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14 agosto 2018

INTERPELLO: COME PRESENTARE ISTANZA E DINIEGO


Il Titolo I del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha revisionato la disciplina degli interpelli in materia tributaria, si tratta di un intervento che incide anche sull’attività precontenziosa degli enti locali, il Ministero delle Finanze (con risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002) aveva già avuto modo di precisare che la competenza a pronunciarsi riguardo alle istanze d’interpello concernenti l’applicazione di fiscalità locale spetta esclusivamente a Regioni, Province e Comuni. La legittimazione, i presupposti ed il contenuto previsti per l’istanza d’interpello, l’attività istruttoria dei Comuni ed il coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso e l’obbligo per gli Enti locali di adeguare statuti e regolamenti.

Con la legge 11 marzo 2014 n. 23 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 12 marzo 2014), il Parlamento aveva delegato il Governo ad approvare, entro dodici mesi, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. La delega prevedeva azioni di normazione in materia di revisione del catasto, di lotta all’evasione, di abuso del diritto ed elusione fiscale, di semplificazioni, di sanzioni, di controlli, di tassazione ed internazionalizzazione dei redditi d’impresa, di giochi, di fiscalità ambientale, di Iva ed altre imposte indirette, di riscossione e di contenzioso.

Nell’attuazione della delega con il D.Lgs. n. 156/2015, vi sono diversi altri cambiamenti normativi, d’interesse degli enti locali, che riguardano, direttamente o indirettamente, il processo tributario (la più importante è, probabilmente, quella della mediazione tributaria). Una delle innovazioni legislative di maggiore interesse per gli Enti locali, riguardanti la gestione delle entrate tributarie e la fase del precontenzioso, è la riforma dell’istituto dell’interpello, quale misura indirettamente deflattiva delle controversie tributarie e, soprattutto, finalizzata ad una corretta collaborazione tra contribuente e soggetto impositore.

Grazie all’interpello, infatti, i cittadini-contribuenti sono posti nelle condizioni di conoscere preventivamente gli orientamenti degli Uffici. Gli Enti locali hanno avuto tempo fino al giugno 2016 per adeguare i propri statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla riforma dell’istituto dell’interpello. Qualora non lo avessero ancora fatto, devono provvedervi con urgenza. 
La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e, quindi, non sospende i termini per la presentazione del ricorso. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, è, però, vincolante anche se con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine previsto, s’intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto della domanda d’interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine previsto.

Quando l'istanza d’interpello concerne l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere riguardo a tale tipologia di domanda è attribuita esclusivamente all'Ente locale, poiché titolare della potestà d’imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo. L’Ente locale, quindi, è l'unico soggetto che è giuridicamente vincolato ad eseguire quanto ha espressamente affermato in una risposta scritta o quanto implicitamente ha accettato attraverso il silenzio protrattosi oltre il termine di legge, dalla presentazione dell'istanza.

L'Ente locale non potrà emettere, se non a pena di nullità, atti a contenuto impositivo o sanzionatorio in difformità della risposta fornita, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

Dunque come si è detto, il Comune deve offrire al contribuente una risposta, scritta e motivata, in cui esterna la propria interpretazione della norma ed alla quale rimane vincolato, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Il fatto che il vincolo all’interpretazione valga limitatamente al richiedente non esonera l’Ente dai suoi doveri di imparzialità e trasparenza. Non è, quindi, ammissibile che, rispetto a fattispecie analoghe, il Comune dia risposte differenti, senza che siano subentrati fatti nuovi.

Se la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tal efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
L’istanza d’interpello deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l'indicazione della fattispecie di interpello;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato.

All'istanza di interpello dev’essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.

Nei casi in cui le istanze siano carenti di alcuni requisiti (ad esclusione dei dati identificativi dell’istante o di una circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, essendo questi requisiti necessari a pena d’inammissibilità dell’interpello), l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui tale regolarizzazione è stata effettuata.

L'istanza d’interpello dev’essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari
Bisogna però tenere a mente che il provvedimento di rigetto emesso da un ente impositore a seguito di un’istanza del contribuente non rappresenta un atto autonomamente impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie. 
Tale assunto è rintracciabile nella dottrina e nella giurisprudenza, in quanto, le previsioni del Dlgs 156/2015 sembrano convalidare, nella sostanza, la tesi da sempre portata avanti dal Fisco, secondo cui la risposta all’interpello non è impugnabile in quanto non è manifestazione di una specifica pretesa tributaria, ma rappresenta piuttosto un atto endoprocedimentale, e pertanto non vincolante per il contribuente, che può scegliere se adottare o meno comportamenti uniformi alle indicazioni in esso contenute.

