NEWS >>>

loginpa

google

autotutela

2 novembre 2018

PACE E' FATTA... ANCHE SOPRA AI MILLE EURO!!!


Sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 è stato pubblicato il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, il cosiddetto decreto della manina. Il decreto è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e dovrà essere convertito in legge entro il 22 dicembre 2018. È diviso in 3 Capi e nel primo, relativo all’attuazione della “pace fiscale” sono contenute oltre a una sequela di semplificazioni anche le misure conseguenti a tale manovra, ovvero lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Dunque, al 31 dicembre 2018 l’Agente della Riscossione cancella tutti i carichi iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 (quindi a prescindere dalla successiva data di notifica della cartella). Vuol dire che chi ha arretrati fino a 1.000,00 euro per bollo auto, imposte locali sulla casa (la vecchia Ici, ad esempio, o l’imposta sui rifiuti), multe stradali, ma anche Irpef, imposta di registro, ecc. non dovrà più pagare nulla poiché il debito gli sarà condonato.

Il testo della norma però dopo l’attenta lettura chiarisce che non si parla di cancellazione delle cartelle di pagamento ma dei “carichi affidati agli agenti della riscossione” o, che dir si voglia, degli importi iscritti a ruolo. Così la conseguenza è che la cancellazione dei micro-crediti può colpire anche cartelle di importi ben più alti rispetto ai declamati mille euro dalla stampa nazionale.

Ovviamente la parte prevalente di questi crediti riguarda proprio i crediti dei Comuni, per Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali e rette scolastiche. L'ammontare di tali crediti annullati dal Governo dovrebbe attestarsi sui 4 miliardi, importo questo che dovrà eliminarsi dai bilanci comunali.

Bisogna riesaminare l’intera procedura di riscossione partendo dal caro e vecchio “ruolo”. Difatti, nel momento in cui viene “iscritto a ruolo un credito” l’Esattore viene incaricato del recupero coattivo del credito indicato nel ruolo stesso. A tal fine l’Agente forma una cartella esattoriale e poi, se non ottiene l’adempimento spontaneo, passa alle procedure di pignoramento, di fermo o ipoteca. Ebbene, la sanatoria approvata dal Governo, nel prevedere il condono, non si riferisce alle cartelle ma ai precedenti ruoli. E poiché una cartella può racchiudere in sé anche più ruoli di differenti anni, si avrà che singolarmente presi questi sono importi da non pagare anche se il totale della cartella è superiore a mille euro. Inoltre, se il comune ha iscritto a ruolo contemporaneamente due accertamenti Ici da 900 e 1.500 euro, il primo sarà annullato, anche se il ruolo è lo stesso. 

Quanto detto perchè non succede di rado che un contribuente riceva un’unica cartella per differenti causali ossia per multe, Irpef, contributi previdenziali dovuti all’Irpef, bollo auto, ma, non perché l’importo della cartella supera mille euro egli deve pagare. Dunque dovrà versare solo gli importi che, singolarmente presi, superano mille euro. Ma se una cartella contiene tanti ruoli ciascuno inferiore a tale importo, anche se la cartella è di diverse migliaia di euro, non va pagata. Chiariamo però che contrariamente a quanto affermato su qualche fonte giornalistica è del tutto errato dichiarare che gli importi devono essere considerati singolarmente presi al netto di interessi e sanzioni, non soltanto perchè nella formazione stessa del ruolo sono presenti interessi e sanzioni ma perchè nella norma stessa è così disciplinato "I debiti di importo residuo, ... comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione..."

Ancora, l'articolo 4 fa riferimento ai debiti di importo residuo dei carichi, ciò implica che se il contribuente ha in corso una rateizzazione di un carico originario di tremila euro, ma le rate residue sono di 900 euro, anche queste saranno cancellate.

Passiamo ad esaminare un secondo aspetto della sanatoria, quello riguardante l’arco temporale di notificazione delle cartelle. Le cartelle di pagamento ricevute dai contribuenti nel 2011 o nel 2012, ma riferite a ruoli formati l’anno prima saranno rientranti nella sanatoria come è legittimo che sia perché si tratterà di debiti conseguiti e sorti dal 2000 al 2010, rientrando a pieno titolo nella pace fiscale. Questo avviene perché, una volta ricevuto il ruolo, l’Agenzia Entrate Riscossione si attiva con un paio di anni di Ritardo e notifica successivamente la cartella, ma proprio per questa eventualità la sanatoria copre anche tale cartella.

In fine per completezza di informazioni riportiamo l’art. 4 del DL 119/2018, articolo che disciplina appunto la sanatoria in commento: «1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’ riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente  discarico, senza  oneri  amministrativi  a   carico   dell’ente   creditore,   e dell’eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,  l’agente della riscossione trasmette  agli  enti  interessati  l’elenco  delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in conformità alle  specifiche  tecniche  di  cui  all’allegato  1  del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze  del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

In fine non possiamo non far menzione che nel decreto anche questa volta ci si dimentica nell'area riguardante la rottamazione delle ingiunzioni di pagamento, ma probabilmente come per le precedenti verrà prevista la possibilità per i comuni di rottamare anche le ingiunzioni di pagamento. 
 
Copyright © 2019 Geropa Srl - Gestione Entrate e Riscossione Entrate Locali
Powered by Geropa