L’Anacap con una nota del 29 aprile 2019 chiarisce che il funzionario
della riscossione può operare su tutto il territorio nazionale procedendo
all'adozione degli strumenti esecutivi previsti dal Dpr 602/1973.
Ricordiamo che è con la legge 265/2002 che è stata
introdotta la figura del funzionario responsabile per la riscossione, il quale
esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e, quindi, i
compiti degli ufficiali giudiziari. Confermata anche dalla legge 106/2011 tale
figura non va confusa con il funzionario responsabile del tributo, il quale sottolineiamo,
sottoscrive gli atti impositivi, compresi l'ingiunzione fiscale, il fermo
amministrativo, eccetera, ma non può effettuare pignoramenti mobiliari e
immobiliari.
Infatti sarà solo il responsabile-ufficiale della
riscossione a compiere le predette azioni che sono da ricondursi alla fase
esecutiva, in pochi comuni è presente però la figura menzionata, non solo, la
stessa risulta difficilmente reclutabile per via delle restrizioni sulle
assunzioni e delle procedure di abilitazione ferme da molti anni. Per questi e
per altri motivi diversi, gli enti esternalizzano la riscossione coattiva
affidandosi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (che da luglio 2017 è
subentrata ad Equitalia) oppure ai concessionari privati iscritti all'apposito
albo ministeriale.
Pertanto, il funzionario responsabile della riscossione è il
soggetto del quale l’ente locale deve avvalersi qualora svolga in proprio le
funzioni di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e
patrimoniali secondo le norme del D.P.R. 602/1973 compatibili con quelle del
R.D. 639/1910.
Lo svolgimento di tale funzione può essere svolto unicamente
da soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media
superiore
b) titolo di abilitazione allo svolgimento delle funzioni di
“Ufficiale della Riscossione”, conseguita ai sensi di quanto previsto dalla
Legge 11.1.1951 n. 56, dal D.P.R. 23 novembre 2000, n.402 (regolamento di cui
all’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146) come previsto dall’art. 42
del D.Lgs.112/1999.
Tali norme prevedono un concorso nazionale, bandito di
concerto tra il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero dell’Interno,
il cui ultimo bando reca la data del 15 dicembre 2003 ben prima dunque
dell’entrata in vigore della Legge 248/2005 che ha interamente riformato il
sistema della riscossione nazionale e locale. Tale norma per la verità, nella
previsione di una possibile carenza delle figure in questione, ha stabilito
come tale concorso, qualora necessario, potesse essere indetto senza la
necessità di osservare alcuna specifica cadenza temporale avendo riferimento
solo all’esigenza e alla necessità delle amministrazioni. A tutt’oggi però,
dopo oltre 13 anni dall’ultimo bando, nulla è accaduto.
Dunque la figura come visto è davvero molto ricercata e
apportare anche delle limitazioni a carattere territoriale appare sempre di più
una restrizione ancor più limitativa.
L'Anacap ha però evidenziato che le norme del Dlgs 112/99
che limitano le funzioni degli ufficiali della riscossione a livello
provinciale non sono più compatibili con l'istituzione del concessionario
nazionale unico (Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione).
In particolare, la disposizione dell'articolo 43 del Dlgs
112/1999, nella parte in cui limita l'esercizio delle funzioni dell'ufficiale
della riscossione ai Comuni compresi nell'ambito del concessionario, è ormai
superata essendo stati soppressi gli ambiti dei concessionari e affidato il
servizio di riscossione coattiva delle entrate a un unico soggetto, che opera
con il suo personale su tutto il territorio nazionale.
Si deve inoltre ritenere inapplicabile il terzo comma
dell'articolo 42 del Dlgs 112/1999, nella parte in cui richiede il visto o
l'autorizzazione del Prefetto della Provincia, dal momento che il limite
territoriale d'ambito non esiste più.
In conclusione i funzionari della riscossione possono
operare su tutto il territorio nazionale procedendo alla riscossione coattiva
(presso terzi o presso il debitore) e alla adozione degli strumenti esecutivi
previsti dal titolo II del Dpr 602/1973.