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25 luglio 2018

APERTURA DEL MERCATO POSTALE: "IL DECRETO E' FATTO"

La fine del monopolio di Poste Italiane è prossima con apposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 2 novembre 2017, del parere sul documento di consultazione in materia di notificazioni a mezzo posta. Il parere è stato reso ai sensi dell’art. 22 della Legge 287 del 1990 e consente all’Agcom di esprimere il proprio avviso su iniziative che riguardano la concorrenza del mercato.


La legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 aveva disposto l’abrogazione del regime di esclusiva in favore di Poste Italiane, dei servizi di notifica a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada e la conseguente abrogazione delle previsioni dl decreto legislativo 261/1999 correlate a tale regime.

A distanza di quasi un anno il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per questi due servizi postali. “Si compie un passo decisivo per l’effettiva apertura del mercato ad altri operatori presenti nel settore delle consegne postali”, sottolinea il ministro, precisando che questo consentirà un importante abbattimento dei costi per le amministrazioni dello Stato.

Tale decreto verrà ora inviato alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, così si completerà la fase di regolamentazione avviata appunto nel 2017 dalla Legge per la concorrenza con l’abrogazione della norma che prevedeva l’affidamento esclusivo del servizio a Poste Italiane e proseguita con la pubblicazione della delibera numero 77 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

I requisiti per entrare in possesso della licenza, che verrà rilasciata dal Mise, sono fissati dal Regolamento dell’Agcom approvato nel febbraio scorso. Le imprese interessate potranno richiedere l’abilitazione per entrambi i servizi o anche solo per uno: le licenze saranno differenziate su base nazionale o regionale, in ragione dei limiti territoriali entro i quali il titolare è legittimato a esercitare il servizio.

Saranno necessari, però, alcuni requisiti di affidabilità che vanno dalla produzione di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari a 100 mila euro per la licenza nazionale e a 20 mila per quella regionale, alle certificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di non trovarsi in uno stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.  
È, altrettanto evidente, tuttavia, che una effettiva apertura del mercato non può essere realizzata se non considerando che l’unitarietà del processo di notificazione può essere assicurata, introducendo apposite garanzie, da una pluralità di soggetti aggregati in forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività.

Dunque, le esigenze di affidabilità e di corretta esecuzione del servizio richieste dal legislatore, possono essere assicurate ove sia garantita la riconducibilità, sotto ogni profilo di responsabilità, della gestione dell’intero ciclo di fornitura del servizio ad un unico soggetto, in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sull’intera rete postale di operatori aggregati.

Tali funzioni vengono esercitate attraverso la predisposizione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi; la determinazione delle tariffe dei settori regolamentati; la definizione di criteri di separazione contabile e la regolamentazione del servizio universale.
L'Autorità vigila, inoltre, sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze e autorizzazioni; effettua il monitoraggio e l'analisi dei mercati postali; controlla e verifica il rispetto degli standard di qualità del servizio postale.

13 luglio 2018

I BASSI CONSUMI INCHIODANO LE FALSE ABITAZIONI PRINCIPALI


La Cassazione con la sentenza 14793/2018 ha sancito un grande principio di diritto, il disconoscimento dell’abitazione principale ai fini Ici svelata dai bassi consumi elettrici.

Tale decisione per analogia ricomprende anche la disciplina Imu ed è di notevole interesse soprattutto per quanto concerne le abitazioni turistiche.

Ripercorrendo la qualificazione di abitazione principale della norma dell’Ici appare chiaro come il soggetto passivo in tale fattispecie fosse colui che avesse avuto la residenza anagrafica nel dato immobile, altra precisazione era che l’abitazione sarebbe stata quella in cui si configurasse la dimora abituale di contribuente e famiglia. Quindi, per l’Ici, poteva esserci un’abitazione principale anche senza l’esistenza della residenza anagrafica.

Contrariamente nell’Imu, l’abitazione principale coincide con quella in cui proprietario e famiglia dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Dunque non è condizione sufficiente la residenza occorre a sostegno la dimora abituale come condicio sine qua non.

Detto ciò, la fattispecie esaminata dalla Cassazione basa la sua analisi su elementi presuntivi, i consumi elettrici.

Tali elementi, a parere della Corte rivestono carattere di sufficiente convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel Comune, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale.

