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24 febbraio 2015

IMU AGRICOLA, VERSAMENTI AL 31 MARZO SENZA SANZIONI NÉ INTERESSI

C'è più di un mese per mettersi in regola sull'Imu agricola, dopo la tempesta normativa che ha condotto moltissimi contribuenti a versare importi sbagliati entro il termine del 10 febbraio. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre, era stata infatti spostata prima al 26 gennaio 2015 e, successivamente, al 10 febbraio 2015 con il Dl 4/2015).
La mini sanatoria, che consiste nella possibilità di effettuare il versamento complessivo dell'Imu sui terreni agricoli entro il 31 marzo 2015 senza l'applicazione di sanzioni e interessi, è il risultato di un emendamento approvato alla commissione Finanze e Tesoro del Senato nel corso della discussione del Dl sull'Imu agricola.
Per il presidente della Commissione, Mauro Marino, si tratta di un risultato importante: «È stato accolto all'unanimità un emendamento del relatore secondo il quale non saranno applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015».
L'emendamento era stato presentato da Federico Fornaro (Pd). Un'altra proposta del relatore passata all'unanimità prevede il diritto al rimborso da parte del Comune per il contribuente che abbia pagato l'Imu sui terreni agricoli ma sia esentato con le nuove norme (che esentano dal pagamento i Comuni montani).

Inoltre viene estesa dal 2014 al 2015 l'esenzione per le aree agro-silvo-montane a proprietà collettiva. A questo punto per chi non ha versato l'Imu sui terreni o ha effettuato solo un versamento parziale si tratta di rifare i conti tenendo presente i complessi meccanismi di esenzione (l'elenco dei Comuni totalmente e parzialmente montani è reperibile sul sito del Sole 24 Ore) e saldare il conto.

TRIBUTI LOCALI - ICI ACCERTAMENTI

L’obbligo di allegazione non include gli atti irrilevanti o giuridicamente noti

In tema d’imposta comunale sugli immobili (Ici), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. n.212/00, art.7, (cosiddetto Statuto del Contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le Delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità̀ di legge relative alla loro pubblicazione (cfr sentenze n.7044/14, n.25371/08 e ordinanza n.13105/12).

Cassazione –sentenza n.1301 – 4 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 Cassazione – sentenza n.1298 – 3 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 Cassazione – sentenza n.1295 – 3 dicembre 2014 – 26 gennaio 2015 

10 febbraio 2015

IMU AGRICOLA, DOPO DUE RINVII ENTRO OGGI SI PAGA L’IMPOSTA 2014

Scade oggi il termine ultimo per il versamento dell’Imu agricola relativa al 2014. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre, è stata infatti spostata prima al 26 gennaio 2015 e, successivamente, al 10 febbraio 2015 (con decreto legge n.4/2015). Questa scadenza, peraltro, è richiesta in forza di un decreto legge che non risulta ancora convertito e quindi, per conservare piena efficacia il decreto dovrà esserlo entro sessanta giorni dalla pubblicazione; la mancata conversione può determinare la perdita di efficacia retroattivamente.

Per stabilire i terreni soggetti a imposta municipale è necessario accedere al sito internet dell’Istat, consultare l’elenco dei Comuni italiani e verificare se il Comune è considerato montano (T), parzialmente montano (P) o non montano (NM). 
L’esenzione si applica solo in tre casi:
-ai terreni collocati in Comuni montani, indipendentemente da chi li possiede;
-ai terreni posti in Comuni parzialmente montani solo se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
-ai terreni posti in Comuni parzialmente montani, posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) e concessi in affitto o in comodato a soggetti in possesso delle medesime qualifiche professionali.
L’imposta si applica nei modi ordinari, quindi si assume la tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2014, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75, per i coltivatori diretti o Iap o 135 per tutti gli altri. Si fa notare che il coefficiente pari a 75 troverà applicazione esclusivamente per il calcolo dell’imposta dei terreni posti in Comuni non montani poiché, nei Comuni parzialmente montani, l’esenzione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali è totale.
I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto a un’ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Il comma 8-bis del decreto legge 201/2011, introdotto dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede l’esenzione da imposta per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6mila euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e l’applicazione dell’imposta per scaglioni oltre il predetto importo. Nello specifico, si applicano le seguenti riduzioni di importo decrescente all'aumentare del valore dell’immobile:
riduzione del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6mila euro e fino a 15.500 euro;
riduzione del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
riduzione del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32mila euro.
Alla base imponibile ottenuta si applica l’aliquota che è pari al 7,6 per mille, a meno che i Comuni non abbiano deliberato un’aliquota specifica.
Il versamento va eseguito entro oggi mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “3914”; l’imposta a debito, inoltre, può essere compensata con altri tributi e contributi a credito. Come previsto dal Dl 201/2011, il versamento può essere eseguito anche con bollettino di conto corrente postale, in alternativa al modello F24.
Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione pari al 30 per cento. Resta ferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto più elevata quanto veloce è la regolarizzazione della posizione:
se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo
se il versamento viene effettuato entro 30 giorni la sanzione è invece pari al 3% (1/10 del 30%);
se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%);
se il versamento viene effettuato entro un anno, la sanzioni è pari a 3.75% (1/8 del 30%).
In ogni caso sono dovuti gli interessi calcolati sul tasso annuo che, a partire dal 1° gennaio 2015 è pari allo 0,5 per cento.

Fonte: IlSole24Ore
Autori: Alessandra Caputo - Gian Paolo Tosoni

5 febbraio 2015

IMU TERRENI AGRICOLI, PRIME INDICAZIONI OPERATIVE


In base a quanto stabilito dal D.L. n. 4/2015, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli ubicati in comuni classificati parzialmente montani è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un coltivatore diretto o a un imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola. Lo ha ribadito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/DF, con cui chiarisce anche che l’aliquota base dello 0,76% è sempre applicabile, salvo che comuni abbiano deliberato una diversa specifica aliquota per la categoria terreni agricoli.

Con l'emanazione del D.L. n. 4/2015, sono stati definiti - dall'anno di imposta 2014 - i nuovi criteri per l'applicazione dell'esenzione per l'IMU sui terreni agricoli.
Per quanto riguarda l'annualità 2014, l'imposta complessivamente dovuta, determinata secondo i nuovi criteri, deve essere versata entro il 10 febbraio 2015.
L'esenzione si applica:
a) a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore)
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
In questa seconda ipotesi, non rientrano nel perimetro di applicazione dell'esenzione i terreni posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, vale a dire posseduti dai cosiddetti rentiers.

Terreni concessi in comodato o affitto a CD e IAP

Ai fini dell'esatto inquadramento della disposizione secondo cui:
"l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola",
la nella risoluzione n. 2/DF/2015 del Dipartimento delle Finanze rileva che la norma introduce una deroga al principio secondo cui, ai fini dell'esenzione sub b), i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.
Pertanto, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.

Aliquota applicabile

Per quanto riguarda, invece, l'aliquota da applicare per la determinazione dell'IMU dovuta dai contribuenti, si deve fare riferimento all’art. 1, comma 692, legge n. 190/2014, secondo cui
"Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 […], a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote".
Ad esempio
Se un comune, per l'anno 2014, ha stabilito un'aliquota pari allo 0,6% per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e Al9, un'aliquota pari allo 0,9% per le aree fabbricabili e un'aliquota pari all'1% per tutti gli altri immobili, l'aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari a 0,76%, non avendo il comune approvato un'aliquota specifica per i terreni agricoli.

Rimborso o compensazione

I soggetti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri - introdotti, a partire dal 2014, dal D.L. n. 4/2015 - sono esenti dall'IMU hanno diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.

Chiarimenti della circolare Anci Emilia Romagna

Scompare l'esenzione dall'IMU per i terreni a proprietà collettiva indivisibile: lo afferma una circolare emessa dall'Anci Emilia Romagna
IMU terreni agricoli ex montani, arrivano altre novità: una circolare diffusa dall'Anci Emilia Romagna contribuisce a chiarire la situazione mettendo in luce un aspetto di non secondaria importanza in vista degli adempimenti previsti per il prossimo 10 febbraio.
A partire da quest'anno (2015) sparisce infatti l'esenzione dall'IMU per i terreni a proprietà collettiva indivisibile: la nuova fattispecie di esonero, introdotta nel corso del 2014 e nota ai Comuni per l'adempimento imposto dalle Finanze con decreto del luglio 2014, è stata infatti abrogata. Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 ha confermato infatti l'esenzione (retroattiva) per il 2014: ma emergerebbe qualche imprecisione idonea ad imporre un intervento del legislatore in sede di conversione del decreto.

Allegati:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, risoluzione 03/02/2015, n. 2/DF

ANCI - Circolare Prot. 22 del 02 febbraio 2015 - Oggetto: Imu montani in scadenza il 10.02.2015 – Chiariment
 
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