ sul sito del MEF, il tributo in una situazione simile, va calcolato per mesi, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
Fino al 30 aprile il proprietario dovrà versare la Tasi nella misura del 90% (se il comune non delibera nulla in merito) o nella percentuale stabilita dall’ente locale, facendo gravare sull’occupante la restante parte. Per il mese di maggio la Tasi graverà, invece, tutta sul proprietario, con l'aliquota degli altri immobili; mentre dal 1° giugno si tornerà ad applicare la suddivisione “possessore-detentore” con l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili locati.

FABBRICATI DI INTERESSE STROICO-ARTISTICO E FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI 
– I fabbricati di interesse storico-artistico sono soggetti a TASI e la base imponibile, come per l’IMU, è ridotta del 50% (FAQ del MEF del 04.06.2014).
Anche i fabbricati inagibili o inabitabili sono soggetti a TASI, ma la base imponibile, come avviene per l’IMU, è ridotta al 50% (FAQ del MEF del 04.06.2014).
La riduzione opera solo per il periodo dell'anno, in cui persiste tale condizione.
Non è sufficiente che il fabbricato sia di fatto inagibile: è necessario che sia stato dichiarato inagibile, con accertamento del Comune o con costi della perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva del contribuente (ai sensi del D.P.R. 445/2000), attestante la sussistenza delle condizioni di inagibilità. Il Comune può definire le caratteristiche che determinano l'inagibilità.
Se un immobile è sia inagibile che inabitabile, versa comunque la TASI e l’IMU con la riduzione del 50% della base imponibile.
Se un immobile è sia di interesse storico artistico, che inabitabile, versa comunque la TASI e l’IMU con la riduzione del 50% della base imponibile e non del 100% (le agevolazioni non sono cumulabili – si veda risposta Telefisco 2014).

AREE CONDOMINIALI E AREE SCOPERTE - Nella versione originaria della Legge di stabilità 2014 erano state escluse dalla TASI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Con la conversione in legge del DL n. 16/2014 del 06.03.2014 e, in particolare, con l’art.2 della L. n. 68/2014 con decorrenza dal 06.05.2014, è stato abrogato il comma 670 della legge di Stabilità 2014 e, dunque, non sono stati esonerati tali immobili dal tributo. Successivamente, il DL 16/2014 ha reintrodotto l’esonero.

CAPANNONI DI CATEGORIA “D”- I fabbricati di categoria catastale D, non censiti, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati calcolano il tributo con il criterio contabile (art. 5, co. 3, D.Lgs. 504/1992), prendendo a riferimento il costo di acquisto iscritto in contabilità, al lordo delle quote di ammortamento, aumentato di spese incrementative e rivalutato con gli indici ministeriali.
Su tale valore vengono calcolati Imu e Tasi fino ad arrivare a una rendita catastale. Una volta che il contribuente ha chiesto l'accatastamento, il valore contabile viene utilizzato temporaneamente, in attesa di adottare un valore catastale ordinario, il quale avrà effetti retroattivi.
Sarà, quindi, necessario conteggiare i conguagli, a debito o a credito, tra quanto versato in base al criterio contabile e quanto secondo il criterio catastale.
Se la rendita è stata attribuita nel corso del 2014, in sede di saldo il 16 dicembre 2014, sarà necessario adottare il valore catastale, anche se in acconto è stato applicato il criterio contabile.
E’, quindi, necessario verificare l'aliquota deliberata dal Comune ai fini Imu. Va ricordato che su questi immobili grava la quota statale di Imu, pari allo 0,76% dell'imponibile. I Comuni hanno la possibilità di aumentare l'aliquota fino all'1,06%.
Se il Comune ha fruito di tale potere, dato che la somma Tasi + Imu non può superare l'aliquota massima Imu, non si applica la TASI. L'unica eccezione riguarda i Comuni che, per attribuire agevolazioni all'abitazione principale, si sono avvalsi dello sforamento del tetto per lo 0,8 per mille.
Sempre in relazione ai fabbricati detenuti dalle imprese, si ricorda che per gli immobili merce delle imprese costruttrici non vale l'esenzione, prevista solo ai fini Imu (DL 102/2013).
Purtroppo, proprio a causa di tale esenzione, spesso la TASI è stata innalzata su tali immobili al massimo, nelle delibere comunali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

TASI: SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO PER I FALLIMENTI

NEL SILENZIO DEL LEGISLATORE, LA PROPOSTA DELLA FNC È IN LINEA CON LA DISCIPLINA ICI E IMU

La fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) ha diramato ieri, 15 ottobre 2014, un comunicato stampa con il quale invita i curatori/liquidatori a sospendere il pagamento della Tasi per gli immobili compresi in un fallimento o in una liquidazione coatta, per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale. 