Dunque, all’amministrazione viene riconosciuto il potere di negare l’agevolazione “abitazione principale” se i consumi sono sufficientemente bassi da condurre l’ipotesi di non essere la dimora abituale del contribuente.  

Nondimeno la sentenza riveste carattere d’importanza in quanto individua indici presuntivi sulla sussistenza della dimora abituale utili per rilevare i casi di occupazioni delle case turistiche. Difatti, diventano indici di presunzione di tale “abitualità” non solo i consumi ridotti, bensì l’assenza del medico curante e la frequenza scolastica dei figli in altro comune.

Va ricordato che sempre la Cassazione, ordinanza 8017/2017, ha precisato che per ottenere l'agevolazione fiscale conta anche la categoria catastale. Non spetta l'esenzione se l'immobile è inquadrato catastalmente come ufficio o studio. La classificazione catastale dunque è decisiva e dal 2008 a tutt'oggi, sono escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli).

6 luglio 2018

RASSEGNA DEL SEMINARIO DI STUDIO ROMA CAPITALE TRIBUTI LOCALI - LUGLIO 2018


Nei giorni 4 e 5 luglio 2018 la Geropa ha tenuto presso gli uffici dell’assemblea Capitolina, in Via della Greca 5 a Roma un seminario di studi sui tributi locali.


Gli argomenti si sono articolati lungo tre filoni principali, i tributi locali: novita’ contenute nel dl “fiscale” e nella legge di bilancio 2018 reclamo, mediazione tributaria e potere di riesame dell’amministrazione pubblica; i controlli dell’ente locale sull’attività di equitalia quale agente contabile ex art. 97 del tuel e la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale.

I relatori che si sono susseguiti sono stati l’Avv. Gianluca Giattino, dirigente di Æqua Roma, il Dott. Massimo Ancillotti, Vice Comandante generale della Polizia Locale di Roma, il Dr. Emiliano Limiti, Direttore Amministrazione e Finanza AMA s.p.a., il Prof. Dott. Giampaolo De Paulis, Esperto tributario, già Direttore Ufficio Federalismo Fiscale Mef, Prof. di scienza delle Finanze presso la scuola Ispettori e Sovraintendenti Guardia di Finanza, il Prof. Avv. Sergio Trovato, Consulente di società private e amministrazioni pubbliche, Giornalista, Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia, Anci, Legautonomie, l’Avv. Alessio Foligno, Autore di diversi libri, articoli e pubblicazioni scientifiche e di docenze in materia di entrate tributarie e diritto amministrativo e l'amministratore di Geropa Srl Rocky Rossini, nonchè Tributarista e consulente per la Pubblica Amministrazione, esperto nella gestione e riscossione delle Entrate Locali.

Ognuno dei quali ha apportato il suo valido bagaglio di conoscenza e l’ha messo a disposizione dei partecipanti intervenuti numerosi alle due giornate di formazione, fortemente promosse dallo stesso assessore al Bilancio e Società Partecipate di Roma Capitale Dott. Gianni Lemmetti, e dal Dott. Stefano Cervi, Direttore del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale.

L’evento ha avuto inizio il giorno 4 luglio alle ore 9.30 con i saluti inaugurali del Dott. Stefano Cervi, Direttore del Dipartimento, aprendo così la prima giornata di studi incentrata sull’esposizione dell’avvocato Sergio Trovato relativa alla riscossione delle Entrate Locali e delle scelte delle Amministrazioni. A conclusione del suo intervento ha preso la parola il Dr. Emiliano Limiti, Direttore Amministrazione e Finanza AMA s.p.a. che ha illustrato le attività e le esperienze di AMA s.p.a. in una serie di azioni svolte per la lotta all'evasione e alle utenze fantasma.

La ripresa dei lavori è stata a cura di Rocky Rossini, che ha catturato l’attenzione degli iscritti con le attività di controllo del concessionario della riscossione e sulle quote inesigibili. La mattinata è stata portata a termine con la relazione del Avvocato Trovato sugli istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Il giorno 5 luglio è stato il Professor Giampaolo De Paulis, Direttore Ufficio Federalismo Fiscale Mef durante la stesura del Dlgs 507/93,  a dare avvio alle lezioni, ha delineato le linee generali della riscossione delle entrate locali, introducendo lo strumento principe per la riscossione diretta degli enti locali: l’ingiunzione.

