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30 luglio 2014

TRIBUTI – TASI E DELIBERA ALIQUOTE

I Comuni che intendono applicare un’aliquota diversa devono procedere con l’approvazione della relativa delibera entro il 10 settembre 2014 in modo da poter disporre delle tempistiche tecniche sufficienti per far sì che avvenga la pubblicazione sul sito Ministeriale entro il 18 dello stesso mese.

Rispettando queste scadenze i contribuenti potranno procedere con il pagamento dell’acconto entro il 16 ottobre. Stesse scadenze per i Comuni che hanno intenzione di incassare l’acconto entro il 16 ottobre e di applicare la tassa agli utilizzatori degli immobili in misura eccedente il 10 per mille.
La dove non si rispettino le scadenze sopra indicate si assisterà al primo pagamento a dicembre e alla mancata possibilità di applicare aliquote differenti agli utilizzatori.

4 luglio 2014

FSC 2014 COME NON L’AVETE MAI VISTO


http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1024
FSC 2014 - analisi puntuale e dettaglio
Il FSC 2014 come non l’avete mai visto - di Giorgi Bruno

Si rende disponibile una applicazione (eseguibile) per analizzare e consultare il Fondo di Solidarietà Comunale “FSC” 2014 di tutti i comuni d’italia e con possibilità di fare anche delle analisi puntuali

Basta scaricare il file compresso, estrarre la cartella, e lanciare con doppio clic l’eseguibile presente all’interno della cartella, denominato

FSC2014.EXE

Re fare le ricerche

1. Per trovare un Comune clicca sul pulsante in alto a destra “Filtra e Ricerca”, posizionati col mouse nel campo GIALLO in alto, scrivi il nome del comune o parte di esso e premi invio 
2. Per fare una ricerca + ampia, ad esempio nei campi numerici, devi cliccare su “Filtra e Ricerca” e inserire nel campo che ti interessa la chiave di ricerca.

Ad esempio voglio fare la ricerca di tutti i Comuni della provincia di Padova con valore FSC 2014 negativo, quindi :

- Dopo aver cliccato su “Filtra e Ricerca” inserisci nel campo Provincia al centro della maschera la sigla “PD” e nel campo “Dotazione FSC 2014 finale” >0 (maggiore di zero) e premi invio

L’eseguibile è stato realizzato da Giorgi Bruno del Comune di Falerna, utente attivo del forum, che ringrazio personalmente ed anche a nome di Paolo per la grande professionalità sia nel campo finanziario/tributi che nel campo informatico

Come vedete la nostra comunità virtuale è composta da utenti di grande spessore professionale e soprattutto disponibile a rendere disponibile gratuitamente il loro lavoro

Non penso si possa trovare in nessun altro forum o sito cosi tanta professionalità a costo “zero”.

Questo blog ringrazia
Lucio Guerra
Paolo gros
Bruno Giorgi

PAGAMENTO TARI E TASI IRREGOLARE? LA SOLUZIONE E' RAVVEDIMENTO OPEROSO

Condizioni per beneficiare del ravvedimento operoso: la violazione non deve essere già oggetto di accertamento da parte dell’ufficio: se, ad esempio, il Comune ha notificato al contribuente un avviso di accertamento o anche un semplice questionario e il contribuente procede con un ravvedimento operoso, l’ufficio può disconoscere l’efficacia del ravvedimento e continuare l’attività di accertamento; devono essere rispettate le eventuali condizioni per il ravvedimento stabilite dal Comune: ad esempio, molti regolamenti prevedono l’obbligo di trasmettere all’ufficio un apposito modulo di comunicazione dell’avvenuto ravvedimento allegando copia della quietanza di versamento.
Casi ammessi per il Ravvedimento sono l'Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto: nel caso il versamento sia stato omesso, oppure sia stato effettuato ma in misura inferiore al dovuto, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta con l'aggiunta delle seguenti sanzioni:

  • versamento entro 14 gg. dalla scadenza: viene applicato all'imposta lo 0,2 % per ogni giorni di ritardo (es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: sanzione = 0,2 x 8 = 1,6 % dell'imposta); 
  • versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza: viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3 %; 
  • versamento oltre 30 giorni dalla scadenza, purchè entro il termine per la presentazione della dichiarazione (quindi 30 giugno dell'anno successivo), viene applicata all'imposta una maggiorazione del 3,75 %. 

Inoltre, all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (attualmente, tasso dell' 1 %). In realtà molti Comuni richiedono tassi più elevati oppure ridotti rispetto a quello legale, in quanto hanno utilizzato la facoltà regolamentare, prevista dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006, di aumentare o ridurre gli interessi fino a tre punti percentuali: vi sono sull'argomento due teorie, delle quali una ritiene tale comportamento legittimo e l'altra ritiene che la variazione sia applicabile solo ad accertamenti e rimborsi; considerato che non vi sono posizioni ufficiali sulla questione, la nostra opinione è che sia più corretta la prima posizione, in quanto la norma parla genericamente di interessi e anche inserendola nel contesto non vi sono elementi per considerarne escluso l'istituto del ravvedimento operoso.

