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10 marzo 2019

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI: ENTI LOCALI E TERMINE ULTIMO


La definizione agevolata è prevista anche per le controversie tributarie, ed è stata introdotta dall’articolo 6 del Dl 119/2018 (convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136), lasciando tuttavia piena facoltà agli enti di avvalersene o meno. Tale scelta dovrà essere fatta entro il 31 marzo 2019.

Le controversie oggetto di tale definizione, devono riferirsi ad atti impositivi e possono essere pendenti in ogni grado di giudizio. Deve trattarsi, pertanto, di cause per le quali è stato depositato il ricorso di primo grado alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018 (24 ottobre 2018) e per le quali non si sia concluso il processo con sentenza definitiva alla data della presentazione della domanda.

Restano escluse, quindi, le controversie con ricorso notificato dopo il 24 ottobre 2018 (nel caso di spedizione a mezzo posta o di notifica a mezzo ufficiale giudiziario, il ricorso si intende notificato alla data della consegna all'agente notificatore, in virtù del principio della sdoppiamento degli effetti della notificazione), nonché quelle per le quale interviene prima della presentazione della domanda la definitività della sentenza, la scadenza dei termini per la riassunzione del giudizio, ovvero il deposito della sentenza non di rinvio della Corte di cassazione.

Il contribuente che ha proposto il ricorso può presentare domanda di ammissione alla definizione agevolata entro il termine del 31 maggio 2019, distintamente per ogni atto impugnato. Per il perfezionamento della definizione deve inoltre procedere al versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, entro il medesimo termine di cui sopra.

La rateizzazione è possibile in massimo 20 rate trimestrali, scadenti il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ogni anno, se l'importo dovuto eccede mille euro. In questo caso sono dovuti gli interessi legali (dal 1° gennaio 2019 fissati allo 0,8%), a decorrere dal 1° giugno 2019 fino al giorno del pagamento.

La definizione agevolata richiede il pagamento di un importo che dipende dal grado del giudizio pendente e dall’esito di eventuali gradi precedenti.

Se si tratta di una controversia pendente in primo grado, il contribuente può definirla versando un importo pari al 90% del valore, vale a dire, in base all’articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/1992, l'ammontare del solo tributo. Se si tratta di una controversia pendente in secondo grado, qualora in primo grado è stato soccombente l’Ente, la controversia si definisce versando il 40% dell'ammontare del valore della stessa; se invece è stato soccombente il contribuente, l'importo da versare è pari all'intero valore della controversia.

In caso di pendenza in Cassazione, se è stato soccombente l’Ente in secondo grado, la definizione richiede il pagamento solo del 15% del valore della controversia; se è stato soccombente il contribuente in secondo grado, invece, sempre dell’intero importo del valore della lite. Qualora, in caso di pendenza in Cassazione, l’Ente è stato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la controversia si definisce pagando solo il 5% del valore della lite. Nel caso di soccombenza reciproca o di accoglimento parziale, occorre versare l’importo del tributo corrispondente alla parte di lite respinta e la misura ridotta dello stesso per la parte accolta. La soccombenza dell’Ente deve risultare da una pronuncia non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018. Se la controversia riguarda solo sanzioni non collegate al tributo, la definizione agevolata richiede il versamento del 15% del valore della controversia, se è stato soccombente l’Ente nell'ultima o unica pronuncia sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del decreto. Nell’ipotesi di controversia riguardante sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito.

Le controversie che possono essere definite non sono automaticamente sospese, ma possono esserlo su richiesta del contribuente, mediante presentazione di dichiarazione specifica di volersi avvalere delle disposizioni del decreto. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 e continua a esserlo fino al 31 dicembre 2019 se il contribuente deposita copia della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima o dell’unica rata. Se entro il 31 dicembre 2020 la parte interessata non presenta istanza di trattazione, il processo è estinto con decreto del presidente.

I termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per presentare controricorso che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, sono sospesi per 9 mesi.

La definizione agevolata, quindi, si applica alle controversie degli enti locali, nel momento in cui questi lo stabiliscono e termine ultimo è il 31 marzo 2019.

Il Consiglio, dunque, in base all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, tenuto conto della natura regolamentare della disposizione (e quindi con parere dei revisori, in base all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del Dlgs 267/2000), assume tale decisione con atto specifico. (Delibera di Consiglio Comunale). SCHEMA DELIBERA CC

La norma non sembra concedere spazi di manovra agli enti locali, considerando che il comma 16, articolo 6 del Dl 119/2018 stabilisce che: “ciascun ente territoriale può stabilire…..l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE
 
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