Secondo la Fondazione, questa sarebbe la scelta più coerente da adottare in occasione del versamento del tributo, il cui primo acconto scade oggi, atteso che una tale disposizione era già stata adottata in passato per ICI e IMU.
Tale decisione deriva dalla necessità di fornire un aiuto concreto a coloro che devono gestire una situazione economica delicata.
In effetti, come fatto notare dalla Fondazione, a oggi, mancano indicazioni specifiche sulle modalità attuative della TASI in presenza di procedure concorsuali. La lacuna normativa sta generando incertezze tra gli operatori.

Normativa applicabile ai fini ICI e IMU - 
Ai fini ICI, per gli immobili facenti parte della massa fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, dovevano presentare al Comune di ubicazione degli immobili, una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Inoltre, si procedeva al versamento dell’imposta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Con l’IMU, tale disposizione era stata estesa anche agli adempimenti dichiarativi e al versamento di tale tributo.
L’articolo 9 comma 7 D.Lgs. 23/2011, infatti, richiama la normativa già applicabile all'Ici, in base alla quale per gli immobili inclusi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa vi è una sospensione dell'obbligo di pagare l'imposta comunale, a partire dalla data di dichiarazione del fallimento e fino al decreto di trasferimento, dato che il curatore fallimentare deve provvedere al versamento dell’intera imposta maturata in questo lasso temporale, in un'unica soluzione entro novanta giorni dal decreto di trasferimento.

Normativa TASI - La disciplina TASI prevede, attraverso il rinvio all'articolo 9 comma 3 D.Lgs. n.23/2011, che il versamento debba essere effettuato alle stesse scadenze dell'Imu, cioè al 16 giugno e al 16 dicembre. Il richiamo alla disposizione però non consente di estendere alla TASI anche l'ulteriore previsione IMU relativa alla sospensione dei versamenti durante la procedura fallimentare.
Il regime speciale ICI e IMU per i fallimenti non è normativamente stato esteso alla TASI.
Nelle more di futuri interventi normativi, secondo la Fondazione nazionale dei commercialisti sarebbe opportuno, in via interpretativa, estendere anche alla TASI le disposizioni valide ai fini ICI e IMU.
L'obbligo per i curatori fallimentari di pagare la Tasi sugli immobili acquisiti all'attivo fallimentare e in attesa di vendita, sarebbe incoerente con le scelte adottate fino a oggi dal legislatore.

Immobili in leasing -
 Infine, va sottolineato che il comma 672 della legge di stabilità 2014 ha precisato che, in caso di immobili in locazione finanziaria, il curatore sarà chiamato al versamento della Tasi per gli immobili utilizzati dalla società fallita, ma non riconsegnati alla società di leasing con un verbale.
La scadenza è poi quella ordinaria, dato che, non essendoci alcun fabbricato da cedere, non si applica la sospensione dell’articolo 10 co.6, D.Lgs. n.504/92, legata esclusivamente alla presenza di un bene da cedere.
Autore: Redazione Fiscal Focus

TASI: IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Il regime previsto per le abitazioni principali va applicato anche alle abitazioni assimilate, per legge o per regolamento comunale, a quella principale (FaqMEF Imu-Tasi del 4 giugno 2014). 
Le abitazioni assimilate all'abitazione principale sono escluse dall'Imu, ma soggette a Tasi (fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sono soggetti a entrambi i tributi).

Le assimilazioni ex lege - Le abitazioni assimilate, per legge, all'abitazione principale sono:
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un'unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il D.L. n. 102/2013 aveva previsto che l'assimilazione non operasse in caso di fabbricati di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Oggi la limitazione non viene prevista, dunque, è possibile che l'assimilazione all'abitazione principale operi, ex lege, anche per i fabbricati di lusso.

