I fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni Ente Locale in termini di fabbisogno finanziario, sono stati calcolati con riferimento a ogni servizio e successivamente aggregati in un unico indicatore. Il fabbisogno standard complessivo di ogni Ente, quindi, non corrisponde a un valore in euro bensì è un coefficiente di riparto. Secondo i principi della legge n. 42/2009 il fabbisogno standard costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica. I fabbisogni standard, quindi, rappresentano i nuovi parametri cui agganciare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti locali, per assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.
La determinazione dei fabbisogni standard punta a promuovere un uso più efficiente delle risorse pubbliche e passa attraverso il D.Lgs. 216/2010, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 294 del 17/12/2010, recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, Città metropolitane e province. In attuazione della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42 e in stretto riferimento alla determinazione dei fabbisogni standard.
Si ricorda che i fabbisogni standard entrano in gioco in relazione alla tassa rifiuti ai sensi dell’art. 1, commi 639 e segg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il comma 653 dispone, infatti, che
“a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
La legge del 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c. d. legge di stabilità 2016), art. 1, c. 27, ha rinviato al 2018 il termine entro il quale i Comuni nel determinare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti devono avvalersi dei fabbisogni standard. L’articolo in parola ha modificato l’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevedendo: “a) al comma 652, terzo periodo, le parole: “per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017”; b) al comma 653, la parola: “2016” è sostituita -dalla seguente: “2018”.
La legge di bilancio 2018, poi, non ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione e il Dipartimento delle Finanze ha, quindi, redatto le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” l’8 febbraio 2018, ove si esplicita che “i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti”.
La disposizione presenta tuttavia alcune difficoltà interpretative. Una prima lettura della norma, di natura restrittiva, potrebbe far ritenere che i comuni, nell'approvare i piani finanziari predisposti dai gestori, debbano considerare dei costi non superiori al fabbisogno standard del servizio rifiuti. Una tale interpretazione desta immediate perplessità. In primo luogo in quanto il principio cardine del sistema è la copertura integrale dei costi del servizio, come evidenziato dal comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Ritenere che il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard vorrebbe dire legittimare l'approvazione di tariffe che non coprono integralmente i costi effettivi che l'ente deve comunque sopportare, perché ricordiamo che le tariffe devono essere determinate con lo scopo di coprire integralmente i costi di gestione del servizio dello smaltimento dei rifiuti.
Peraltro, una simile interpretazione, in presenza di costi effettivi che difficilmente nel breve periodo possono ridursi al livello del fabbisogno standard, determinerebbe delle pericolose scoperture gravanti sui conti dei comuni. Potrebbe però anche verificarsi il caso del fabbisogno standard superiore al costo effettivo. In tale ipotesi, comunque, l'ente non potrebbe senz'altro caricare il piano finanziario di costi superiori a quelli realmente sostenuti.
Tuttavia non si può non rilevare come la disposizione, in effetti, non imponga di quantificare i costi inseriti nel piano finanziario in misura pari ai fabbisogni standard, ma solo di "tenere conto anche” delle loro risultanze nella quantificazione dei costi. Da qui nasce il dubbio.
Cosa vuol dire tenere conto “anche” dei fabbisogni?
Nell'atto che approva il piano finanziario e comunque nella relazione che deve accompagnare lo stesso va evidenziata la valutazione che si è fatta in merito all'incidenza del fabbisogno standard sul piano finanziario ed al suo rapporto con i costi effettivi, da un punto di vista sostanziale, al fine di realizzare un raffronto tra i costi effettivi riportati nel piano finanziario ed il fabbisogno standard è necessario quindi analizzare quali siano realmente le componenti di costo considerate nella costruzione del costo standard.
Pertanto, al fine di tenere conto dei fabbisogni nella costruzione del piano, l'ente potrebbe evidenziare come il dato del fabbisogno standard trovi corrispondenza solo con alcune voci del costo effettivo inserito nel piano finanziario. In sostanza, la presenza di un piano finanziario complessivamente
superiore al dato del fabbisogno non necessariamente è indicativa del mancato rispetto della previsione normativa, laddove l'ente evidenzi l'assenza della coincidenza delle voci di costo riportate nel piano con quelle considerate invece nella costruzione del fabbisogno standard. Pertanto, in aiuto ai Funzionari dei tributi il portale
http://www.fabbisognitari.it consente di calcolare il fabbisogno standard del proprio Ente semplicemente inserendo la quantità di rifiuti stimata per l'anno di riferimento (in assenza del dato, è sempre rilevabile il dato consuntivo nel MUD redatto dal settore ambiente) e la forma di gestione (diretta, consorzio, etc) per ottenere il dato del fabbisogni standard in linea alla
nota di approfondimento IFEL e
Linee Guida MEF del 08/02/2018.
Questo documento diverrà un allegato alla delibera di approvazione del Piano Finanziario, nella quale delibera si darà atto che:
- Il comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall’anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;
- Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a_____________________ per un costo standard complessivo pari a € ________________________-;
- Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a €________________ è risultato (inferiore o superiore a seconda del calcolo) al costo standard complessivo di cui sopra;
DETERMINA
- Di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è pari a ______________________ rispetto al costo standard di ___________________, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF 8/2/2018 in € _____________________.
Con la tanto attesa Legge di bilancio 2019 non vi è stato alcun cambiamento rispetto al 2018, dunque, per l'anno 2019 i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti.
Ciò comporta pertanto una notevole restrizione nei confronti dei comuni e in generale degli enti locali e fa si che questi siano sempre più orientati verso una visione di una tariffa puntuale dei rifiuti, la quale nella determinazione dei costi relativi al servizio dello smaltimento dei rifiuti non tenga in considerazione dei fabbisogni standard.