Modalità di versamento: è stata confermata anche per la TASI la modalità di esposizione di sanzioni ed interessi prevista per l'IMU, secondo cui nell'F24 tali voci non devono essere esposte autonomamente, ma vanno invece sommate all'importo del tributo dovuto. Conseguenza di quanto detto è che, in caso di ravvedimento operoso, nell'F24 si deve esporre un unico codice tributo, da associare all'importo complessivo della somma tra tributo omesso, sanzioni ed interessi; l'evidenziazione che si tratta di un ravvedimento si realizza attraverso la barratura dell'apposita colonna “Ravv.”. Si deve quindi prestare attenzione ai calcoli di sanzioni ed interessi, in quanto normalmente si effetta un unico calcolo sul dovuto totale, ma tale modalità può essere mantenuta solo se di deve versare relativamente ad immobili compresi nello stesso codice tributo, mentre se si devono utilizzare più codici, si dovranno effettuare conteggi separati di sanzioni ed interessi per ognuno dei codici tributo.
Per quanto riguarda l'IMU, i codici tributo sono quindi i medesimi che si dovevano utilizzare per l'acconto: 3912 - abitazione principale 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 - terreni 3916 - aree fabbricabili 3918 - altri fabbricati 3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota comunale 3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota statale I codici 3924 e 3923 relativi, rispettivamente, a sanzioni ed interessi, si riferiscono specificatamente all'attività di accertamento del Comune, che non va confusa con il ravvedimento operoso del contribuente.
Stesso discorso per la TASI, per la quale si utilizzeranno per il ravvedimento i seguenti codici: 3958 - abitazione principale 3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale 3960 – aree fabbricabili 3961 – altri fabbricati Stesso discorso visto per l'IMU per quanto riguarda i codici 3962 e 3963 (rispettivamente interessi e sanzioni), da utilizzare solo per l'attività di accertamento.

IMU SUL NON PROFIT CON TRE CRITERI

Il decreto che ha approvato il modello di dichiarazione, che è valido anche per la Tasi

Contano spazio dell'immobile, frequentatori e tempo 

Fissati i criteri per quantificare l'Imu e la Tasi nel caso in cui gli immobili posseduti dagli enti non commerciali sono destinati in parte a uso commerciale. Tre i riferimenti da considerare: spazi, quantità dei frequentatori, tempo.
Uno dei punti di maggior interesse del decreto del Mef del 26 giugno 2014 con cui è stato approvato il modello di dichiarazione Imu-Tasi (si veda ItaliaOggi di ieri) è quello con cui si fissano i criteri per la determinazione del rapporto proporzionale a cui bisogna far riferimento per le unità immobiliari possedute dagli enti non commerciali destinate ad un'utilizzazione mista.
Si deve far ricorso a detto metodo nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali, come prescrive il comma 2 dell'art. 91-bis, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che regola la materia.
A tal fine le istruzioni alla compilazione della dichiarazioni Imu-Tasi prendono le mosse dal dm 19 novembre 2012, n. 200, che è stato emanato ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del citato del dl n. 1 del 2012, il cui art. 5 stabilisce che detto rapporto è determinato con riferimento:
1) allo spazio;
2) al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;
3) al tempo.
1) Lo spazio. La proporzione, come dispone la stessa norma, è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli che deve essere ovviamente rapportata alla superficie totale dell'immobile.
Ciò vuol dire che, se per esempio, nell'immobile dove viene svolta l'attività sanitaria (o altra attività esente) vi è un locale dove si svolge un'attività commerciale, comunque, e che tale locale non è suscettibile di accatastamento separato (come accade per i bar o le rivendite di giornali), per calcolare la quota esente occorre rapportare la superficie effettiva (e non a quella catastale) sulla quale si svolge l'attività commerciale alla superficie effettiva (e non catastale) dell'intera unità immobiliare.
La percentuale che deriva da tale rapporto deve essere, quindi, applicata alla rendita catastale dell'immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare per determinare l'Imu dovuta.
Allo stesso modo si deve procedere se nell'immobile vi è un locale che è dedicato allo svolgimento di un'attività esente (ancorché non suscettibile di accatastamento separato). In tal caso, infatti, per calcolare la quota esente si deve rapportare la superficie effettiva (e non catastale) sulla quale si svolge l'attività agevolata alla superficie dell'intera unità catastale.
La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all'attività meritevole, così da escludere dalla base imponibile Imu la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all'attività per la quale compete l'esenzione.
2) l numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali.
Gli altri criteri necessari per definire l'ambito di applicazione dell'esenzione sono dettati dallo stesso dm n. 200 del 2012, che passa innanzitutto a stabilire la proporzione in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività.
3) Il tempo
L'ultimo criterio stabilito dal dm n. 200 del 2012 riguarda il caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, per cui la proporzione deve essere determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli.
Nelle istruzioni viene precisato che per quanto riguarda le attività sanitarie il numero dei soggetti deve considerarsi quale numero di prestazioni effettuate escludendo dal conteggio quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (come, per esempio, le visite mediche di controllo per i dipendenti o le campagne preventive gratuite), giacché computarle equivarrebbe ad inficiare la significatività della percentuale.
Una volta determinate le percentuali per ciascuna unità immobiliare, queste vanno applicate alla rendita catastale, così da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'Imu dovuta e della Tasi.
Le stesse percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (come, per esempio, per gli spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni).
Viene, infine, precisato che l'esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere dichiarate.
Tutte queste informazioni devono essere riportate nel quadro B della dichiarazione, relativo appunto agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, che deve essere compilato per ciascun immobile in cui si svolge l'attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo.
Esso si compone di tre riquadri:
- il primo è quello relativo all'identificazione catastale dell'immobile e alla tipologia di attività che in esso viene svolta;
- il secondo è riservato alla sola attività didattica;

- il terzo è dedicato alle attività diverse da quella didattica.
 
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