Quindi l'abitazione principale assimilata ex lege avrà lo stesso trattamento delle altre abitazioni principali e:
- se non è di lusso, sarà esclusa dal pagamento dell'Imu, ma soggetta a Tasi;
- se è di lusso, pagherà Imu con l'applicazione dell'aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune, compresa la detrazione.

Assimilazioni decise dal comune - Il Comune, può assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento:
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
- l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

Immobili in comodato ai figli/genitori - Uno dei casi più complicati da gestire ai fini TASI, che rientra tra le assimilazioni, è quello degli immobili concessi in comodato a figli o a genitori (parenti 1° grado in linea retta), che li utilizzano come abitazione principale.
Se è vero, infatti, che è possibile trattare tali immobili come fossero abitazioni principali, è altrettanto vero che l’equiparazione debba, tuttavia,essere prevista dal comune ed è comunquelimitata:
- alla quota di rendita non eccedente i 500 euro;
- o ai casi in cui l’ISEE familiare non supera i 15.000 euro annui.
Dunque, se, ad esempio, la rendita fosse pari a 600 euro, fino a 500 euro si applica l’aliquota dell’abitazione principale e la detrazione fissa e maggiorata per i figli, mentre per l’eccedenza si applica l’aliquota degli “altri immobili”, senza detrazioni.
Se, invece, l’ISEE familiare fosse inferiore a 15.000 euro annui, si applica l’aliquota dell’abitazione principale e le detrazioni, sull’intera rendita di 600 euro.

L’imposta grava solo su possessore
 - Inoltre, se si calcola la TASI su un’abitazione principale, anche se in via assimilata, come nel caso del comodato ai figli o genitori, l’obbligo di versamento ricade sul possessore e non sull’occupante (FAQ del MEF del 04.06.2014), ma questo è vero fino alla soglia dei 500 euro. Oltre i 500 euro, si applicano le regole degli “altri immobili” e quindi scatta anche la compartecipazione dell’occupante al tributo, assieme al possessore (10% - 30% o 10% in mancanza di delibera).

Anche per l'abitazione parzialmente locata la Tasi andrebbe pagata solo dal proprietario dell'immobile.
Se il comune non prevede l’assimilazione, l’immobile soggiace alle regole standard previste per “gli altri immobili”, e dunque si applicherà l’aliquota TASI per immobili diversi dall’abitazione principale e non si applicheranno le detrazioni. Si dovrà, inoltre, suddividere l’importo dovuto tra possessore e occupante (10%-30%), generando due f24 diversi, perché intestati a contribuenti diversi e con importi differenti.
Insomma ovunque ci si muove, si rischia di commettere errori.
La disciplina TASI più che una normativa tributaria, sembra un campo minato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

26 settembre 2014

PROROGA AL 30 NOVEMBRE 2014 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU TASI ENTI NON COMMERCIALI, PER GLI ANNI 2012 E 2013

E' stato firmato il 23 settembre 2014, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che differisce dal 30 settembre 2014 al 30 novembre 2014il termine per la presentazione della dichiarazione «IMU TASI ENC» -relativa agli anni 2012 e 2013 - previsto dal comma 2 dell’art. 5 del decreto 26 giugno 2014.
 
L'adempimento riguarda gli enti non commerciali in possesso di uno o più immobili destinati almeno parzialmente all’esercizio, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992.
 
La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica e secondo le modalità approvate con apposito Decreto ministeriale del 26 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio).   
 
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

22 settembre 2014

Nota di lettura IFEL sulla disciplina integrata IUC del 1 Settembre 2014 - DOWNLOAD

Si pubblica di seguito una Nota di lettura IFEL sulla disciplina integrata IUC (Tari, Tasi e IMU), istituita con la Legge di stabilità 2014 e modificata dal D.L. n. 16/2014.


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LE CASE VUOTE PAGANO LA TARI

IL MANCATO UTILIZZO NON ESONERA DALLA TASSA RIFIUTI
 Immobili vuoti soggetti alla Tari. Il mancato utilizzo di un locale o di un'area non esonerano il contribuente dal pagamento della nuova tassa rifiuti. È questa la posizione espressa dall'Ifel, con una nota del 1°settembre scorso, su una questione dibattuta da anni e che ha fatto registrare contrastanti prese di posizione della giurisprudenza, di legittimità e di merito, e del ministero dell'economia e delle finanze.
È di fondamentale importanza questa regola, evidenziata dall'Ifel in prossimità del termine di scadenza (30 settembre) per la redazione dei regolamenti sulle entrate.
Peraltro, i comuni avrebbero dovuto tenerne conto anche negli anni precedenti per i vecchi regimi di prelievo sui rifiuti. In passato, infatti, le amministrazioni locali hanno escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di mobili.
Nella nota Ifel, correttamente, viene precisato che la tassa è dovuta a prescindere dall'uso degli immobili, purché siano «potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani». Quindi, «indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico». La Tari si paga se l'immobile è suscettibile di produrre rifiuti. Sono soggetti gli immobili non utilizzati, se non allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. I principi fissati dalla Cassazione per la Tarsu, si legge nella nota, vanno osservati anche per la Tari. Stesso discorso vale per la Tares lo scorso anno.
In effetti la Cassazione (ordinanza 18022/2013), per esempio, con una delle ultime pronunce sulla questione de qua, ha ritenuto legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato. Per i giudici di legittimità, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti.
Sulla tassabilità degli immobili inutilizzati, però, Cassazione, giudici tributari e Ministero dell'economia e delle finanze sono andati in ordine sparso. E le amministrazioni comunali non hanno quasi mai applicato la regola stabilita dalla Suprema corte, la quale ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esenzione dal pagamento. Vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti.
Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002. Regola ribadita con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha ritenuto che l'esonero dal pagamento non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova dell'avvenuta cessazione di un'attività industriale (nel caso di specie, un oleificio).
Il Ministero dell'economia e delle finanze, invece, nelle linee guida che ha fornito ai comuni nel 2013 sulla Tares, ha sostenuto che non sono soggetti al pagamento le unità immobiliari privi di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.
Per il ministero, gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o ad attività commerciali e industriali non erano soggette al pagamento della Tares. Ma la tesi ministeriale si pone anche in contrasto con l'interpretazione che ha dato il legislatore dell'articolo 14 del dl 201/2011, contenuta nella relazione governativa, laddove ha chiarito che devono essere tassati tutti gli immobili «suscettibili» di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall'effettiva produzione.

FONTE: Italia Oggi

Autore: Di Sergio Trovato

4 settembre 2014

CONTRIBUTO UNIFICATO: UNO PER OGNUNO DEGLI ATTI D'ACCERTAMENTO IMPUGNATI

Una direttiva Mef, prima, la Stabilità 2014, dopo, hanno confermato che, anche in caso di ricorso cumulativo, il pagamento va fatto in base ai valori dei singoli avvisi
legalità
L'articolo 14 del Dpr 115/2002, che impone il pagamento del contributo unificato, ha natura tributaria ed è sottratto al potere dispositivo delle parti, motivo per cui il tributo risulta dovuto per ogni singolo atto impugnato anche se con un unico ricorso cumulativo.
È quanto si desume dalla sentenza 1634/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia.

Il fatto
La controversia in esame nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento emesso dalla segreteria della Ctp, con cui è stato intimato il pagamento, a titolo di contributo unificato, di un importo superiore al versato in occasione della proposizione di un unico ricorso avverso sette avvisi di accertamento.
Considerato il quadro normativo in materia, precedente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, l'importo del contributo unificato va determinato con riferimento al "valore della controversia" (articolo 12, comma 5, Dlgs 546/1992) e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso (articolo 14, comma 3-bis, Dpr 115/2002).
Ciò premesso, i giudici di merito sono stati investiti della questione inerente la determinazione del contributo nell'ipotesi di ricorso cumulativo proposto avverso una pluralità di atti.

La tesi del ricorrente
La parte ricorrente, per quantificare il "valore della controversia", in forza del rinvio di cui all'articolo 1 del Dlgs 546/9192, ha invocato l'applicazione delle norme processuali dettate dal codice di procedura civile.
Nel caso in esame, dunque, troverebbe applicazione l'articolo 10 cpc, in base al quale, nell'ipotesi di pluralità di domande proposte nello stesso processo, contro la medesima persona, il valore della causa è dato dalla somma delle domande proposte.
Similmente nel processo tributario, il contributo andrebbe parametrato alla somma dei valori degli atti impugnati e non al valore dei singoli atti separatamente considerati.

La tesi dell'ufficio
Di contrario avviso l'ufficio, per cui, nel caso concreto, non trovando applicazione il rinvio alle norme del codice di procedura civile, il contributo andrebbe corrisposto per ciascun atto impugnato, secondo i rispettivi valori.
La direttiva n. 2/2012 del ministero dell'Economia e delle Finanze ha, infatti, chiarito che nel processo tributario "in caso di un unico ricorso contro più atti … il contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori".
Detta linea difensiva troverebbe il suo avallo normativo nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 598, della legge di stabilità del 2014, di carattere interpretativo e chiarificatore, che, espressamente, impone il pagamento del contributo per ogni atto impugnato.

La pronuncia della Ctp
I giudici di merito hanno, in primo luogo, attestato la natura tributaria dell'articolo 14 del Dpr 115/2002, come tale intesa all'imposizione di un tributo e pertanto sottratta al potere dispositivo delle parti.
Da ciò deriva "l'immutabilità del criterio di determinazione dell'importo che, anche nel caso in cui il contribuente scelga (come in sua facoltà) di impugnare più atti con unico ricorso, va modulato secondo i parametri fissati dalla legge, sopra richiamati, che tengono conto dell'importo del tributo relativo ad ogni atto".

In tale prospettiva, risulta non pertinente il rinvio alle richiamate norme processuali civili che disciplinano i criteri per determinare la competenza del giudice, in base al valore della controversia e stabiliscono che, in caso di più domande, si abbia riguardo al valore complessivo.
È evidente, infatti, la natura sostanziale e non processuale delle norme tributarie applicabili al caso che disciplinano l'imposizione di un tributo, "il cui importo è "per definizione" predeterminato per legge e non è modificabile per iniziativa del contribuente che opti per la proposizione di un unico ricorso contro una pluralità di avvisi".

L'accoglimento dell'opposto assunto, invero, comporterebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che sceglie di proporre un ricorso cumulativo e il contribuente che opta per la proposizione di un ricorso per ciascun atto impugnato.

Sulla base di queste argomentazioni, la Ctp ha concluso "che anche precedentemente all'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014, l'interpretazione della normativa allora vigente prevedesse l'imposizione del contributo in ragione del valore di ciascun atto impugnato (vale a dire, ex art. 12 comma 5 citato, secondo l'importo della pretesa erariale), essendo a tal fine irrilevante la scelta del contribuente di presentare ricorso cumulativo avverso una pluralità di atti impositivi".
Ne è conseguito il rigetto del ricorso.
Autore: Dora De Marco, Fonte: FiscoOggi

NOTIFICA “DIRETTA” O TRAMITE MESSO: ALLA POSTA, MA CON REGOLE DIVERSE

La disciplina normativa delinea modalità e tempi da rispettare con attenzione per evitare che venga dichiarata l’inammissibilità della costituzione nel giudizio tributario
testo alternativo per immagine
La disciplina della notificazione degli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie soggiace a una compiuta regolamentazione, rinvenibile negli articoli 16 (quanto alle modalità) e 17 (contenente alcune regole particolari in relazione al luogo in cui effettuare la notifica) del Dlgs 546/1992.
Delle varie modalità possibili, in questa sede viene esaminata – evidenziando gli adempimenti processuali collegati – la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, rispettivamente in via “diretta” (articolo 16, comma 3) oppure “a mezzo... di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria…” (comma 4).

La notificazione in via “diretta” a mezzo del servizio postale 
In base al comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992, sia le parti private che l’ufficio possono eseguire le notificazioni “anche direttamente (cosiddetta notificazione “diretta”, cioè senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore, ndr) a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto…”.
La notificazione postale “diretta”, in base all’articolo 38, comma 2, Dlgs 546/1992, può essere utilizzata anche notificare le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Di contro, stante il disposto del successivo articolo 62, comma 2 (per il quale “Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto”), detta modalità non è ammessa nel giudizio di legittimità, in quanto non prevista dal codice di procedura civile.
La disciplina della notificazione “diretta” via posta è quella delle corrispondenze raccomandate “ordinarie” di cui al Dpr 655/1982. Di conseguenza, non si applicano le formalità previste per le notificazioni a mezzo del servizio postale eseguite dall’ufficiale giudiziario o da altro agente notificatore ai sensi dell’articolo 149 cpc e della legge 890/1982 (Cassazione, sentenze 17598/2010, 7370/2011, 6906/2014 e 12498/2014).

Notificazione “diretta” a mezzo servizio postale, in busta chiusa in luogo del plico
Come anticipato, in base all’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, la notificazione eseguita “direttamente” tramite il servizio postale si effettua “mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento…”.
Con riguardo all’inciso sottolineato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
  • il vizio della notificazione postale con busta chiusa, anziché del plico, “costituisce una mera irregolarità se… il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati …” (Cassazione, sentenze 8172/2011, 19519/2011, 30747/201, 966/2013, 9576/2013, 18252/2013 e 23117/2013); in questa ipotesi, ha precisato la Corte suprema, per la valutazione della tempestività dell’invio postale, fa fede la data di spedizione (Cassazione, sentenze 3146/2011, 8172/2011, 30747/2011 e 9576/2013)
  • laddove, invece, la controparte costituita contesti il contenuto della busta e la riferibilità dell’invio al notificante, è “onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata” (stessa giurisprudenza richiamata nel punto precedente)
  • l’impiego della busta anziché del plico, laddove l’atto venga ricevuto dal destinatario, che tuttavia non si sia costituito in giudizio, rende nulla la notificazione e il giudice adito deve ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 cpc; l’eventuale sentenza emessa senza che sia stato disposto il rinnovo della notifica è affetta da nullità (Cassazione, sentenze 8846/2010, secondo cui, in questo caso, il vizio di nullità scaturisce dalla violazione di un requisito essenziale di forma).
Notificazione del ricorso o dell’appello principale in via “diretta” a mezzo del servizio postale
Laddove il ricorso o l’appello principale siano stati notificati in via “diretta” a mezzo del servizio postale, devono essere tra l’altro garantiti alcuni specifici adempimenti procedurali, la cui omissione o intempestività è sanzionata con l’inammissibilità dell’atto. Eccoli nel dettaglio.

Deposito di fotocopia della ricevuta di spedizione postale
In base agli articoli 22 (per il ricorso) e 53 (che rende applicabile all’appello la disciplina dell’articolo 22) del Dlgs 546/1992, gli atti introduttivi del giudizio tributario di primo e secondo grado devono essere depositati presso la segreteria della Commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla loro proposizione.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 22 stabilisce, tra l’altro, che il ricorrente, entro il precisato termine, a pena d’inammissibilità, deposita la “fotocopia della ricevuta… della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha sottolineato che il mancato deposito, nel termine per la costituzione in giudizio, della ricevuta “è sanzionata - al pari dell’omesso deposito della copia del ricorso - con l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (conf. Cass. 24182/06, 1025/08)” (Cassazione, sentenze 7373/2011, 8664/2011 e 10312/2011), né attraverso la tardiva produzione del documento mancante (Cassazione, sentenza 20787/2013).
Sul punto, è stato altresì chiarito che, poiché la data di spedizione del plico, indispensabile per il controllo della tempestività della notifica, “è normalmente riportata anche nell’avviso di ricevimento…, la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente (vale a dire, entro il termine per la costituzione in giudizio, ndr) l’avviso di ricevimento del plico” (Cassazione, sentenze 23593/2012 e 7645/2014).
Nonostante quanto precisato dalla giurisprudenza da ultimo richiamata, prudenzialmente, in caso di notificazione del ricorso o dell’appello principale in via “diretta” a mezzo del servizio postale, si deve provvedere, entro il termine per la costituzione in giudizio, al deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della fotocopia della ricevuta di spedizione dell’impugnazione oltre che degli altri documenti allegati all’atto di impugnazione.

Deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata
Al fine di dimostrare l’effettiva ricezione da parte del destinatario non costituito in giudizio del ricorso/appello spedito a mezzo del servizio postale e, quindi, la corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorrente/appellante è tenuto a depositare presso la segreteria della Commissione tributaria copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per l’invio dell’atto.
Al riguardo, con orientamento consolidato, la Cassazione ha chiarito che “nel processo tributario, allorché l’atto di appello (ma il medesimo principio vale anche con riguardo al ricorso, ndr) sia notificato a mezzo del servizio postale… e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini… per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto” (Cassazione, sentenze 23188/2012, 12284/2013 e 16906/2013).
Il termine ultimo entro il quale deve essere effettuato il deposito in questione è stato fissato dalla giurisprudenza di legittimità nei venti giorni liberi prima della data di trattazione, previsti dal comma 1 dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992 per il deposito dei documenti (Cassazione, sentenze 3006/2008, 3343/2011 e 4340/2011).

Deposito di copia dell’appello presso la segreteria del giudice a quo
Con specifico riguardo alla ritualità dell’atto di appello, occorre altresì tener conto di quanto stabilito dall’articolo 53, comma 2, secondo periodo, del Dlgs 546/1992, ai sensi del quale: “Ove il ricorso non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
Il deposito di copia dell’appello presso la Ctp a quo deve essere effettuato entro il termine – di trenta giorni dalla proposizione del ricorso/appello – stabilito per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, secondo quanto chiarito con orientamento consolidato dalla Corte costituzionale (sentenze 321/2009, 43/2010, 17/2011 e 141/2011) e dalla Cassazione (tra le più recenti, 8963/2013, 202532013, 4817/2014, 4818/2014, 4819 /2014 e 12861/2014).
Per garantire la corretta esecuzione dell’onere in parola e per evitare possibili contestazioni di controparte o rilievi d’ufficio da parte del giudice, è altresì necessario: allegare alla copia dell’appello depositato presso la segreteria della Ctp che ha emesso la sentenza impugnata la fotocopia della ricevuta della spedizione del medesimo atto per raccomandata a mezzo del servizio postale; depositare, in sede di costituzione in giudizio presso la Ctr, oltre ai documenti di rito, anche la copia della ricevuta in cui la segreteria del giudice di prime cure attesta l’avvenuto deposito presso di essa della copia dell’atto di appello.

Notificazione a mezzo del servizio postale tramite messo comunale o messo “autorizzato”
In base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, del Dlgs 546/1992, l’ufficio (non le parti private, quindi) provvede alle notificazioni degli atti del processo tributario anche “a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria (di seguito, per brevità, messo “autorizzato”) con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2”, vale a dire secondo le norme in tema di notificazioni dettate dal codice di rito civile.
Ai messi, dunque, è consentito procedere alle notificazioni anche avvalendosi del servizio postale.
In questa ipotesi, non trattandosi di notificazione eseguita “direttamente”, occorre fare riferimento alla disciplina dell’articolo 149 cpc e alle specifiche modalità fissate dalla legge 890/1982.
Al proposito, va ricordato che, nel caso in cui l’agente abbia notificato l’atto tramite il servizio postale, tenuto conto del generale principio di “anticipazione degli effetti” – principio in virtù del quale, gli effetti di ogni tipo di notificazione devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante (e sempre che il procedimento notificatorio si perfezioni nei confronti del destinatario), al solo compimento delle formalità a esso direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto all’agente notificatore, essendo la successiva attività di quest’ultimo sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo – la tempestività della notificazione deve essere verificata in modo diverso a seconda che la spedizione postale sia stata eseguita:
  • dal messo comunale (o dall’ufficiale giudiziario), nel qual caso la tempestività va valutata con riguardo alla data in cui l’atto è stato consegnato all’agente notificatore, anche quando la spedizione del piego sia stata da questi effettuata a distanza di giorni dalla consegna stessa
  • dal messo “autorizzato” dell’ufficio, nel qual caso la tempestività va verificata con riguardo al giorno in cui l’atto è stato da questi consegnato all’ufficio postale per il successivo inoltro al destinatario (in pratica, non opera l’anticipazione degli effetti, perché il messo “autorizzato” non è soggetto terzo rispetto all’ufficio notificante).
Adempimenti procedurali
Laddove l’appello principale dell’ufficio sia stato notificato a mezzo del servizio postale tramite l’intermediazione del messo comunale o del messo “autorizzato”, per assicurare la ritualità dell’impugnazione, è necessario provvedere a:
  • depositare copia integrale del gravame, completo di copia della relata di notificazione e della fotocopia della ricevuta della spedizione, presso la segreteria della Ctp che ha emesso la sentenza impugnata, entro il termine di trenta giorni dalla notifica
  • depositare, in sede di costituzione in giudizio presso la Ctr, l’appello in originale completo della relazione di notificazione, gli altri documenti di rito e la copia della ricevuta in cui la segreteria della Commissione tributaria provinciale attesta l’avvenuto deposito presso di essa della copia dell’atto di appello.
Conclusioni
È bene dunque puntualizzare in sintesi che, al fine di evitare eventuali declaratorie di inammissibilità della costituzione nel giudizio di secondo grado, nel caso di notificazione dell’appello eseguita avvalendosi del servizio postale occorre distinguere due ipotesi, che soggiacciono a regime diversificato:
  • laddove l’interessato (parte privata o ufficio) si avvalga in via “diretta” del mezzo postale, per la ritualità della costituzione in giudizio è richiesto il deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, di “copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” (articolo 22, comma 1, Dlgs 546/1992, richiamato dal successivo articolo 53)
  • laddove, invece, lo strumento postale venga utilizzato dall’agente notificatore (ufficiale giudiziario per la parte privata; ufficiale giudiziario, messo comunale o “autorizzato”, per l’ufficio), sempre il comma 1 dell’articolo 22 richiede il deposito in segreteria “dell’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”.
Autore: Massimo Cancedda, Fonte: FiscoOggi