Il diniego espresso in relazione a istanze disapplicative non lede, infatti, diritti per i quali è necessario ammettere una tutela giurisdizionale; quest’ultima deve, quindi, essere prevista solo in relazione agli eventuali avvisi di accertamento.

1 agosto 2018

TRASMISSIONE E NOTIFICA DEBITI TRIBUTARI AGLI EREDI


Alla morte del de cuius all'erede non spettano solo i beni da costui posseduti, ma anche l'onere, in caso di accettazione dell'eredità e acquisto della qualità di erede, di farsi carico dei debiti accumulati.
Si tratta dei debiti ereditari, ed ereditabili sono le più disparate tipologie di debito: ad esempio imposte e altri debiti verso il fisco, bollette non pagate, mutuo, debiti dei confronti dell'INPS o prestiti non pagati.

La trasmissibilità non coinvolge, tuttavia, le eventuali sanzioni (amministrative, tributarie...) comminate al defunto: gli eredi saranno, pertanto, responsabili del pagamento della sola somma capitale e dei relativi interessi.

È l'art. 752 del codice civile a disciplinare espressamente le modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, prevedendo che "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".

Ai sensi della summenzionata disposizione ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius proporzionalmente alla quota di eredità di sua spettanza.
Se la regola generale è quella della proporzionalità, questa è derogata in diversi casi in cui i debiti si ripartiscono in solido tra i coeredi: l'articolo 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che in caso di obbligazioni aventi carattere tributario gli eredi siano responsabili in solido e non per quota ereditaria, così attribuendo sostanzialmente all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del de cuius. Pertanto, in caso di imposte sui redditi (Irpef, Ires, ecc.) l'erede è chiamato a pagarne l'intero importo al fisco, salvo il diritto di rivalsa, pro quota, sugli altri eredi.

La solidarietà tra coeredi si ritiene sussistente anche per quanto riguarda l'imposta di successione, anche se trattasi di successione testamentaria anziché legittima (ex art. 36 del d.lgs. 346/90), come conferma anche la giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, sent. n. 22426/2014 ha infatti precisato che "in caso di successione… nasce a carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile…"

Fanno eccezione alla regola della solidarietà IMU e TASI: gli eredi saranno tenuti al pagamento dei tributi per conto del defunto, fino alla data del decesso e per il periodo successivo, per conto proprio sulla base delle quote a loro riconosciute in caso di successione legittima, o indicate nel testamento in caso di successione testamentaria.

Per la TASSA RIFIUTI si può presentare richiesta di cessazione per decesso del titolare, ma per far scattare l'esenzione dal pagamento devono verificarsi determinati presupposti: a partire dal fatto che la casa sia sgombra e con utenze staccate. Gli eredi devono presentare una dichiarazione di cessazione entro il termine stabilito dai regolamenti comunali e prendere in carico il tributo dovuto per l'immobile dopo tale data (oppure dimostrare l'assenza dei presupposti per la sua applicazione).

Alla morte del de cuius, agli eredi è richiesto di comunicare all'ufficio finanziario competente (in relazione alla sede del domicilio fiscale del defunto), direttamente o a mezzo raccomandata a/r, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Per la giurisprudenza di legittimità quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, che consente agli uffici di "azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius".
In difetto della comunicazione prevista dall'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, gli atti intestati al dante causa non possono essere notificati direttamente nei confronti degli eredi presso il loro indirizzo, ma dovranno giungere all'ultimo domicilio dello stesso ed essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente (Cass., sent. n. 26718/2013).

In pratica, se gli eredi non ottemperano alla comunicazione gli uffici potranno intestare l'atto al contribuente deceduto e notificarlo, legittimamente e validamente, presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente.
Se, invece, gli eredi hanno effettuato la comunicazione, l'atto avente carattere tributario deve essere notificato personalmente e nominativamente agli eredi presso il loro domicilio fiscale.
Se non viene osservato il procedimento descritto, la notifica viene considerata insanabilmente nulla in quanto incide sul rapporto tributario, poiché relativo a un soggetto non più esistente (contribuente defunto).
 
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