Ha proseguito poi il Dottor Massimo Ancillotti, Vice Comandante generale della Polizia Locale di Roma, con un’esposizione mirata circa la riscossione delle entrate locali del Contributo di Soggiorno e le azioni di recupero, descrivendone i minuziosi procedimenti da attuare anche con l’intervento anche di alcuni componenti della squadra operativa in forza alla Polizia Locale di Roma Capitale.

La ripresa dei lavori è stata a cura dell’avv. Gianluca Giattino, dirigente di Æqua Roma, il quale ha illustrato le attività e le esperienze di Æqua Roma che hanno permesso di ottenere risultati eccellenti in materia di gestione Entrate Locali. Ha concluso la giornata l’avvocato Alessio Foligno, autore del libro L'ingiunzione fiscale con una relazione riguardante l’intera disciplina dell’ingiunzione e dei procedimenti per la riscossione coattiva.


Ringraziamo il Comune di Roma per la promozione del seminario e l'entusiasmo dimostrato, i relatori per la loro professionalità e disponibilità ma soprattutto i partecipanti per la fiducia che hanno riposto nella nostra società.

3 luglio 2018

I CONIUGI, LE SEPARAZIONI DI FATTO E LE DETRAZIONI ICI/IMU


Geropa Srl, società che svolge sul territorio nazionale attività formativa, consulenziale, di supporto ed affiancamento agli Uffici Tributi tratta le più rilevanti novità normative e pronunce giurisprudenziali che riguardano Amministrazioni locali e Società pubbliche:

Sempre più frequente è il caso in cui due coniugi vivono separati in due immobili diversi, e questo può accadere sia perché sono legalmente separati (o divorziati), sia per motivi contingenti, ad esempio quelli di lavoro. In tal caso, i coniugi sono separati “di fatto”.

Tralasciando che esisterebbe un obbligo alla coabitazione per legge dei coniugi non separati legalmente, fatti salvi casi particolari e concordati, uno di questi potrebbe essere appunto un motivo di lavoro, non possiamo non fare i conti con la realtà che sempre più spesso gli uffici si trovano a dover gestire quotidianamente. Una coppia non separata legalmente ma con due residenze diverse. In tale caso entrambe le abitazioni sono principali e quindi dovrebbero godere dell’esenzione ICI o dell’IMU agevolata a partire dal 2012.

La Cassazione, con sentenza del 15 giugno 2010, ha stabilito che l’esenzione in questo caso spetta solo all’immobile che è residenza del nucleo familiare e che quindi non spetta al componente del nucleo familiare che se ne “distacca”. L’immobile non più esente viene considerato come “seconda casa” (quindi con aliquote maggiorate) e che il comune ha titolo di chiedere anche gli arretrati fino a 5 anni.

Seguendo lo stesso filone dunque, ai fini della spettanza della detrazione per le abitazioni principali occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale. Ricordiamo che, un’abitazione può essere ritenuta principale soltanto se nella stessa, dimorano sia il contribuente che i suoi familiari.

La conseguenza è che, per il sorgere del diritto alla detrazione, non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se il coniuge, non separato legalmente, dimori altrove. Dunque, la conclusione è che nessuno dei due immobili, se abitati in via esclusiva dagli stessi, può essere considerato abitazione principale.

Questo è il principio statuito anche dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12050 del 17/05/2018, che conferma l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Necessario è compiere altresì un distinguo tra tale fattispecie, coniugi che abitano in due case diverse nello stesso comune, che dunque andrà trattata con le modalità descritte dalla giurisprudenza dimerito e dalle norme sempre più chiare del Legislatore e il caso in cui i coniugi abitano in due case diverse in Comuni diversi.

In tale ultimo caso è pacifico che entrambi i coniugi possano usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale. In quanto le unità immobiliari dislocate presso comuni differenti suppongono l’esistenza di “motivi contingenti” che dunque giustificherebbero il mancato obbligo della coabitazione e di contro supporterebbero l’adeguata corresponsione della detrazione.

In conclusione in presenza di due immobili nel medesimo comune solo per uno è possibile usufruire delle agevolazioni. Al contrario se la residenza dei coniugi è in due comuni diversi è possibile che entrambe siano considerate “abitazione principale” se lo spostamento del domicilio e residenza sia determinato da effettive necessità e non abbia come fine l’elusione.
 
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