COMUNI: ANCORA UNA SETTIMANA PER TRASMETTERE LE DELIBERE TASI

Scade il 10 settembre il termine per l'invio telematico degli atti. Si potrà così rispettare l'appuntamento del 16 ottobre per il pagamento della prima rata, già rinviato a giugno
Gli enti locali che non vi hanno provveduto entro il 23 maggio devono approvare i regolamenti e le delibere riguardanti aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili, e inserirli nel portale del Federalismo fiscale. L'operazione consentirà di chiamare i contribuenti al versamento della prima rata della Tasi entro il prossimo 16 ottobre.Il dipartimento delle Finanze, con una nota Prot. n. 28926 Roma del 2 settembre 2014, ricorda le modalità di trasmissione, gli effetti del mancato invio e la natura dei documenti da pubblicare.


Le modalità d'invio:
La trasmissione degli atti deve avvenire esclusivamente in via telematica, con l'inserimento nel portale del Federalismo fiscale. La nota ministeriale specifica che non saranno presi in considerazioni altri sistemi di spedizione, quali posta tradizionale, fax o posta elettronica, anche se certificata.I Comuni, per accedere al portale, devono essere in possesso delle necessarie credenziali. Per ottenerle o per eventuali difficoltà relative all'accesso, sul sito è disponibile una sezione con le opportune istruzioni operative.

Gli effetti del mancato invio:
La pubblicazione degli atti sul sito delle Finanze entro il 18 settembre costituisce la condizione di efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e dei relativi regolamenti.
Il mancato invio entro il 10 settembre comporterà l'applicazione, per il 2014, dell'aliquota base dell'1 per mille e lo slittamento del pagamento al 16 dicembre, in unica rata.In questa ipotesi, però, bisognerà tenere conto che l'aliquota complessiva di Tasi e Imu non può essere superiore a quella fissata per la sola Imu al 31 dicembre 2013.Anche le eventuali agevolazioni per le abitazioni principali sono legate all'approvazione delle delibere e alla loro pubblicazione. Pertanto, i Comuni che vogliono abbattere l'imposta per questo tipo di immobili, dovranno provvedere a inserire tempestivamente la delibera nel portale.

La natura degli atti da trasmettere:
La nota delle Finanze precisa che non saranno presi in considerazione (quindi, non saranno pubblicati) atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle aliquote o di approvazione dei regolamenti, quali, ad esempio, prospetti riepilogativi delle aliquote, comunicati degli uffici comunali o altri documenti con semplici proposte, ancora da sottoporre al Consiglio comunale. Né influisce sul termine del 10 settembre la proroga concessa fino al 30 dello stesso mese per l'approvazione del bilancio degli enti locali.
 
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