Innanzitutto rammentiamo che con il saldo il contribuente deve verificare l’importo dovuto per l’intero anno, la normativa prevede di pagare l’acconto sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente mentre il versamento della seconda rata deve essere effettuato, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Dunque, in questa sede, (saldo) occorrerà verificare che nulla sia cambiato, e in particolare occorre verificare le aliquote comunali e le eventuali agevolazioni che il Comune può aver inserito nel proprio regolamento. A tal proposito le delibere comunali sono visionabili sul sito del dipartimento delle Finanze.
Per tutti coloro che possiedono gli stessi immobili, nella generalità dei casi l’importo dovuto è identico a quello versato in acconto, e ciò a causa del blocco dei tributi comunali.
Nonostante l’esenzione dell’abitazione principale colui che ha solo l’abitazione principale dovrà versare se possiede un doppio garage o una doppia cantina. La norma esenta solo una pertinenza per ogni categoria C/6, C/2 e C/7.
Ovviamente poi l’importo dovuto per il 2018 dovrà tener conto delle variazioni in termini di possesso degli immobili, che si verifica per chi ha acquistato o venduto l’immobile nel corso dell’anno. La normativa precisa che l’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Casistica frequente è quella dell’acquisto della prima casa che non viene subito destinata ad abitazione principale, ovvero nella quale non vi si prenda contestualmente all’acquisto la residenza.
Al riguardo occorre precisare che se anche si è acquistata l’abitazione con i benefici previsti per la prima casa, ai fini Imu l’esenzione prevista per l’abitazione principale si applica solo con la residenza anagrafica e con la dimora abituale. Se, quindi, tra l’acquisto ed il cambio di residenza anagrafica sono passati diversi mesi, occorrerà corrispondere l’Imu come abitazione a disposizione per il periodo che va dalla data del rogito a quello del cambio di residenza anagrafica mentre da quest’ultima data l’immobile sarà esente da Imu e Tasi. Ciò ricordiamo perché, presupposto dell’esenzione per tale tributo è la residenza, dunque la condizione fiscale dell’acquisto come prima abitazione o “prima casa”, nulla incide ai fini tributari.
Descritte le condizioni comuni per le modalità di versamento Imu ora è doveroso solo ribadire che il termine per il 2018 del saldo è il 17 dicembre.