La Legge di Bilancio 2019 ha portato numerose novità, nell’articolo in commento tratteremo la disciplina che riguarda la determinazione delle tariffe per ogni categoria omogenea, la quale determinazione si ottiene moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Già la Legge di stabilità 2014 prevedeva che “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”
Con l'approvazione del comma 1093 della Legge di Bilancio viene modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013), espressamente “1093. All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».” e pertanto sarà possibile approvare i piani finanziari Tari 2019 con i coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.
Ricordiamo che è l’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a prevedere che: “Il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
In ordine alla determinazione della tariffa il citato dpr 158/99 dispone che la stessa è composta da: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
Ma torniamo sul punto focale, ovvero che il provvedimento emanato con la Legge di Bilancio 2019 delinea gli scenari entro cui gli enti locali devono muoversi per la costruzione dei bilanci e la tenuta dei conti nell’anno 2019. Ricordiamo che operatori e amministratori dovranno approvare entro il 28 febbraio il proprio bilancio, ma anche avviare la gestione 2019.
Con l'approvazione del comma 1093 della Legge di Bilancio viene prorogata per il 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario, ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti. (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).
In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La facoltà dunque che, presente da qualche anno, sembrava esaurirsi con il 31 dicembre 2017 prima e 2018 poi, con il conseguente obbligo per i comuni di rientrare nei range oppure di giustificare l’eccezione con elementi concreti connessi alla gestione del servizio viene di fatto anche per quest’anno prorogata.