Le controversie oggetto di tale definizione, devono
riferirsi ad atti impositivi e possono essere pendenti in ogni grado di
giudizio. Deve trattarsi, pertanto, di cause per le quali è stato depositato il
ricorso di primo grado alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018 (24 ottobre 2018) e per le quali
non si sia concluso il processo con sentenza definitiva alla data della
presentazione della domanda.
Restano escluse, quindi, le controversie con ricorso
notificato dopo il 24 ottobre 2018 (nel caso di spedizione a mezzo posta o di
notifica a mezzo ufficiale giudiziario, il ricorso si intende notificato alla
data della consegna all'agente notificatore, in virtù del principio della
sdoppiamento degli effetti della notificazione), nonché quelle per le quale
interviene prima della presentazione della domanda la definitività della
sentenza, la scadenza dei termini per la riassunzione del giudizio, ovvero il
deposito della sentenza non di rinvio della Corte di cassazione.
Il contribuente che ha proposto il ricorso può presentare
domanda di ammissione alla definizione agevolata entro il termine del 31 maggio 2019, distintamente per ogni atto
impugnato. Per il perfezionamento della definizione deve inoltre procedere al
versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, entro il
medesimo termine di cui sopra.
La rateizzazione è possibile in massimo 20 rate trimestrali,
scadenti il 31 agosto, il 30 novembre,
il 28 febbraio e il 31 maggio di ogni anno, se l'importo dovuto eccede
mille euro. In questo caso sono dovuti gli interessi legali (dal 1° gennaio
2019 fissati allo 0,8%), a decorrere dal 1° giugno 2019 fino al giorno del
pagamento.
La definizione
agevolata richiede il pagamento di un importo che dipende dal grado del
giudizio pendente e dall’esito di eventuali gradi precedenti.
Se si tratta di una controversia pendente in primo grado, il
contribuente può definirla versando un importo pari al 90% del valore, vale a dire, in base all’articolo 12, comma 2, del
Dlgs 546/1992, l'ammontare del solo tributo. Se si tratta di una controversia
pendente in secondo grado, qualora in primo grado è stato soccombente l’Ente,
la controversia si definisce versando il 40%
dell'ammontare del valore della stessa; se invece è stato soccombente il
contribuente, l'importo da versare è pari all'intero valore della controversia.
In caso di pendenza in Cassazione, se è stato soccombente l’Ente
in secondo grado, la definizione richiede il pagamento solo del 15% del valore della controversia; se è
stato soccombente il contribuente in secondo grado, invece, sempre dell’intero
importo del valore della lite. Qualora, in caso di pendenza in Cassazione, l’Ente è stato
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la controversia si
definisce pagando solo il 5% del valore della lite. Nel caso di soccombenza
reciproca o di accoglimento parziale, occorre versare l’importo del tributo
corrispondente alla parte di lite respinta e la misura ridotta dello stesso per
la parte accolta. La soccombenza dell’Ente deve risultare da una pronuncia non
cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Dl 119/2018. Se la controversia riguarda solo sanzioni non collegate al
tributo, la definizione agevolata richiede il versamento del 15% del valore della controversia, se è
stato soccombente l’Ente nell'ultima o unica pronuncia sul merito o
sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di
entrata in vigore del decreto. Nell’ipotesi di controversia riguardante
sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo
alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito.
Le controversie che possono essere definite non sono
automaticamente sospese, ma possono esserlo su richiesta del contribuente,
mediante presentazione di dichiarazione specifica di volersi avvalere delle
disposizioni del decreto. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019
e continua a esserlo fino al 31 dicembre 2019 se il contribuente deposita copia
della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima o
dell’unica rata. Se entro il 31 dicembre 2020 la parte interessata non presenta
istanza di trattazione, il processo è estinto con decreto del presidente.
I termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e di riassunzione,
nonché per presentare controricorso che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31
luglio 2019, sono sospesi per 9 mesi.
La definizione agevolata, quindi, si applica alle
controversie degli enti locali, nel momento in cui questi lo stabiliscono e
termine ultimo è il 31 marzo 2019.
Il Consiglio, dunque, in base all'articolo 52 del Dlgs
446/1997, tenuto conto della natura regolamentare della disposizione (e quindi
con parere dei revisori, in base all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto
7), del Dlgs 267/2000), assume tale decisione con atto specifico. (Delibera di
Consiglio Comunale). SCHEMA DELIBERA CC
La norma non sembra concedere spazi di manovra agli enti
locali, considerando che il comma 16, articolo 6 del Dl 119/2018 stabilisce
che: “ciascun ente territoriale può stabilire…..l’applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE