NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

15 dicembre 2018

SALDO IMU - TASI 2018: MODALITA' DI VERIFICA

Considerata l’imminente scadenza del 17 dicembre per effettuare il saldo IMU e Tasi, approfittiamone per riepilogare l’intera disciplina. 

Innanzitutto rammentiamo che con il saldo il contribuente deve verificare l’importo dovuto per l’intero anno, la normativa prevede di pagare l’acconto sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. 

Dunque, in questa sede, (saldo) occorrerà verificare che nulla sia cambiato, e in particolare occorre verificare le aliquote comunali e le eventuali agevolazioni che il Comune può aver inserito nel proprio regolamento. A tal proposito le delibere comunali sono visionabili sul sito del dipartimento delle Finanze. 

Per tutti coloro che possiedono gli stessi immobili, nella generalità dei casi l’importo dovuto è identico a quello versato in acconto, e ciò a causa del blocco dei tributi comunali. 

Nonostante l’esenzione dell’abitazione principale colui che ha solo l’abitazione principale dovrà versare se possiede un doppio garage o una doppia cantina. La norma esenta solo una pertinenza per ogni categoria C/6, C/2 e C/7. 

Ovviamente poi l’importo dovuto per il 2018 dovrà tener conto delle variazioni in termini di possesso degli immobili, che si verifica per chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno. La normativa precisa che l’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 

Casistica frequente è quella dell’acquisto della prima casa che non viene subito destinata ad abitazione principale, ovvero nella quale non vi si prenda contestualmente all’acquisto la residenza. 
Al riguardo occorre precisare che se anche si è acquistata l’abitazione con i benefici previsti per la prima casa, ai fini Imu l’esenzione prevista per l’abitazione principale si applica solo con la residenza anagrafica e con la dimora abituale. Se, quindi, tra l’acquisto ed il cambio di residenza anagrafica sono passati diversi mesi, occorrerà corrispondere l’Imu come abitazione a disposizione per il periodo che va dalla data del rogito a quello del cambio di residenza anagrafica mentre da quest’ultima data l’immobile sarà esente da Imu e Tasi. Ciò ricordiamo perché, presupposto dell’esenzione per tale tributo è la residenza, dunque la condizione fiscale dell’acquisto come prima abitazione o “prima casa”, nulla incide ai fini tributari. 

Descritte le condizioni comuni per le modalità di versamento Imu ora è doveroso solo ribadire che il termine per il 2018 del saldo è il 17 dicembre. 

14 dicembre 2018

GOOGLE EARTH: LA MACCHINA DEL TEMPO DELL'ERA MODERNA CHE CRISTALLIZZA GLI ABUSI

Nella trattazione di una tesi difensiva o accusatoria dinanzi all'organo competente, le parti hanno la facoltà di supportare le proprie argomentazioni mediante mezzi di prova

La fase processuale con la quale i mezzi istruttori proposti dalle parti e ammessi dal giudice vengono acquisiti è denominata di assunzione dei mezzi di prova. 

Occorre precisare che non tutti i mezzi di prova proposti dalle parti trovano ammissione nel procedimento, ma il giudice accoglie con ordinanza solo quelli che risultano ammissibili e rilevanti.

L'assunzione dei mezzi di prova è riservata al giudice istruttore e ha ad oggetto, sostanzialmente, le prove costituende. Le prove costituite, infatti, entrano nel processo attraverso l'esibizione e la produzione. 

La giurisprudenza, dovendosi adeguare alle innovazioni tecnologiche e gli strumenti che l’informatica mette a disposizioni nella prassi quotidiana, ha ormai sposato l’orientamento per il quale oltre ai rituali mezzi di prova ammessi nei procedimenti possano fare il loro ingresso anche i fotogrammi di Google. 

Così, le foto di Google Earth vengono ammesse nel processo penale e amministrativo con un corollario di sentenze (penale 48178/2017; penale 49571/2018; penale 51034/2018; Consiglio di Stato 4467/2018; Tar RC 1604/2018; Tar Rm 9081/2018) che si susseguono tra cui un Consiglio di Stato del 2018. 

I fotogrammi scaricati dal sito internet Google Earth dunque sono mezzi di prova ammissibili in quanto rappresentano fatti, persone o cose pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1 e 189 c.p.p. 

Dunque è possibile direttamente dal web combattere gli abusi di qualunque genere, questo perché come espresso dalla Suprema Corte le immagini reperibili da un software (programma, nel caso di specie, distribuito da Google) che genera immagini virtuali del pianeta Terra utilizzando immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, fotografie aeree e dati topografici memorizzati in una piattaforma GIS “rappresentano fatti, persone o cose”, pertanto costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili. 

In particolare, nel nostro processo penale è consentita “l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo” (art. 234, comma 1, cod. proc. pen.) e quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge (c.d. prova atipica), il giudice può assumerla se essa “risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona” (art. 189, cod. proc. pen.). 

I fotogrammi in questione, pertanto, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili nonché una notevole banca dati di immagini in grado di cristallizzare lo stato dei luoghi relativamente all’intervallo temporale di cui si necessita. 

Appare quindi di spiccata importanza tale mezzo così per permettere non solo l’identificazione dello stato dei luoghi originario ma anche di avere la possibilità di tornare “indietro nel tempo” identificando gli ipotetici comportamenti perseguibili che non disponendo di tale strumento potrebbero perdersi nella totale mancanza di strumenti alternativi di prove. 
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa